93/400/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE per quanto concerne l' importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 21/07/1993 pag. 0027 - 0027
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (93/400/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, considerando che la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva citata non è stata ancora predisposta; che, conseguentemente, il 1o gennaio 1993 non saranno in vigore condizioni comunitarie; considerando che il normale flusso di scambi commerciali degli Stati membri non dovrebbe venir interrotto e che gli stessi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad importare piantine e materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi; considerando che, la proroga del termine andrebbe decisa autonomamente per ogni singolo paese, tenendo conto del programma di valutazione delle condizioni prevalenti nei paesi terzi interessati; considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie, è stato impossibile definire un tale programma; che per il momento il termine del 1o gennaio 1993 deve venir prorogato in modo generalizzato per tutti i paesi terzi; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e le piantine agricole, orticole e forestali, formulato a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/33/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/33/CEE è prorogato fino alla data del 31 dicembre 1993. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.