31993L0102

Direttiva 93/102/CE della Commissione, del 16 novembre 1993, recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 25/11/1993 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0076


DIRETTIVA 93/102/CE DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1993 recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino,

considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie, se non addirittura indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che tali obiettivi non possono essere conseguiti a livello dei singoli Stati membri e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 79/112/CEE;

considerando che, senza nuocere all'informazione del consumatore, è opportuno completare l'elenco degli ingredienti di cui all'allegato I della direttiva 79/112/CEE, per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico;

considerando che la direttiva 89/107/CEE del Consiglio (3), concernente gli additivi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari contiene, nell'allegato I, un elenco delle categorie di additivi alimentari cui la direttiva si applica;

considerando che tale elenco contiene categorie che non sono riportate o che sono riportate in modo diverso nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 79/112/CEE;

considerando che, per armonizzare le varie disposizioni comunitarie, è necessario adeguare l'elenco della direttiva 79/112/CEE all'elenco approvato dal Consiglio nell'ambito della direttiva 89/107/CEE, se ciò risponde all'esigenza di una migliore informazione dei consumatori;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994.

Tali misure devono:

- ammettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1995;

- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 30 giugno 1996.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27.

(3) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

ALLEGATO I

Categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico

"" ID="1">Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva> ID="2">« Olio », completata: - o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi; - o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'attributo « idrogenato » deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato"> ID="1">Grassi raffinati> ID="2">« Grasso » o « materia grassa », completata: - o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi; - o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'attributo « idrogenato » deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato"> ID="1">Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali> ID="2">« Farine », seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso"> ID="1">Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi> ID="2">« Amido(i) / fecola(e) »"> ID="1">Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce> ID="2">« Pesce(i) »"> ID="1">Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio> ID="2">« Formaggio(i) »"> ID="1">Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto> ID="2">« Spezia(e) o miscela di spezie »"> ID="1">Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto> ID="2">« Pianta(e) aromatica(che) o miscela di piante aromatiche »"> ID="1">Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare> ID="2">« Gomma base »"> ID="1">Pangrattato di qualsiasi origine> ID="2">« Pangrattato »"> ID="1">Qualsiasi categoria di saccarosio> ID="2">« Zucchero »"> ID="1">Destrosio anidro e monoidrato> ID="2">« Destrosio »"> ID="1">Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato> ID="2">« Sciroppo di glucosio »"> ID="1">Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele> ID="2">« Proteine del latte »"> ID="1">Burro di cacao di pressione di torsione o raffinato> ID="2">« Burro di cacao »"> ID="1">Qualsiasi tipo di frutta candita che non superi il 10 % in peso del prodotto> ID="2">« Frutta candita »"> ID="1">Miscele di ortaggi che non superino il 10 % del peso della derrata> ID="2">« Ortaggi »"> ID="1">Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento n. 822/87 del Consiglio (1)> ID="2">« Vino »

"">

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

ALLEGATO II

Ingredienti obbligatoriamente indicati con il nome della categoria seguito dai loro nomi specifici o dal numero CE Coloranti

Conservanti

Antiossidanti

Emulsionanti

Addensanti

Agenti gelificanti

Stabilizzanti

Esaltatori di sapidità

Acidi

Regolatori di acidità

Antiagglomeranti

Amidi modificati (1)

Edulcoranti

Agenti lievitanti

Agenti antischiumogeni

Agenti di rivestimento

Sali di fusione (2)

Agenti di trattamento della farina

Agenti rassodanti

Agenti umidificanti

Agenti di carica

Gas propulsore

(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.

(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.