31993D0402

93/402/CEE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 22/07/1993 pag. 0011 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud

(93/402/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono state stabilite, rispettivamente, con le decisioni della Commissione 85/220/CEE (3), 86/191/CEE (4), 86/192/CEE (5), 86/195/CEE (6), 90/58/CEE (7) e 92/215/CEE (8);

considerando che sono state adottate numerose misure di protezione sanitaria nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno; che la realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di carni fresche provenienti dai paesi terzi, in particolare dall'America del Sud;

considerando che, ai fini di tale adeguamento, si deve tener conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi sudamericani interessati e talora anche delle varie parti del loro territorio; che, data l'identica situazione sanitaria esistente in determinati territori dei vari paesi, occorre tener conto di questa realtà ai fini della costituzione del nuovo sistema di garanzie sanitarie;

considerando che, per questo motivo, le condizioni prescritte all'importazione di carni fresche provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori saranno attestate da certificati sanitari distinti;

considerando che, per chiarire e semplificare la legislazione comunitaria, è necessario raggruppare le condizioni sanitarie richieste per l'importazione di carne fresca dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina e abrogare le decisioni in vigore per detti paesi;

considerando che le frattaglie destinate al consumo umano sono soggette a condizioni sanitarie più rigorose ed inoltre che le condizioni sanitarie in oggetto lasciano impregiudicate le condizioni sanitarie stabilite dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (9) e dalla decisione 89/18/CEE della Commissione (10) per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti da paesi terzi per scopi diversi dal consumo umano;

considerando che, data la manifestazione epidemiologica dell'afta epizootica negli ovini e caprini, devono essere richieste garanzie particolari all'importazione di carni di queste specie;

considerando che l'insieme del territorio del Cile e le parti del territorio dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo sono indenni da afta epizootica da 12 mesi e la vaccinazione contro questa malattia non viene più praticata da 12 mesi;

considerando che le autorità veterinarie della Colombia, del Paraguay, dell'Uruguay, del Brasile, del Cile e dell'Argentina hanno fornito garanzie circa la peste bovina e l'afta epizootica a carattere esotico in taluni territori, in particolare per quanto riguarda la notificazione alla Commissione e agli Stati membri, entro le 24 ore, dell'insorgere delle malattie summenzionate o della vaccinazione contro le stesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a) carni fresche: i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (11);

b) carni fresche disossate: le carni di cui alla lettera a) del presente articolo, inclusi i muscoli diaframmatici ed eslcuse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili;

c) frattaglie rifilate:

- cuori di bovini dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

- fegati di bovini dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

- muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, lettera A, punto 41 della direttiva 64/433/CEE e dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;

- lingue di bovini con epitelio, senza osso, cartilagine o tonsille;

- polmoni di bovini dai quali siano stati asportati la trachea, i bronchi principali e le ghiandole linfatiche mediastinali e bronchiali;

- altre frattaglie bovine senza osso né cartilagine, dalle quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente e la mucosa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, le importazioni di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie prescritte dal certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III. Detto certificato consta di un certificato sanitario generale, redatto secondo la parte 1 dell'allegato III, e di uno dei certificati sanitari specifici redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato.

2. Per quanto riguarda le importazioni di frattaglie di cui all'articolo 1, lettera c), destinate alla produzione di alimenti per animali familiari, gli Stati membri garantiscono il rispetto:

- delle disposizioni del precedente paragrafo 1;

- delle prescrizioni della direttiva 92/118/CEE;

- delle prescrizioni della decisione 89/18/CEE.

Dopo l'introduzione nella Comunità e durante il processo di fabbricazione, la materia prima deve essere sterilizzata in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 in un recipiente ermeticamente chiuso. Il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario atto a garantire che il suddetto valore sia stato effettivamente raggiunto.

Articolo 3

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle frattaglie di cui all'articolo 1, lettera c), destinate alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carne trattati termicamente; le frattaglie devono rispondere alle garanzie previste dal certificato sanitario, redatto secondo l'allegato III, il quale consta di un certificato sanitario generale redatto secondo la parte 1 di detto allegato e di uno dei certificati sanitari specifici redatti secondo la parte 2 dello stesso allegato.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto a stabilimenti riconosciuti per questo scopo dagli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'autorizzazione e delle condizioni di autorizzazione di tali stabilimenti.

3. In ogni caso, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ad uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto continuo controllo veterinario, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, evitando ogni possibilità di contatto con altri prodotti non sterilizzati, e che non lascerà lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui essa verrà allora consegnata ad un impianto per la distribuzione delle carcasse animali, sotto controllo di un veterinario ufficiale. Per l'importazione, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni minime:

a) dal momento della spedizione verso il territorio comunitario, la materia prima deve essere chiusa in contenitori impermeabili e sigillati. I cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: « Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti cotti a base di carne ». I contenitori e i documenti di accompagnamento devono inoltre recare l'indicazione del nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di destinazione;

b) gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a notificare almeno 24 ore prima, con un sistema di telecomunicazione o con qualunque altro sistema per la trasmissione di dati, l'arrivo della materia prima al personale veterinario del posto d'ispedizione frontaliero d'entrata, come pure le informazioni riguardanti quantità, origine e destinazione del prodotto;

c) dal luogo d'arrivo in territorio comunitario, la materia prima deve essere trasportata direttamente e senza rottura del carico, con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati, verso uno stabilimento di trasformazione di destinazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente;

d) non appena la materia prima è giunta nel territorio dello Stato membro di destinazione e prima della spedizione allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, si deve inviare senza indugio al veterinario ufficiale locale una notifica preventiva di spedizione;

e) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in recipienti ermeticamente chiusi, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3, o sottoposta ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa; il controllo veterinario dovrà assicurare che il prodotto finito ha effettivamente raggiunto tale valore;

f) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera c), come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati e gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i quali la materia prima deve transitare.

Articolo 4

La presente decisione deve essere riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei territori dell'America del Sud da cui sono autorizzate le importazioni.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica.

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 1993.

Articolo 6

1. a) Le disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, ad eccezione delle disposizioni concernenti le condizioni d'importazione di carni fresche destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, sono abrogate il sessantesimo giorno successivo alla notifica della presente decisione agli Stati membri.

b) Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche destinate al consumo umano, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, durante i 15 giorni successivi alla data menzionata alla lettera a).

2. a) Le disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, concernenti le condizioni d'importazione di carni fresche destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, sono abrogate il 1o ottobre 1993.

b) Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 85/220/CEE, 86/191/CEE, 86/192/CEE, 86/195/CEE, 90/58/CEE e 92/215/CEE, durante i 15 giorni successivi alla data menzionata alla lettera a).

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 53.

(4) GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 32.

(5) GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 42.

(6) GU n. L 142 del 28. 5. 1986, pag. 51.

(7) GU n. L 40 del 14. 2. 1990, pag. 15.

(8) GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 63.

(9) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(10) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

(11) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO II

Versione n. 01/93

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE (1)

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) Le lettere (A, B, C, D, E, F) che figurano nelle tabelle corrispondenti ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, parte 2 della decisione 93/402/CEE che devono accompagnare ciascuno dei prodotti conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione 93/402/CEE.

(*) CU: Consumo umano

PC: Destinati alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carni

1 = cuori

2 = fegati

3 = muscoli masseteri quali descritti all'articolo 1, lettera c) della decisione 93/402/CEE

4 = lingue

PT: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari

ALLEGATO III

PARTE 1 CERTIFICATO SANITARIO Paese di destinazione:

Numero di certificati di salubrità (1):

Paese esportatore: Codice del territorio:

Ministero:

Servizio:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Tipo dei pezzi:

Tipo di imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (2):

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

PARTE 2 Modello A

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate delle specie bovine (4) sopradescritte derivano:

- da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. . . . dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice . . . per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

- da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

- da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

- da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse:

i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento

e

ii) nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento, il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4) data della macellazione (5);

5)

Fatto a , il Timbro (6)

(firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

Modello B

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche sopradescritte derivano:

- da animali nati, allevati e macellati nel territorio descritto nella versione n. . . . dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice . . .,

- da animali provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei trenta giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi,

- da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

- da animali nei quali, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,

- nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche summenzionate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento, effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) data della macellazione (7).

Fatto a , il Timbro (8)

(firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

Modello C

IV. Attestato d sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate (9) (10) sopradescritte derivano:

- da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice . . . ., versione n. . . . , per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

- da animali provenienti da allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale, in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 120 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 50 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 60 giorni,

- da animali che hanno trascorso almeno quaranta giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

- da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,

- da animali non provenienti da allevamenti che siano stati oggetto di misure d'interdizione per motivi sanitari, a causa dell'insorgenza di brucellosi degli ovini o dei caprini nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche disossate summenzionate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate summenzionate provengono da carcasse:

i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento

e

ii) nelle quali, dopo maturazione e prima del disossamento, il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4) data della macellazione (11);

5)

Fatto a , il Timbro (12)

(firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

Modello D

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nella versione n. . . . dell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice . . ., per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Data della macellazione (13).

Fatto a Bruxelles , il Timbro (14)

(firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

Modello E

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie (15) sopra descritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice . . ., versione n. . . ., per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

- da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

- da bovini che hanno trascorso almeno 40 giorni prima della partenza nell'allevamento d'origine e che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4) data della macellazione (16);

5)

Fatto a , il Timbro (17)

(firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

Modello F

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie destinate alla trasformazione (18) sopra descritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice . . ., versione n. . . ., per animali di età inferiore a tre mesi,

- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

- da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capito VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti) effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquatto ore;

4) data della macellazione (19);

5)

Fatto a , il Timbro (20)

(firma del veterinario ufficiale)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Facoltativo.

(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Carni fresche disossate: le carni rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione 93/402/CEE della Commissione.

(5) Gli Stati membri non autorizzano le importazione di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(7) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(8) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(9) Carni fresche dissosate: le carni rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione 93/402/CEE della Commissione.

(10) Le carni non possono essere introdotte nel territorio della Comunità nei 21 giorni successivi alla macellazione.

(11) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(12) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(13) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure ristrittive.

(14) La firme e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(15) Possono essere importate solamente le frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carne, conformemente all'articolo 3 della decisione 93/402/CEE.

(16) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(17) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(18) Si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine per la fabbricazione di alimenti per animali domestici: fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati anche i polmoni puliti da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi e i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati. Ogni importazione è permessa unicamente nel quadro di un sistema di canalizzazione quando il prodotto è stato sottoposto ai controlli e ai trattamenti termici previsti dalla decisione 93/402/CEE della Commissione.

(19) Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

(20) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.