Direttiva 93/57/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 23/08/1993 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0003
DIRETTIVA 93/57/CEE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1993 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 11, vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che è opportuno aggiornare la nomenclatura utilizzata nell'allegato I delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE per conformarla a quella del regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione (3); considerando altresì che è opportuno ampliare il campo d'applicazione dell'allegato I della direttiva 86/362/CEE includendovi, oltre al riso «paddy»o risone, il riso decorticato, quello semisbianchito o imbianchito, dato che una parte significativa di riso viene commercializzata con tali denominazioni; considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico nonché delle esigenze della pubblica sanità e dell'agricoltura, è ora auspicabile completare l'allegato II della direttiva 86/363/CEE per quanto si riferisce alla fissazione di limiti massimi di antiparassitari per le uova di volatili e i tuorli d'uovo e fissare dei limiti per gli antiparassitari elencati nello stesso; che è opportuno, per chiarezza, presentare una versione unificata di detto allegato; considerando che, per lo stesso motivo, è opportuno aggiornare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendovi disposizioni relative a residui di altri antiparassitari per i cereali ed i prodotti di origine animale, in particolare acefate, benomil, carbendazim, clorpirifos, clorpirifosmetile, clorotalonil, cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, glifosate, imazalil, iprodione, mancozeb, maneb, metamidofos, metiram, permetrina, procimidone, propineb, tiofanatometile, vinclozolin, zineb; considerando che tuttavia i dati relativi a talune combinazioni di antiparassitari e di cereali o, rispettivamente, di prodotti alimentari di origine animale sono insufficienti; che sarà necessario un periodo non superiore a quattro anni per produrre tali dati; che pertanto detti valori massimi dovrebbero essere fissati sulla base di tali dati entro il 1o gennaio 1998; che la mancanza di dati soddisfacenti porterebbe di norma alla fissazione di valori corrispondenti al limite di determinazione analitica appropriato; considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità riflettono l'uso delle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico; considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue: 1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente: /* Tabelle: v. GUCE */ /* Tabelle: v. GUCE */ Articolo 2 La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue: 1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente: /* Tabelle: v. GUCE */ l'allegato II, parte A e viene modificato e ripresentato nel modo seguente: /* Tabelle: v. GUCE */ «PARTE B Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg (ppm) di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408 1. ACEFATE 0,02* 0,02* 0,02* 2. BENOMIL 3. CARBENDAZIM 4. TIOFANATO METILE somma espressa come carbendazim 0,1* 0,1* 0,1* 5. CLOROTALONIL 0,01* 0,01* 0,01* 6. GLIFOSATE 0,5 ex 0206 rognone di suino 2 ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini 0,1* altri prodotti 0,1* 0,1* 7. IMAZALIL 0,02* 0,02* 0,02* 8. MANCOZEB 9. MANEB 10. METIRAM 11. PROPINEB 12. ZINEB somma espressa come CS2 0,05* 0,05* 0,05* 13. METAMIDOFOS 0,01* 0,01* 0,01* 14. IPRODIONE 15. PROCIMIDONE 16. VINCLOZOLIN (somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloramonilina, espressi come 3,5-dicloramonilina) 0,05* 0,05* 0,05* * Indica il limite inferiore di determinazione analitica.» Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente S. AUKEN (1) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).(2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.(3) GU n. L 259 del 26. 7. 1991, pag. 1.(4)() (b) (c) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1o gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti: (a) : 0,1* (b) : 0,05* (c) : 0,02*.(5)() (b) (c) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1o gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti: (b) : 0,05*.(6) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.(7) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406: - aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero; - aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.(8) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.(9) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.(10)() A decorrere dal 1o gennaio 1998, qualora non si adottassero altre quantità, si applicheranno le seguenti quantità massime: 0,05*.