31993L0049

Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 07/10/1993 pag. 0009 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0238
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0238


DIRETTIVA 93/49/CEE DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali(1) , in particolare l'articolo 4,

considerando che, nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, è opportuno tener conto dei cicli di produzione dei vari materiali;

considerando che i requisiti stabiliti nella presente direttiva possono essere considerati come le norme minime accettabili a questo stadio, tenuto conto delle attuali condizioni di produzione nella Comunità; che essi verranno progressivamente elaborati e perfezionati, allo scopo di giungere a definire norme più rigorose, tali da consentire un elevato livello qualitativo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva 91/682/CEE, inclusi i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della medesima.

2. La scheda riguarda le colture in fase di crescita nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (inclusi i portinnesti) delle piante ornamentali derivate di tutti i generi e le specie di cui all'allegato della direttiva 91/682/CEE, nonché i portinnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, a prescindere dal sistema di moltiplicazione utilizzato, qui di seguito denominati «il materiale».

3. Le disposizioni della presente direttiva vengono applicate in modo graduale, tenendo conto dei cicli di produzione del materiale di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Il materiale deve essere conforme ai requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio(2) , in quanto applicabili.

Articolo 3

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, il materiale dev'essere, almeno a un'ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonché dei relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione come pianta ornamentale; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato della presente direttiva, per quanto concerne il genere o la specie considerati.

2. Ogni materiale che, nella fase di crescita, presenti indizi o sintomi apparenti dei suddetti organismi nocivi o malattie deve, sin dalle prime manifestazioni, essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Al materiale di agrumi si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

i) dev'essere derivato da materiale iniziale che, previo controllo, non abbia rivelato alcuna presenza di virus, organismi simili ai virus o malattie elencati nell'allegato;

ii) previo controllo, deve essere apparso sostanzialmente privo di detti virus, organismi simili ai virus o malattie dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

iii) in caso di innesto, dev'essere stato innestato su portinnesti che non siano sensibili ai viroidi.

4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che, previo controllo in fase di crescita, sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie, nonché dei relativi indizi o sintomi ai sensi del paragrafo 1, e in particolare di quelli elencati in allegato.

Articolo 4

1. Il materiale deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartiene e, se commercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 91/682/CEE, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

2. Riguardo alle varietà comunemente note, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 91/682/CEE, il fornitore deve utilizzare la denominazione ufficiale della varietà.

3. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei selezionatori o che siano già registrate ufficialmente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 91/682/CEE, si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.

4. Riguardo a varietà iscritte in elenchi tenuti dai fornitori conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/682/CEE, i requisiti di cui al paragrafo 1 concernenti la varietà devono fondarsi sulle descrizioni dettagliate contenute negli elenchi tenuti dai fornitori.

Articolo 5

1. Il materiale deve essere sostanzialmente privo di qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità come materiale di moltiplicazione o piantina.

2. Il vigore e le dimensioni del materiale devono essere soddisfacenti ai fini della sua utilizzazione come materiale di moltiplicazione e pianta ornamentale. Deve essere inoltre garantito un adeguato equilibrio tra le radici, i gambi e le foglie.

3. Per quanto concerne le sementi, esse devono possedere, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, anche una facoltà germinativa soddisfacente.

Articolo 6

1. Il documento rilasciato dal fornitore a cui fa riferimento l'articolo 11 della direttiva 91/682/CEE deve essere di materiale appropriato, non deve essere stato utilizzato in precedenza e deve essere stampato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità. Esso deve contenere le seguenti indicazioni:

i) la dicitura «qualità CEE»;

ii) il codice dello Stato membro della CEE;

iii) la denominazione dell'organismo ufficiale responsabile o il codice del medesimo;

iv) il numero di registrazione o di omologazione;

v) il nome del fornitore;

vi) il numero individuale di serie, settimana o partita;

vii) la data di rilascio del documento da parte del fornitore;

viii) il nome botanico;

ix) se del caso, la denominazione della varietà. Per i portinnesti, la denominazione della varietà o la sua designazione;

x) la denominazione del gruppo di piante, se del caso;

xi) la quantità;

xii) per le importazioni da paesi terzi in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE, il nome del paese di produzione.

2. Qualora, in virtù della direttiva 92/105/CEE della Commissione(3) , il materiale sia scortato da un passaporto delle piante, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento del fornitore di cui al paragrafo 1. Devono comunque essere indicati i dati seguenti: la dicitura «qualità CEE», il nome dell'organismo ufficiale responsabile ai sensi della direttiva 91/682/CEE e, un riferimento alla denominazione della varietà, del portinnesto o del gruppo di piante. In caso di importazione dai paesi terzi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE, occorre indicare anche il nome del paese d'origine. Queste informazioni possono essere riportate sul medesimo documento che contiene il passaporto delle piante, ma devono essere chiaramente distinte.

Articolo 7

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio(4) .

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(3) GU n. L 4 dell'8. 1. 1993, pag. 22.

(4) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

/* Tabelle: v. GUCE */