93/372/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 relativa a misure di protezione riguardanti l' afta epizootica in Bulgaria, recante seconda modifica della decisione 93/242/CEE e che abroga la decisione 93/343/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 26/06/1993 pag. 0091 - 0092
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0113
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0113
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria, recante seconda modifica della decisione 93/242/CEE e che abroga la decisione 93/343/CEE (93/372/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (4), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (5), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, considerando che in Bulgaria è stata confermata l'esistenza di un focolaio di afta epizootica; considerando che la Commissione ha organizzato una missione in Bulgaria per esaminare l'evolversi della situazione in relazione all'afta epizootica; considerando che in Bulgaria è stato notificato un solo focolaio di afta epizootica e che la presenza della malattia riguarda una zona determinata del territorio bulgaro; che l'applicazione delle misure di protezione di cui alla decisione 93/343/CEE della Commissione (6), relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria, recante modifica della decisione 93/242/CEE, può ora essere limitata a talune parti del territorio bulgaro; considerando che è necessario inserire taluni distretti della Bulgaria nell'allegato B della decisione 93/342/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (7); considerando che per una questione di chiarezza giuridica è necessario abrogare la decisione 93/343/CEE della Commissione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari o provenienti dai seguenti distretti della Bulgaria: Plovdiv, Smoljan, Stara Zagora, Haskovo,>Kardzali> K¶ardz¶ali, Sliven, Jambol, Burgas. 2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio dei distretti della Bulgaria elencati al paragrafo 1, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o altri artiodattili. Articolo 2 Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili, originari del territorio dei distretti della Bulgaria elencati all'articolo 1, paragrafo 1. Articolo 3 L'allegato B della decisione 93/242/CEE della Commissione è sostituito dall'allegato alla presente decisione. Articolo 4 La decisione 93/343/CEE della Commissione è aborgata. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (6) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 31. (7) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36. ALLEGATO « ALLEGATO B PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO II - Slovenia - Repubblica Ceca - Repubblica Slovacca - Ungheria - Romania - Polonia (1) - Estonia - Bulgaria (2) - Lituania - Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (2) - Lettonia (3) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne. (4) Applicabile esclusivamente ai seguenti distretti della Bulgaria: Vidin, Kjustendil, Rousse, Mihajlovograd, Blagoevgrad, Razgrad, Vratza, Pasardijk, Targovitchte, Pleven, Silistra, Sofia, Lovetch, Choumen, Sofia-Ville, Veliko>Tarnovo> T¶arnovo, Tolbuhin, Pernik, Gabrovo, Varna. »