93/510/CEE: Decisione della Commissione del 21 settembre 1993 che modifica la decisione 93/197/CEE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 23/09/1993 pag. 0045 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0158
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0158
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1993 che modifica la decisione 93/197/CEE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (93/510/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (2), in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16, considerando che la decisione 93/197/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione; considerando che, conformemente alla suddetta decisione, gli equidi in questione possono essere importati nella Comunità solamente qualora siano rimasti, per un certo periodo, in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese terzo di spedizione; che nella pratica sono sorte delle difficoltà, in quanto tale permanenza deve svolgersi interamente nel paese terzo di spedizione; considerando che è opportuno precisare come la suddetta condizione non si applichi qualora gli equidi siano importati direttamente dalla Comunità; che è necessario modificare di conseguenza la decisione 93/197/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II della decisione 93/197/CEE è modificato nel seguente modo: al punto d) della sezione III dei certificati A, B, C, D e E il testo tra parentesi è sostituito da « o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi, oppure dal suo arrivo se si tratta di un animale importato direttamente dalla Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28. (3) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.