31993D0442

93/442/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 relativo a un supplemento all' addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Länder e a Berlino est nella Repubblica federale di Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 17/08/1993 pag. 0026 - 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 relativo a un supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Laender e a Berlino est nella Repubblica federale di Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/442/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 91/241/CEE (4), la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Laender e a Berlino est nella Repubblica federale di Germania;

considerando che, con la decisione 92/476/CEE (5), la Commissione ha approvato l'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Laender e a Berlino est nella Repubblica federale di Germania;

considerando che il governo tedesco ha presentato alla Commissione, fra il 10 giugno e il 27 agosto 1992, sei piani settoriali per l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che detti piani presentati dalla Germania contengono una descrizione degli aspetti prioritari di ciascun settore, nonché indicazioni circa la prevista partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, alla realizzazione dei piani;

considerando che il comitato di sorveglianza, istituito nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 del Consiglio (6), ha deciso, il 15 settembre e il 27 novembre 1992, modifiche del piano di finanziamento del quadro comunitario di sostegno;

considerando che le decisioni del comitato di sorveglianza richiedono una revisione, sotto il profilo del contributo comunitario, del piano di finanziamento previsto;

considerando che a norma dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 la Commissione ha potuto decidere, fino al 31 dicembre 1991, conformemente ai criteri di scelta di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 866/90, la concessione della sovvenzione per programmi operativi che prevedono investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, senza la presentazione preliminare di piani settoriali e di quadri comunitari di sostegno ai sensi degli articoli da 2 a 7 dello stesso regolamento;

considerando che l'addendum del quadro comunitario di sostegno è stato elaborato di concerto con la Germania nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (7);

considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (8);

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo finanziario da parte di altri strumenti di prestito comunitari secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (9), la presente decisione della Commissione sul quadro comunitario di sostegno è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni in oggetto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il presente supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Laender e a Berlino est in Germania per il periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle relative disposizioni specifiche e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) gli aspetti prioritari dell'azione congiunta nei seguenti settori:

1) carni

2) sezionamento delle carcasse e smaltimento degli scarti di macellazione

3) latte e prodotti lattiero-caseari

4) pollame

5) cereali

6) ortofrutticoli (trasformazione e commercializzazione)

7) fiori e piante ornamentali

8) patate

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991 indicizzati all'anno 1993, con l'indicazione dei costi totali relativi alle misure prioritarie in tutti i settori concernenti l'azione congiunta della Comunità e della Germania per un importo di 2 060 994 486 ECU sull'intero periodo, nonché del piano finanziario previsto per il contributo comunitario alla realizzazione delle misure nei singoli settori:

(in ECU)

/* Tabelle: v. GUCE */

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari a 579 670 550 ECU per il settore pubblico e a 1 172 529 912 ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(4) GU n. L 114 del 7. 5. 1991, pag. 30.

(5) GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 57.

(6) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(8) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.

(9) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.