31993D0398

93/398/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1993 relativa all' importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine e di embrioni di suini provenienti dall' Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0039 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0003


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1993 relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine e di embrioni di suini provenienti dall'Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE

(93/398/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 bis e 22,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (6), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che, con la decisione 82/8/CEE (7), modificata da ultimo dalla decisione 93/393/CEE (8), la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 91/449/CEE (9), modificata da ultimo dalla decisione 93/393/CEE, la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 92/322/CEE (10), modificata da ultimo dalla decisione 93/393/CEE, la Commissine ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dall'Ungheria di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che, in seguito all'insorgenza di precedenti focolai di peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 93/393/CEE, relativa all'importazione nella Comunità di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine, di suini vivi e di embrioni di suini in provenienza dall'Ungheria, modificata da ultimo dalle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE, che hanno regionalizzato il territorio ungherese in modo da autorizzare talune importazioni in provenienza da questo paese, escludendo però le contee di Békés, Szabolcs-Szatmar-Bereg e Hajdu-Bihar;

considerando che sono state effettuate missioni in Ungheria e che sono disponibili ulteriori informazioni epidemiologiche relative alle contee di Békés e Hadju-Bihar, dalle quali è emerso che in quelle contee la situazione della peste suina classica è migliorata;

considerando che è ora possibile autorizzare talune importazioni dalle contee di Békés e Hadju-Bihar;

considerando inoltre che è necessario adeguare tutti i certificati veterinari per le carni fresche provenienti dall'Ungheria, in conformità con la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (11), modificata da ultimo dalla decisione 93/372/CEE (12);

considerando che occorre sostituire le decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE, 92/322/CEE ed abrogare di conseguenza la decisione 93/393/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici della specie suina, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Ungheria, eccettuata la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Le importazioni da tali contee sono tuttavia ammesse qualora i prodotti abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o un altro trattamento tale da produrre una temperatura interna non inferiore a 70 °C, oppure siano stati sottoposti a un trattamento consistente in una fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, nel caso di prosciutti di peso non inferiore a 5,5 kg aventi le seguenti caratteristiche:

- valore aW non superiore a 0,93,

- valore pH non superiore a 6.

2. Gli Stati membri vietano l'importazione di:

- embrioni di animali domestici della specie suina dalle contee di Szabolcs-Szatmar-Bereg in Ungheria;

- cinghiali e loro prodotti dalle contee di Békés, Hadju-Bihar e Szabolcs-Szatmar-Bereg in Ungheria.

Articolo 2

La decisione 82/8/CEE è modificata come segue:

1) gli articoli 2 e 4 sono eliminati;

2) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato A, parte II della decisione 91/449/CEE è modificato come segue:

Dopo i termini « Ungheria (esclusa », vengono eliminati i termini « nel caso dei prodotti a base di carne di suini macellati dopo il 1o settembre 1992, la contea di Békés e nel caso di suini macellati dopo il 1o maggio 1993 delle contee di Szabolcs-Szatmar-Bereg e Hadju-Bihar) ». Vengono sostituiti da « nel caso di prodotti a base di carne di suini macellati dopo il 1o maggio 1993, la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg ».

Articolo 4

La decisione 92/322/CEE è modificata come segue:

1) negli allegati C e D, i termini « Békés, Szabolcs-Szatmar-Bereg e Hadju-Bihar » sono sostituiti da « la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg »,

2) negli allegati C e D, punto V, paragrafo 1, i termini « le contee di Békés, Szabolcs-Szatmar-Bereg e Hadju-Bihar » sono sostituiti da « la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg ».

Articolo 5

La decisione 93/393/CEE è abrogata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(4) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(7) GU n. L 8 del 13. 1. 1982, pag. 9.

(8) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 30.

(9) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

(10) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 1.

(11) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

(12) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 91.

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Ungheria (esclusa, nel caso delle carni suine fresche, la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg)

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di:

(specie animale)

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario(i) del (dei) macello(i) riconosicuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario(i) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario(i) del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) nel caso di carni suine fresche l'Ungheria (eccettuata la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg) è stata indenne da peste suina classica negli ultimi sei mesi e che nessuna vaccinazione contro questa malattia è stata effettuata negli ultimi 12 mesi.

2) Le carni fresche sopra descritte derivano:

- da animali che hanno soggiornato in territorio ungherese eccettuata, nel caso di suini macellati tra il 1o settembre 1992 e il 15 febbraio 1993 la contea di Békés, e nel caso di suini macellati dopo il 1o maggio 1993 la contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg, per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;

- da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

- da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto (4) in questione, senza aver contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da animali che hanno subito una visita ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

- nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina e caprina nelle 6 settimane precedenti;

- nel caso delle carni fresche di suini, da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di malattia vescicolosa dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di dette malattie negli ultimi 30 giorni;

- nel caso delle carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti.

3) Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a , il

(luogo) (data)

timbro (5)

(firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Facoltativo allorquando la contea destinataria autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in approvazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(5) Il colore della firma/timbro deve essere differente dal colore del testo stampato.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Ungheria

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario(i) del (dei) macello(i) riconosicuto(i): (2)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario(i) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario(i) del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (2):

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio ungherese per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;

Fatto a , il

(luogo) (data)

timbro (4)

(firma del veterinario ufficiale) (1)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli arei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Il colore della firma/timbro deve essere differente dal colore del testo stampato.