31993D0372

93/372/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 relativa a misure di protezione riguardanti l' afta epizootica in Bulgaria, recante seconda modifica della decisione 93/242/CEE e che abroga la decisione 93/343/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 26/06/1993 pag. 0091 - 0092
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0113
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0113


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria, recante seconda modifica della decisione 93/242/CEE e che abroga la decisione 93/343/CEE

(93/372/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (4), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (5), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

considerando che in Bulgaria è stata confermata l'esistenza di un focolaio di afta epizootica;

considerando che la Commissione ha organizzato una missione in Bulgaria per esaminare l'evolversi della situazione in relazione all'afta epizootica;

considerando che in Bulgaria è stato notificato un solo focolaio di afta epizootica e che la presenza della malattia riguarda una zona determinata del territorio bulgaro; che l'applicazione delle misure di protezione di cui alla decisione 93/343/CEE della Commissione (6), relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria, recante modifica della decisione 93/242/CEE, può ora essere limitata a talune parti del territorio bulgaro;

considerando che è necessario inserire taluni distretti della Bulgaria nell'allegato B della decisione 93/342/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (7);

considerando che per una questione di chiarezza giuridica è necessario abrogare la decisione 93/343/CEE della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari o provenienti dai seguenti distretti della Bulgaria: Plovdiv, Smoljan, Stara Zagora, Haskovo,>Kardzali> K¶ardz¶ali, Sliven, Jambol, Burgas.

2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio dei distretti della Bulgaria elencati al paragrafo 1, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o altri artiodattili.

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili, originari del territorio dei distretti della Bulgaria elencati all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

L'allegato B della decisione 93/242/CEE della Commissione è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La decisione 93/343/CEE della Commissione è aborgata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(6) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 31.

(7) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

ALLEGATO

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PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO II

- Slovenia

- Repubblica Ceca

- Repubblica Slovacca

- Ungheria

- Romania

- Polonia (1)

- Estonia

- Bulgaria (2)

- Lituania

- Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (2)

- Lettonia

(3) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne.

(4) Applicabile esclusivamente ai seguenti distretti della Bulgaria:

Vidin, Kjustendil, Rousse, Mihajlovograd, Blagoevgrad, Razgrad, Vratza, Pasardijk, Targovitchte, Pleven, Silistra, Sofia, Lovetch, Choumen, Sofia-Ville, Veliko>Tarnovo> T¶arnovo, Tolbuhin, Pernik, Gabrovo, Varna. »