93/545/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1993 che modifica la decisione 93/378/CEE, che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 26/10/1993 pag. 0047 - 0047
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1993 che modifica la decisione 93/378/CEE, che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o luglio 1993 al 28 febbraio 1994 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (93/545/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 16 bis, paragrafo 11, considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ha fissato il quantitativo massimo di zucchero greggio che può essere importato da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, per permettere l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi per la campagna di commercializzazione 1993/1994; considerando che, con la decisione 93/378/CEE (3), la Commissione ha fissato a 184 000 t il quantitativo, espresso in zucchero bianco, che può essere importato in Portogallo a prelievo ridotto per il periodo dal 1o luglio 1993 al 28 febbraio 1994; che, data la mancata disponibilità di un determinato quantitativo di zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare, è necessario adeguare in conformità il quantitativo da importare; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 93/378/CEE, i termini « 184 000 t » sono sostituiti dai termini « 196 000 t ». Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10. (3) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 137.