31993L0095

Direttiva 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 09/11/1993 pag. 0011 - 0012


DIRETTIVA 93/95/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le misure necessarie al funzionamento del mercato interno per i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno adottate in applicazione della direttiva 89/686/CEE (4);

considerando che all'articolo 5, paragrafo 3 la direttiva 89/686/CEE prescrive che, in mancanza di norme armonizzate, i DPI possano continuare ad essere sottoposti a titolo transitorio (al più tardi fino al 31 dicembre 1992) ai regimi nazionali vigenti alla data di adozione della direttiva;

considerando che, alla luce delle informazioni ricevute dagli Stati membri e dai settori professionali, il periodo transitorio risulta troppo breve per consentire la corretta applicazione della direttiva;

considerando che le norme armonizzate contribuiscono in maniera significativa ad agevolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale;

considerando tuttavia che alcune norme armonizzate non saranno disponibili alla data di applicazione della direttiva 89/686/CEE; che, di conseguenza, la realizzazione e la omogeneità di un mercato unico per questi prodotti non possono essere garantite;

considerando che l'instaurazione di un nuovo regime di controllo e di certificazione, nonché l'introduzione delle disposizioni e dei meccanismi necessari al buon funzionamento della direttiva non sono sufficientemente avanzate;

considerando che la mancanza di norme armonizzate potrebbe determinare una situazione in cui non sia più garantito un livello adeguato di protezione e di controllo della conformità riguardo ai caschi per utilizzatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; che la protezione delle persone in caso di incidente potrebbe risultarne compromessa; che, per evitare una regressione in materia di sicurezza e di controllo, occorre escludere detti caschi dal campo d'applicazione della direttiva 89/686/CEE, in attesa della definizione di requisiti specifici ad essi relativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/686/CEE è così modificata:

1) L'articolo 5, paragrafo 3 è soppresso.

2) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), ultimo trattino è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 1991, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o luglio 1992.

2. Inoltre, gli Stati membri ammettono per il periodo fino al 30 giugno 1995 l'immissione sul mercato e la messa in servizio di DPI conformi alle normative nazionali in vigore nel loro territorio alla data del 30 giugno 1992.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. »

4) Nell'allegato I è aggiunto il punto seguente:

« 5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato nella presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1) GU n. C 36 del 10. 2. 1993, pag. 18.

(2) GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 154 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.