31993D0443

93/443/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1993 che modifica per la seconda volta la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 17/08/1993 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0188


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1993 che modifica per la seconda volta la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana

(93/443/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE (2), in particolare l'articolo 9 bis,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (4), in particolare l'articolo 8 bis,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (6), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che nel 1988, dato il miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 89/21/CEE del Consiglio (7) recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana; che la suddetta decisione ha determinato la creazione di una zona esente dalla malattia e di una regione infetta;

considerando che nel 1991 la decisione 89/21/CEE è stata modificata dalla decisione 91/112/CEE della Commissione (8), con la quale una parte della regione infetta è stata designata come zona di sorveglianza;

considerando che, dato il miglioramento della situazione sanitaria in talune zone geografiche della provincia di Badajoz, dette zone possono essere aggiunte alla zona di sorveglianza stabilita;

considerando che il comitato veterinario permanente ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 89/21/CEE è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO II

Tutte le parti del territorio spagnolo situate a sud e a ovest della linea descritta all'allegato I, fatta eccezione per la zona situata a sud, ad ovest e a nord della linea formata dal:

- confine tra le regioni autonome di Estremadura ed Andalusia dal suo inizio, alla frontiera portoghese, fino al punto di congiunzione tra i confini delle province di Badajoz, Córdoba e Ciudad Real;

- confine provinciale di Córdoba fino all'attraversamento del fiume Guadálmez;

- fiume Guadálmez in direzione sud-est; il confine fra le province di Ciudad Real e Córdoba, il fiume Río de las Yeguas in direzione sud ove esso costituisce il confine fra le province di Córdoba e Jaén; il fiume Guadalquivir in direzione sud-ovest a partire da Villa del Río attraverso le città di Montoro, El Carpio, Córdoba, Almodovar del Río, Posadas, Peñaflor, Villaverde del Río, Alcolea del Río, Sevilla e Coria del Río fino a Sanlúcar de Barrameda. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 28.

(6) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16.

(7) GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 24.

(8) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 29.