31993D0329R(01)

Rettifica della decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati (Convenzione di Istanbul) (GU n. L 130 del 27. 5. 1993)

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 24/11/1993 pag. 0040 - 0042


Rettifica della decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati (Convenzione di Istanbul) (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 130 del 27 maggio 1993)

1. A pagina 2, sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente testo:

« Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale relative ai carnet ATA e ai carnet CPD sono accettate a nome della Comunità, alle condizioni di cui all'allegato IV della presente decisione. Il testo delle raccomandazioni figura rispettivamente negli allegati V e VI della presente decisione. »

2. Aggiungere gli allegati V e VI il cui testo figura in appresso.

« ALLEGATO V

RACCOMANDAZIONE DEL 25 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE RIGUARDANTE L'ACCETTAZIONE DEL CARNET ATA NELL'AMBITO DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE

RICORDANDO la convenzione relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul) adottata nelle sessioni settantacinquesima e settantaseiesima tenutesi a Istanbul il 26 giugno 1990,

RICORDANDO che l'appendice I dell'allegato A di detta convenzione contiene un modello di titolo d'ammissione temporanea (carnet ATA) da utilizzare per l'ammissione temporanea delle merci, ad eccezione dei mezzi di trasporto, e che detto modello, come le condizioni del suo impiego, sono praticamente identici a quelli del carnet ATA utilizzato per l'ammissione temporanea a norma della convenzione doganale del 1961 relativa al carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci (convenzione ATA),

PRENDENDO ATTO del fatto che l'allegato A della convenzione di Istanbul sostituirà a tempo debito la convenzione ATA, ma che il sistema del carnet ATA istituito da detta convenzione continuerà ad essere applicato ai sensi della convenzione di Istanbul,

CONVINTO dell'opportunità di prendere i provvedimenti necessari affinché il sistema del carnet ATA continui ad essere applicato senza difficoltà,

CONSAPEVOLE che il modello di carnet ATA allegato alla convenzione ATA è stato modificato solo di recente e che le associazioni che emettono carnet ATA ne hanno stampati un gran numero nella sua versione modificata,

TENENDO CONTO delle perdite finanziarie che potrebbero subire dette associazioni qualora dovessero sostituire le scorte di carnet ATA appena stampati con nuovi carnet conformi al modello che figura nell'appendice I dell'allegato A della convenzione di Istanbul,

PRENDENDO ATTO che le associazioni emittenti e garanti che eserciteranno la loro attività conformemente all'allegato A della convenzione di Istanbul saranno le stesse che esercitano già la loro attività nel quadro della convenzione ATA,

RALLEGRANDOSI per la volontà manifestata dalle associazioni emittenti e garanti che esercitano la loro attività nel quadro della convenzione ATA, di applicare il sistema del carnet ATA anche nel quadro della convenzione di Istanbul e per l'impegno da esse assunto di garantire il rilascio dei carnet ATA previsti da entrambe le convenzioni,

RACCOMANDA che le parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul che accettano il carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel loro territorio, accettino tanto il modello di carnet ATA che figura in allegato alla convenzione ATA quanto il modello di carnet ATA previsto nell'appendice I dell'allegato A della convenzione di Istanbul.

CHIEDE al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale di notificare alle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul l'impegno delle associazione emittenti e garanti nei confronti delle amministrazioni doganali di garantire il rilascio dei carnet previsti da entrambe le convenzioni. Il segretario generale è altresì invitato ad allegare a detta notifica la presente raccomandazione.

CHIEDE a ciascuna parte contraente della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul di notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale la propria accettazione o mancata accettazione della presente raccomandazione. Detta notifica deve essere effettuata entro un anno dalla data in cui il segretario generale avrà notificato alle parti contraenti l'impegno delle associazioni emittenti e garanti di garantire il rilascio dei carnet previsti da entrambe le convenzioni.

In caso di accettazione la parte contraente dovrà altresì notificare al segretario generale la decorrenza e le modalità d'applicazione.

La mancata notifica di una parte contraente al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale entro il termine prestabilito starà ad indicare che essa non è in grado di accettare la raccomandazione. La parte contraente può tuttavia accettare la raccomandazione in data successiva.

Il segretario generale trasmetterà queste informazioni alle amministrazioni delle dogane dei membri del Consiglio. Egli le trasmetterà altresì alle amministrazioni doganali dei membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate di queste ultime, alle unioni doganali o economiche che potrebbero diventare parti contraenti, nonché all'ufficio internazionale delle Camere di commercio.

ALLEGATO VI

RACCOMANDAZIONE DEL 25 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE RIGUARDANTE L'ACCETTAZIONE DEL CARNET CPD NELL'AMBITO DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE

RICORDANDO la convenzione relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul) adottata nelle sessioni settantacinquesima e settantaseiesima tenutesi a Istanbul il 26 giugno 1990,

RICORDANDO che l'appendice II dell'allegato A di detta convenzione contiene un modello di titolo d'ammissione temporanea (carnet CPD) da utilizzare per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto in conformità delle disposizioni dell'allegato C della suddetta convenzione e che questo modello e le condizioni del suo impiego sono praticamente identici a quelli dei titoli d'importazione temporanea ("carnets de passages en douane") concordati nella convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (1954) e nella convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (1956) (denominate in appresso "Convenzione relative ai veicoli"),

PRENDENDO ATTO che le associazioni emittenti e garanti che eserciteranno la loro attività conformemente all'allegato C della convenzione di Istanbul saranno le stesse che esercitano già la loro attività nel quadro delle convenzioni relative ai veicoli,

CONSAPEVOLE della necessità di agevolare il passaggio dalle convenzioni relative ai veicoli all'allegato C della convenzione di Istanbul e per evitare che le associazioni emittenti e garanti incontrino difficoltà,

RALLEGRANDOSI per la volontà manifestata dalle associazioni emittenti e garanti che esercitano la loro attività nel quadro delle convenzioni relative ai veicoli di rendere operative le catene emittenti e garanti anche per quanto riguarda i veicoli stradali a motore e i rimorchi conformemente alle disposizioni degli allegati A e C della convenzione di Istanbul e per l'impegno da esse assunto di garantire il rilascio dei carnet CPD previsti dalle tre convenzioni,

RACCOMANDA che le parti contraenti della convenzione di Istanbul che accettano l'allegato C alla convenzione di Istanbul e che accettano un carnet CPD per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto ai sensi del suddetto allegato, accettino tanto il carnet CPD previsto nell'appendice II dell'allegato A alla convenzione di Istanbul quanto i titoli d'importazione temporanea (carnets de passages en douane) previsti dalle convenzioni relative ai veicoli.

CHIEDE al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale di notificare alle parti contraenti della convenzione di Istanbul l'impegno assunto dalle associazioni emittenti e garanti nei confronti delle amministrazioni doganali di garantire il rilascio dei carnet previsti dalle tre convenzioni. Il segretario generale è altresì invitato ad allegare a detta notifica la presente raccomandazione.

CHIEDE a ciascuna parte contraente della convenzione di Istanbul di notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale la propria accettazione o mancata accettazione della presente raccomandazione. Detta notifica deve avvenire entro un anno dalla data in cui il segretario generale avrà notificato alle parti contraenti l'impegno delle associazioni emittenti e garanti di garantire il rilascio dei carnet previsti dalle tre convenzioni.

In caso di accettazione la parte contraente dovrà altresì notificare al segretario generale la decorrenza e le modalità d'applicazione.

La mancata notifica di una parte contraente al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale entro il termine prestabilito starà ad indicare che essa non è in grado di accettare la raccomandazione. La parte contraente può tuttavia accettare la raccomandazione in data successiva.

Il segretario generale trasmetterà queste informazioni alle amministrazioni delle dogane dei membri del Consiglio. Egli le trasmetterà altresì alle amministrazioni doganali dei membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate di queste ultime, al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, alle Unioni doganali o economiche che potrebbero diventare parti contraenti, nonché all'Alleanza internazionale del turismo e alla Federazione internazionale dell'automobile. »