Direttiva 93/56/CEE della Commissione del 29 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 18/08/1993 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0192
DIRETTIVA 93/56/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/26/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico; considerando che dallo studio sul composto azotato non proteico « solfato d'ammonio » e sull'analogo idrossilato della metionina e relativo sale calcico è emerso un effetto benefico per i ruminanti; che è pertanto opportuno estendere a questa categoria di animali l'autorizzazione ad utilizzare i prodotti in questione; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permamente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro il 30 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. (2) GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 2. ALLEGATO 1. Nel gruppo 2, « Composti azotati non proteici », è aggiunto, al punto 2.2 « Sali di ammonio », il seguente prodotto: /* Tabelle: v. GUCE */ specie animale », per quanto concerne i prodotti 4.1.1, « Analogo idrossilato della metionina », e 4.1.2, « Sale calcico dell'analogo idrossilato della metionina ».