93/701/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1993, relativa all'istituzione di un Forum generale consultivo per l'ambiente
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 29/12/1993 pag. 0053 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0087
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1993 relativa all'istituzione di un Forum generale consultivo per l'ambiente (93/701/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando che con la sua risoluzione, del 1o febbraio 1993, relativa ad un programma comunitario di politica e di azione in materia di ambiente e di sviluppo duraturo (1), il Consiglio ha approvato l'impostazione e la strategia generale del programma « Verso uno sviluppo duraturo », presentato dalla Commissione; considerando che in questo programma è prevista l'istituzione di un Forum generale consultivo comprendente rappresentanti dei settori della promozione, del mondo degli affari, delle autorità locali e regionali, delle associazioni professionali, dei sindacati, delle organizzazioni di difesa dei consumatori e dell'ambiente; considerando che questo Forum deve servire come luogo di consultazione e di dialogo tra i rappresentanti di tali settori e i servizi della Commissione; considerando che è opportuno che il Forum comprenda un numero equilibrato di rappresentanti dei diversi settori interessati; che è opportuno che i suoi membri siano nominati dalla Commissione tenendo conto delle raccomandazioni delle organizzazioni rappresentative a livello comunitario di ciascun settore interessato, DECIDE: Articolo 1 1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo denominato Forum generale consultivo per l'ambiente, nel seguito designato con il termine: « Forum » 2. Il Forum è composto da personalità provenienti dai settori della produzione, del mondo degli affari, delle autorità locali e regionali, delle associazioni professionali, dei sindacati, delle organizzazioni di difesa dei consumatori e dell'ambiente. Articolo 2 1. Il Forum può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi relativi alla politica comunitaria dell'ambiente. 2. Un vicepresidente del Forum può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il Forum su una questione che rientra nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale non sia stato richiesto di esprimere un parere. Articolo 3 Il Forum comprende trentadue membri. I seggi sono così attribuiti: a) da sette a dodici seggi a personalità provenienti dalle imprese; b) da tre a cinque seggi a rappresentanti delle autorità regionali e locali; c) da quattro a sette seggi a rappresentanti delle organizzazioni di difesa dei consumatori e dell'ambiente; d) da uno a tre seggi a rappresentanti dei sindacati; e) da sette a dieci seggi a personalità che hanno competenze particolari nel settore dell'ambiente. Articolo 4 I membri del Forum sono nominati dalla Commissione che tiene conto delle raccomandazioni ad essa rivolte dalle parti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 5 1. Il mandato dei membri del Forum ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile. 2. Alla scadenza del periodo di tre anni i membri del Forum restano in carica fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. 3. Il mandato dei membri cessa prima dello scadere del periodo di tre anni per dimissione o decesso. Essi sono sostituiti per il restante periodo del mandato in base alla procedura prevista all'articolo 4. 4. Le funzioni esercitate non sono remunerate. Articolo 6 L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per informazione. Articolo 7 1. Il Forum è presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il Forum elegge tra i suoi membri e per un periodo di 18 mesi, rinnovabile una volta, due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. 3. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del Forum. Articolo 8 1. Su proposta di uno dei suoi membri o della Commissione, il Forum può invitare a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente una competenza particolare su un punto iscritto all'ordine del giorno. 2. Gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza. Articolo 9 Il Forum può costituire gruppi di lavoro. Articolo 10 1. Il Forum e l'ufficio di presidenza si riuniscono nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. 2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Forum, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. 3. I servizi della Commissione svolgono i compiti di segreteria del Forum, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. Articolo 11 1. Le deliberazioni del Forum hanno ad oggetto le richieste di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione. 2. La Commissione, nel richiedere il parere del Forum, può fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere emesso. 3. Le prese di posizione sono iscritte in un resoconto trasmesso alla Commissione. Articolo 12 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Forum sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui essi vengono a conoscenza attraverso le attività del Forum o dei gruppi di lavoro, quando la Commissione li abbia informati che il parere richiesto o la questione sollevata si riferiscono ad una materia avente natura riservata. In questo caso, soltanto i membri del Forum e i rappresentanti dei servizi della Commissione partecipano alle sedute. Articolo 13 La presente decisione ha effetto dal 7 dicembre 1993. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 5.