31993L0005

Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 04/03/1993 pag. 0018 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0087


DIRETTIVA 93/5/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1993 concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il completamento e il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari richiedono l'esame e la valutazione di questioni scientifiche relative ai prodotti alimentari, particolarmente quando questi aspetti riguardano la salute umana;

considerando che i consumatori hanno diritto ad una politica alimentare comunitaria volta a promuovere prodotti alimentari sicuri, con particolare riferimento agli aspetti nutritivi, microbiologici e tossicologici;

considerando che con la decisione 74/234/CEE (4) la Commissione ha creato un comitato scientifico dell'alimentazione umana incaricato di assisterla in questo compito;

considerando che la consultazione di tale comitato è ora richiesta per questioni di pubblica sanità da una serie di direttive, ad esempio quelle sugli alimenti dietetici, i materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, gli additivi, gli aromi, i solventi estrattivi;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana dovrebbe partecipare ben più intensamente alla politica comunitaria in materia di alimenti, diete e sanità pubblica;

considerando che il meccanismo di raccolta di dati scientifici pertinenti per questioni relative alla sicurezza dei prodotti alimentari deve essere, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, indipendente, trasparente ed efficace e riflettere la situazione esistente in tutti gli Stati membri;

considerando che per un buon funzionamento del comitato, la Comunità deve poter disporre di un sostegno scientifico da parte degli Stati membri;

considerando che la Comunità necessita anche di un supporto scientifico per altri aspetti di interesse pubblico, essenziali per il funzionamento del mercato interno, ad esempio il trattamento di incidenti legati alla contaminazione degli alimenti nonché, in linea generale, ogni qualvolta è necessario preparare una nuova normativa sui prodotti alimentari suscettibili di avere un'incidenza sulla salute umana;

considerando che per l'espletamento di questi compiti la Commissione deve avere accesso alle informazioni e all'assistenza disponibili negli Stati membri, che devono facilitare lo svolgimento della sua missione;

considerando che negli Stati membri esistono diversi organismi incaricati di fornire ai loro governi un supporto scientifico per le questioni attinenti ai prodotti alimentari; che occorre utilizzare efficacemente tali risorse per sostenere le attività comunitarie attraverso la cooperazione;

considerando che gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle finanziarie, nei limiti delle loro risorse, per consentire alle loro autorità e organismi competenti di cooperare con la Commissione e prestarle l'assistenza di cui necessita per un esame scientifico dei problemi di interesse pubblico concernenti i prodotti alimentari;

considerando che occorre pertanto ravvicinare le disposizioni che disciplinano questi organismi ai fini di una loro cooperazione con la Commissione e, in particolare, per elaborare la normativa futura che assicuri la libera circolazione dei prodotti alimentari, sulla base di tutti i dati scientifici disponibili;

considerando che è necessario ampliare e rafforzare il mandato e la competenza del comitato scientifico dell'alimentazione umana, in particolare allo scopo di potenziare l'efficacia della Comunità in tutti i campi relativi all'alimentazione;

considerando che occorre prevedere la possibilità che gli Stati terzi partecipino a questa cooperazione;

considerando che la Commissione deve assicurare la gestione di tale cooperazione e che, da parte loro, gli Stati membri devono assisterla in questo compito, nel quadro del comitato permanente per i prodotti alimentari;

considerando che il completamento del mercato interno dovrebbe dar luogo ad una più intensa partecipazione della Comunità alle riunioni ed ai lavori in materia di prodotti alimentari nell'ambito di organizzazioni internazionali nonché nelle relazioni bilaterali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità ed enti competenti possano cooperare con la Commissione e assisterla nell'esame scientifico delle questioni di pubblico interesse concernenti i prodotti alimentari, segnatamente nel campo della salute pubblica e in particolare nelle discipline connesse con la medicina, l'alimentazione, la tossicologia, la biologia, l'igiene, la tecnologia degli alimenti, la biotecnologia, i nuovi alimentari e procedimenti, le tecniche di valutazione dei rischi, la fisica e la chimica.

2. a) La procedura di cooperazione della presente direttiva si applica nel caso in cui un atto del Consiglio esiga il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

b) Laddove opportuno, l'applicazione della procedura di cooperazione della presente direttiva ad altre questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza delle persone, connessi con il consumo di prodotti alimentari è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 5.

Articolo 2

Ogni Stato membro designa l'autorità o l'organismo responsabile per la cooperazione con la Commissione e per la distribuzione dei lavori agli opportuni istituti degli Stati membri per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 3 e ne informa la Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ed aggiorna, l'elenco delle autorità designate di cui al primo comma.

Ciascuna autorità designata invia alla Commissione un elenco degli istituti che partecipano alla procedura di cooperazione nell'ambito della sua giurisdizione e qualsiasi modifica di tale elenco. La Commissione dirama queste informazioni alle autorità di cui al primo comma e alle altre parti interessate.

Articolo 3

1. I compiti principali incombenti agli istituti che partecipano alla cooperazione includono quelli indicati nell'allegato.

2. Le misure indicate qui di seguito sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5:

- definizione delle norme per la gestione amministrativa della cooperazione, ivi comprese:

- misure volte ad assicurare la trasparenza delle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, e

- procedure per la presentazione e la valutazione dei fascicoli;

- elaborazione, e aggiornamento almeno ogni 6 mesi, dell'inventario dei compiti e delle relative priorità.

3. I compiti da svolgere conformemente all'inventario adottato ai sensi del paragrafo 2, secondo trattino, sono attribuiti secondo la procedura prevista all'articolo 5, sulla base delle conoscenze scientifiche specializzate ed entro i limiti imposti dalle risorse disponibili negli Stati membri.

Articolo 4

La Commissione può, previa consultazione delle autorità o degli organismi di cui all'articolo 2, invitare istituti di paesi terzi a partecipare, su base volontaria, all'esecuzione dei compiti necessari al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e, in particolare, di quelli elencati nell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino. Qualora un istituto di un paese terzo abbia acconsentito a partecipare all'esecuzione dei compiti in questione, la Commissione tiene conto di tale partecipazione nel distribuire i compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

In nessun caso la partecipazione di cui al primo comma può comportare oneri a carico del bilancio della Comunità.

Articolo 5

La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (5), in appresso denominato « comitato ».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 6

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle strutture, alle attività e all'efficienza del comitato scientifico dell'alimentazione umana entro tre anni dall'attuazione della presente direttiva, e successivamente con periodicità triennale.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TROEJBORG

(1) GU n. C 108 del 23. 4. 1991, pag. 7 e GU n. C 107 del 28. 4. 1992, pag. 13.

(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 286 e decisione del 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

(5) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

ALLEGATO

I compiti principali che devono essere svolti dagli istituti che partecipano alla cooperazione, comprendono:

- elaborazione dei protocolli di valutazione dei rischi in rapporto ai componenti dei prodotti alimentari ed elaborazione di metodi di valutazione nutrizionale;

- valutazione della congruità nutritiva della dieta;

- esame dei dati sperimentali presentati alla Commissione in applicazione di una normativa comunitaria e produzione di una monografia da sottoporre, per esame, al comitato scientifico dell'alimentazione umana;

- esecuzione di indagini sul consumo alimentare, in particolare quelle necessarie per determinare o valutare le condizioni di impiego di additivi alimentari oppure per fissare valori limite per altre sostanze presenti nei prodotti alimentari;

- esecuzione di indagini relative a componenti di dieta dei diversi Stati membri o di contaminanti alimentari di tipo biologico o chimico;

- consulenza alla Commissione su questioni di innocuità dei prodotti alimentari in relazione agli impegni internazionali della Comunità.