93/443/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1993 che modifica per la seconda volta la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana
Gazzetta ufficiale n. L 205 del 17/08/1993 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0188
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1993 che modifica per la seconda volta la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (93/443/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE (2), in particolare l'articolo 9 bis, vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (4), in particolare l'articolo 8 bis, vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (6), in particolare l'articolo 7 bis, considerando che nel 1988, dato il miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 89/21/CEE del Consiglio (7) recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana; che la suddetta decisione ha determinato la creazione di una zona esente dalla malattia e di una regione infetta; considerando che nel 1991 la decisione 89/21/CEE è stata modificata dalla decisione 91/112/CEE della Commissione (8), con la quale una parte della regione infetta è stata designata come zona di sorveglianza; considerando che, dato il miglioramento della situazione sanitaria in talune zone geografiche della provincia di Badajoz, dette zone possono essere aggiunte alla zona di sorveglianza stabilita; considerando che il comitato veterinario permanente ha espresso parere favorevole, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II della decisione 89/21/CEE è sostituito dal seguente: « ALLEGATO II Tutte le parti del territorio spagnolo situate a sud e a ovest della linea descritta all'allegato I, fatta eccezione per la zona situata a sud, ad ovest e a nord della linea formata dal: - confine tra le regioni autonome di Estremadura ed Andalusia dal suo inizio, alla frontiera portoghese, fino al punto di congiunzione tra i confini delle province di Badajoz, Córdoba e Ciudad Real; - confine provinciale di Córdoba fino all'attraversamento del fiume Guadálmez; - fiume Guadálmez in direzione sud-est; il confine fra le province di Ciudad Real e Córdoba, il fiume Río de las Yeguas in direzione sud ove esso costituisce il confine fra le province di Córdoba e Jaén; il fiume Guadalquivir in direzione sud-ovest a partire da Villa del Río attraverso le città di Montoro, El Carpio, Córdoba, Almodovar del Río, Posadas, Peñaflor, Villaverde del Río, Alcolea del Río, Sevilla e Coria del Río fino a Sanlúcar de Barrameda. » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32. (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 28. (6) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16. (7) GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 24. (8) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 29.