31993L0010

Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1993 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0027


DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che il numero e la natura delle modifiche apportate e da apportare alla direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (2), modificata da ultimo dalla direttiva 92/15/CEE della Commissione (3), rende necessario sostituirla con la presente direttiva;

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti, allo stato di prodotti finiti, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

considerando che per raggiungere tale obiettivo per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE;

considerando che per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si dovranno prevedere disposizioni specifiche;

considerando che il metodo di determinazione dell'assenza di migrazione dei coloranti dovrà essere stabilito successivamente;

considerando che in attesa dell'elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili;

considerando che la formazione di un elenco di sostanze autorizzate corredato dai limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE;

considerando però che il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l'etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e che, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata;

considerando che è opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino a contatto diretto con i prodotti alimentari;

considerando che è opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali ed articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli per loro natura destinati a tale uso;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all'allegato I, le quali:

a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi,

e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

3. La presente direttiva non si applica:

a) alle pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte sul lato destinato a venire a contatto o che viene a contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di rivestimento superiore a 50 mg/dm 2;

b) ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

Articolo 2

1. Nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata, possono essere impiegati soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato II ed unicamente alle condizioni ivi indicate.

2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell'allegato II, possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

Articolo 3

La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire in contatto con i prodotti alimentari.

Articolo 4

1. A parte la fase della vendita al dettaglio, nelle altre fasi dell'immissione in commercio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata per loro natura chiaramente destinati a venire in contatto con alimenti.

3. Qualora siano previste particolari condizioni d'uso, il materiale o l'articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri:

- consentono, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva;

- vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE;

- vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

1. La direttiva 83/229/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA

La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

N.B.:

- Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.

- Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

- Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON VERNICIATA

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE SECONDA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>