31993D0389

93/389/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 09/07/1993 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0207


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

(93/389/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che i programmi comunitari di azione ambientale del 1973 (3), 1977 (4) e 1983 (5) sottolineano l'importanza di ridurre e prevenire l'inquinamento atmosferico; che inoltre il programma di azione ambientale 1987 (6) sottolinea l'importanza che l'azione comunitaria tratti a titolo prioritario la riduzione alla fonte dell'inquinamento atmosferico; che il programma comunitario di politica e azione del 1993 in relazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile si prefigge tra gli obiettivi principali il cambiamento di clima e mette in evidenza la necessità di agire nei settori economici pertinenti in modo da controllare le emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa ai nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (7), invita a cercare soluzioni equilibrate per l'energia e l'ambiente;

considerando che il Consiglio europeo, nella sua riunione di Dublino del giugno 1990, ha esortato ad adottare il più presto possibile obiettivi e strategie per limitare le emissioni dei gas ad effetto serra;

considerando che il Consiglio (ministri dell'ambiente e dell'energia) ha convenuto, nella sessione del 29 ottobre 1990, che la Comunità e gli Stati membri, dando per certo che altri paesi preminenti si assumano un impegno analogo e riconoscendo gli obiettivi individuati da alcuni Stati membri per stabilizzare o ridurre le emissioni entro date differenti, sono disposti a prendere misure intese a conseguire, entro il 2000, la stabilizzazione delle emissioni globali di CO2 ai livelli del 1990 nell'intera Comunità; che gli Stati membri che partono da livelli di consumo di energia relativamente bassi e quindi registrano basse emissioni, misurate pro capite o secondo altro criterio appropriato, sono autorizzati a fissare, in materia di CO2, obiettivi e/o strategie corrispondenti al loro sviluppo economico e sociale, migliorando nel contempo l'efficienza energetica delle loro attività economiche;

considerando che il Consiglio (ministri dell'energia e dell'ambiente) nella sessione del 13 dicembre 1991 ha invitato la Commissione a proporre misure concrete in base alla strategia comunitaria e ha chiesto che tali misure si ispirino al concetto di equa ripartizione degli oneri, secondo le conclusioni del Consiglio del 29 ottobre 1990;

considerando che la Commissione ha sottolineato, nel quadro di una strategia comunitaria intesa a limitare le emissioni di CO2 e a migliorare l'efficienza energetica, la necessità di introdurre un meccanismo di controllo e valutazione;

considerando che il controllo e la valutazione dovrebbero essere inseriti quanto più strettamente possibile nelle attuali revisioni dei programmi energetici degli Stati membri, come indicato nella suddetta risoluzione del Consiglio del 16 settembre 1986;

considerando che tutti gli Stati membri e la Comunità sono firmatari della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento di clima la quale, una volta ratificata, impegnerà i paesi sviluppati e le altre parti elencate nell'allegato I della convenzione ad adottare misure volte a limitare le emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra di origine umana non soggette al protocollo di Montreal allo scopo di ricondurre, individualmente o congiuntamente, tali emissioni di origine umana ai livelli del 1990 entro la fine di questo decennio; che in tale ottica è auspicabile garantire la coerenza con il meccanismo di controllo che sarà fissato nel contesto della convenzione; che ciò è segnatamente opportuno per quanto riguarda le metodologie per la compilazione degli inventari e le esigenze in materia di comunicazione;

considerando che all'atto della firma della suddetta convenzione la Comunità e gli Stati membri hanno ribadito l'obiettivo della stabilizzazione entro il 2000 delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990 nell'intera Comunità, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 29 ottobre 1990, del 13 dicembre 1991, del 5 maggio 1992 e del 26 maggio 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra di origine umana, non soggette al protocollo di Montreal, negli Stati membri.

Articolo 2

Programmi nazionali 1. Gli Stati membri elaborano, pubblicano e attuano programmi nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 di origine umana al fine di contribuire:

- alla stabilizzazione, entro il 2000, delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990 nell'intera Comunità, dando per certo che altri paesi preminenti si assumano un impegno analogo e fermo restando che gli Stati membri che partono da livelli di consumo di energia relativamente bassi e quindi da basse emissioni misurate su base pro capite o secondo altro criterio appropriato sono autorizzati a stabilirsi obiettivi e/o strategie in materia di CO2 corrispondenti al rispettivo grado di sviluppo economico e sociale, migliorando nel contempo l'efficienza energetica delle loro attività economiche, come convenuto nelle sessioni del Consiglio del 29 ottobre 1990 e del 13 dicembre 1991 e

- all'adempimento, da parte della Comunità nel suo complesso, degli obblighi per quanto concerne la riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti nella convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento di clima, mediante azioni della stessa Comunità e degli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze.

Detti programmi sono oggetto di aggiornamento periodico.

2. Ciascuno Stato membro include nel proprio programma nazionale, al massimo a decorrere dal primo aggiornamento:

- le emissioni di CO2 di origine umana dell'anno di riferimento 1990, determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

- gli inventari delle emissioni di CO2 di origine umana in base alle fonti e dell'eliminazione mediante serbatoi determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

- i particolari delle politiche e delle misure nazionali che contribuiscono alla limitazione delle emissioni di CO2;

- le previsioni evolutive per le emissioni nazionali di CO2 per il periodo 1994-2000;

- le misure adottate o previste per l'attuazione delle pertinenti normative e politiche comunitarie;

- una descrizione delle politiche e delle misure atte ad aumentare il trattamento sequestrante delle emissioni di CO2;

- una valutazione dell'impatto economico delle misure summenzionate.

Articolo 3

Inventari e comunicazione dei dati 1. Gli Stati membri determinano le emissioni di CO2 di origine umana e l'eliminazione mediante serbatoi secondo la migliore metodologia disponibile decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8. Tale metodologia è quella elaborata dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti del clima (IPCC) o un'altra con essa compatibile.

La metodologia è riveduta dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 8, per tener conto, se del caso, dei progressi tecnici, in particolare degli sviluppi decisi nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento di clima.

2. Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni di CO2 di origine umana e all'eliminazione di CO2 mediante serbatoi per quanto riguarda il precedente anno civile.

3. In collaborazione con gli Stati membri ed in base alle informazioni da essi fornite la Commissione provvede alla stesura di inventari delle emissioni di CO2 di origine umana e dell'eliminazione mediante serbatoi nella Comunità e li trasmette agli Stati membri entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni da parte di tutti gli Stati membri.

Articolo 4

Procedure e metodi per la valutazione La Commissione stabilisce procedure e metodi per la valutazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 6 e la frequenza dell'aggiornamento da parte degli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 5

Prima valutazione dei programmi nazionali e dello stato di emissioni nella Comunità 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, un mese dopo la notifica della presente decisione, i programmi nazionali in vigore.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri i programmi nazionali ricevuti, entro due mesi della ricezione degli stessi.

3. La Commissione valuta i programmi nazionali per stabilire se i progressi realizzati nell'ambito della Comunità nel suo complesso siano tali da garantire l'adempimento degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua valutazione, entro sei mesi dalla ricezione dei programmi nazionali.

Articolo 6

Successiva valutazione dei progressi compiuti Successivamente alla prima valutazione di cui all'articolo 5 la Commissione esamina annualmente, in consultazione con gli Stati membri, se i progressi realizzati nell'ambito della Comunità nel suo complesso siano tali da garantire che essa proceda in direzione dell'adempimento degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 2 e 3, compresi se del caso i programmi nazionali aggiornati.

Articolo 7

Altri gas ad effetto serra 1. Gli Stati membri trasmettono parimenti alla Commissione informazioni su:

- dati concernenti le emissioni di altri gas ad effetto serra non soggetti al protocollo di Montreal in base alla migliore metodologia disponibile decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8. Tale metodologia è quella elaborata dall'IPCC o un'altra con essa compatibile.

La metodologia è riveduta dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8, per tener conto, se del caso, dei progressi tecnici, in particolare degli sviluppi decisi nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento di clima;

- una descrizione delle misure adottate o previste per ridurre le emissioni di altri gas ad effetto serra.

2. Si dovrebbero istituire programmi nazionali per la limitazione di tali gas parallelamente allo sviluppo delle relative politiche.

Articolo 8

Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure prevsite non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(2) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 73.

(3) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(4) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(5) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

(6) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.