Direttiva 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 23/10/1993 pag. 0051 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0044
DIRETTIVA 93/86/CEE DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (2), in particolare l'articolo 18, vista la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (3), in particolare l'articolo 10; considerando che occorre definire le modalità particolareggiate del sistema di marcatura di cui all'articolo 4 della direttiva 91/157/CEE; considerando che non è necessario disporre la marcatura degli apparecchi, perché l'allegato II della direttiva 91/157/CEE prevede un sistema specifico di informazione per quegli apparecchi nei quali l'utente non può sostituire facilmente la pila o l'accumulatore; considerando che si rende necessario un simbolo che indichi in modo chiaro che le pile e gli accumulatori cui si riferisce la direttiva 91/157/CEE debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani; considerando che l'impiego di questo simbolo per le pile e gli accumulatori cui si riferisce la direttiva 91/157/CEE deve essere protetto; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della legislazione comunitaria in materia di rifiuti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva fissa le modalità del sistema di marcatura previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/157/CEE per le pile e gli accumulatori soggetti alla direttiva 91/157/CEE, fabbricati per essere venduti o importati nella Comunità a decorrere dal 1o gennaio 1994. 2. Le pile e gli accumulatori menzionati al paragrafo 1, che sono prodotti o importati nella Comunità prima del 1o gennaio 1994, potranno essere immessi sul mercato senza l'indicazione dei simboli di cui agli articoli 2 e 3 fino al 31 dicembre 1995. Articolo 2 Il simbolo che rappresenta la raccolta selettiva è costituito da uno dei due cassonetti barrati da una croce raffigurati come nel pittogramma seguente: La scelta del simbolo da apporsi sulle pile e gli accumulatori contemplati dalla direttiva 91/157/CEE è operata dal responsabile per la marcatura, definito nell'articolo 5. L'uso dell'uno o dell'altro simbolo sarà considerato equivalente in tutto il territorio comunitario. Gli Stati membri dovranno informare i consumatori riguardo il significato dei due simboli e provvedere affinché abbiano uguale posizione nelle disposizioni nazionali relative alle pile e agli accumulatori. L'uso di uno o dell'altro simbolo non potrà dar luogo a misure di discriminazione arbitrarie, o ad indirette restrizioni di mercato fra gli Stati membri. Articolo 3 Il simbolo che rappresenta il tenore di metalli pesanti è costituito dal simbolo chimico del metallo in questione, ossia Hg, Cd o Pb, secondo la categoria di pile o accumulatori descritti nell'allegato I della direttiva 91/157/CEE. Articolo 4 1. Il simbolo di cui all'articolo 2 occupa il 3 % della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo occupa il 3 % della metà della superficie della pila o dell'accumulatore con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore, bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio. 2. Il simbolo di cui all'articolo 3 è stampato sotto il simbolo di cui all'articolo 2. Le sue dimensioni sono almeno uguali a un quarto della superficie del simbolo descritto nel paragrafo 1 del presente articolo. 3. I simboli devono essere stampati in modo leggibile, visibile e indelebile. Articolo 5 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la marcatura sia effettuata, nel rispetto del disposto della presente direttiva, dal fabbricante o dal suo rappresentante con sede nello Stato membro, oppure, in mancanza di questi, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale delle pile e degli accumulatori. Articolo 6 Gli Stati membri adottano i provvedimenti atti a garantire la piena applicazione delle norme della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'uso corretto dei simboli di cui agli articoli 2 e 3. Essi stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione dei relativi provvedimenti di attuazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 7 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48. (3) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 38.