31993L0055

Direttiva 93/55/CEE della Commissione del 25 giugno 1993 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 18/08/1993 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0190


DIRETTIVA 93/55/CEE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1993 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato l'impiego del gelificante e condensante « Gomma cassia »; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questo nuovo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 5.

(3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte E, « Agenti emulsionanti, stabilizzati, condensati e gelificanti », è aggiunta la voce seguente: