31993L0069

Direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai concimi

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 28/07/1993 pag. 0030 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 29 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 29 pag. 0003


DIRETTIVA 93/69/CEE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/116/CEE (1) del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, modificata da ultimo dalla direttiva 89/530/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 8 A del Trattato prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 76/116/CEE, ha fissato norme sulla commercializzazione dei concimi di tipo CEE;

considerando che è opportuno aggiungere nuovi concimi all'allegato I della direttiva 76/116/CEE affinché gli stessi possano recare l'indicazione « Concime CEE »; che le direttive 89/284/CEE (3) e 89/530/CEE del Consiglio che completano e modificano la direttiva 76/116/CEE hanno allegati specifici che non sono stati integrati nell'allegato I della direttiva 76/116/CEE e che occorre quindi ristrutturare l'allegato I della direttiva 76/116/CEE per agevolarne e renderne più chiare la lettura e la comprensione;

considerando che, dati il campo d'applicazione gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non sono solo necessarie bensì anche indispensabili per conseguire gli obiettivi fissati; che questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri individualmente; che inoltre il conseguimento dei medesimi a livello di Comunità è già previsto dalla direttiva 76/116/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/116/CEE è così modificato:

a) nella parte A, punto 1, sono aggiunti i concimi azotati semplici indicati nell'allegato I della presente direttiva,

b) nella parte B, sono aggiunti i concimi composti indicati nell'allegato II della presente direttiva;

c) nella parte C, punto 1, sono aggiunti i concimi liquidi indicati nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

1. L'allegato I della direttiva 89/284/CEE diventa la parte D dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE con il titolo « Concimi con elementi secondari ».

2. Il concime che figura all'allegato IV della presente direttiva viene aggiunto all'allegato I, parte D della direttiva 76/116/CEE.

Articolo 3

1. L'allegato della direttiva 89/530/CEE diventa la parte E dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE con il titolo « Concimi con oligoelementi ».

2. Il capitolo A della parte E dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE è sostituito dall'allegato V della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a partire dal 1o maggio 1994 al più tardi.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.

(2) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.

(3) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34.

ALLEGATO I

ALLEGATO I A. CONCIMI SEMPLICI 1. CONCIMI AZOTATI

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica la più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

ALLEGATO II

ALLEGATO I B. ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI COMPOSTI 1. CONCIMI NPK

/* Tabelle: v. GUCE */

2. CONCIMI NP

/* Tabelle: v. GUCE */

3. CONCIMI NK

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO III

ALLEGATO I C. CONCIMI LIQUIDI 1. CONCIMI SEMPLICI

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO IV

ALLEGATO I D. CONCIMI ELEMENTI SECONDARI

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO V

ALLEGATO I E Nota esplicativa: Le seguenti note si applicano alla totalità della parte E.

Nota 1: La denominazione di un agente chelante può essere effettuata con le sue iniziali quali figurano nel capitolo E.

Nota 2: Se il prodotto non dà nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua può essere qualificato « per dissoluzione ».

Nota 3: Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

CAPITOLO A CONCIMI CHE DICHIARANO UN SOLO OLIGOELEMENTO

/* Tabelle: v. GUCE */