Direttiva 93/4/CEE del Consiglio, dell' 8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 16/02/1993 pag. 0031 - 0032
DIRETTIVA 93/4/CEE DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 ultima frase e gli articoli 66 e 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è opportuno fare in modo che talune condizioni tecniche riguardanti gli avvisi e le relazioni statistiche, imposti dalla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (4), possano essere adattate in funzione dell'evolversi delle necessità tecniche; considerando che l'allegato II della direttiva 71/305/CEE fa riferimento alla nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE); che la Comunità europea può secondo le necessità modificare o sostituire la nomenclatura comune e che è necessario prendere disposizioni per permettere di adattare di conseguenza i riferimenti alla nomenclatura NACE contenuti nell'allegato II precitato; considerando che è opportuno effettuare tali modifiche utilizzando la procedura prevista all'articolo 30 ter della direttiva 71/305/CEE che deve a sua volta essere adattata in conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo dell'articolo 30 ter della direttiva 71/305/CEE è sostituito dal testo seguente: « Articolo 30 ter 1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 3 quando, in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri, risulta necessario: a) escludere dal suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'articolo 1, lettera b); b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano tali criteri. 2. Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi di gara e degli avvisi di cui all'articolo 12, delle relazioni statistiche previste all'articolo 30 bis, la nomenclatura ripresa all'allegato II e le modalità dei riferimenti da fare in detti bandi e avvisi a particolari voci della nomenclatura possono essere modificate secondo la procedura prevista al paragrafo 3. 3. Il presidente del comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. 4. Le versioni modificate degli allegati I e II e le modalità di cui al paragrafo 2 vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. » Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG (1) GU n. C 225 dell'1. 9. 1992, pag. 11. (2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992 e decisione del 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 71. (4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1).