31993D0475

93/475/CEE, Euratom: Decisione della Commissione, del 22 luglio 1993, che definisce delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 03/09/1993 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1993 che definisce delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

(93/475/CEE, Euratom)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che, per definire il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, è necessario chiarire la definizione delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione utilizzata ai fini del sistema europeo dei conti economici integrati;

considerando di dover prendere dei provvedimenti, conformemente al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, le precisazioni che mirano a chiarire la definizione delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1993.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

ALLEGATO

Le precisazioni che seguono mirano a chiarire, al fine dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, l'articolo 2 della stessa direttiva per quanto riguarda la valorizzazione della produzione di beni e servizi (P 10).

Sono esclusi dai « Contributi alla produzione e alle importazioni » (R 30):

- i versamenti delle amministrazioni pubbliche in favore di particolari categorie di famiglie definite a priori e che, per ragioni amministrative, sono effettuati dalle unità che producono beni e servizi destinabili alla vendita per consentire loro di ridurre il prezzo dei prodotti destinati a tali famiglie. Detti versamenti sono calcolati in modo da compensare le riduzioni tariffarie concesse alle famiglie;

- i versamenti che le amministrazioni pubbliche effettuano alle unità che producono beni e servizi destinabili alla vendita come pagamenti integrali o parziali per i beni e i servizi che dette unità forniscono direttamente e individualmente alle famiglie e ai quali le famiglie hanno diritto giuridicamente.

Tali versamenti sono registrati sia come prestazioni sociali (R 64) che come trasferimenti correnti diversi (R 69) e come consumi collettivi (P 30).