31993L0002

Direttiva 93/2/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 05/03/1993 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0154


DIRETTIVA 93/2/CEE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1993 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che, secondo le attuali conoscenze tecniche e scientifiche, alcune varietà di avena (Avena sativa) del tipo « avena nuda » appaiono particolarmente adatte all'alimentazione animale;

considerando che è tuttavia difficile produrre sementi di queste varietà che abbiano una facoltà germinativa pari a quella normalmente raggiunta dalle sementi di altre varietà di avena;

considerando che nella direttiva 88/506/CEE (3) la Commissione ha dichiarato che, alla luce degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche, era opportuno ridurre al 75 %, per le varietà di avena del tipo « avena nuda », la facoltà germinativa minima dell'85 % del seme puro prevista per l'avena nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE;

considerando che tale riduzione doveva applicarsi soltanto fino al 31 dicembre 1992 per dare la possibilità di raccogliere e valutare altri dati tecnici sulle varietà in questione;

considerando che dati tecnici supplementari hanno dimostrato l'opportunità di mantenere a tempo indeterminato questa riduzione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, punto 2, parte B della direttiva 66/402/CEE, il testo della lettera (d) è modificato come segue:

« (d) nel caso delle varietà di Avena sativa ufficialmente classificate come varietà del tipo "avena nuda", la facoltà germinativa minima è ridotta al 75 % del seme puro. In tal caso, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione "facoltà germinativa minima 75 %". »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione