31993D0272

93/272/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione Piccardia, in Francia, interessate dalla realizzazione dell' obiettivo n. 2 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 24/05/1993 pag. 0023 - 0024


DECISIONE DELLA <{COM}>COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione Piccardia, in Francia, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare gli assi prioritari scelti per l'intervento, le forme dell'intervento, il piano indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi, della loro provenienza e della loro durata;

considerando che il titolo III, articoli 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2), stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, con la decisione 89/288/CEE (3), la Commissione ha adottato un primo elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 2;

considerando che tale elenco è stato completato dalla decisione 90/400/CEE della Commissione (4), per tener conto della decisione relativa all'iniziativa comunitaria RECHAR del 17 dicembre 1989 (5);

considerando che il 30 aprile 1991 la Commissione ha deciso di mantenere tale elenco, così completato, per gli anni 1992 e 1993;

considerando che il l'8 maggio 1989 il governo francese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione Piccardia interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro fornisce una descrizione degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale ed indicazioni in merito ai contributi che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbero erogare per la realizzazione del programma medesimo;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il 20 dicembre 1989 la Commissione ha adottato il quadro comunitario di sostegno relativo al periodo 1989-91 per la regione Piccardia; che il nuovo quadro comunitario è riferito alla seconda fase degli interventi comunitari previsti in tale regione nell'ambito dell'obiettivo n. 2;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato, nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la BEI è stata ugualmente associata all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro di sostegno, nel rispetto delle sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questo quadro di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno saranno stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione approverà gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno relativo al periodo dal 1o gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione Piccardia, in Francia, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire all'attuazione di tale quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate in esso contenute e in conformità con le norme e gli orientamenti che disciplinano i Fondi strutturali e gli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali:

a) gli assi prioritari scelti per l'azione congiunta:

- promuovere la creazione e lo sviluppo delle imprese;

- potenziare le attrattive delle zone di cui trattasi;

- valorizzare il potenziale turistico;

- potenziare le infrastrutture per l'istruzione superiore;

b) uno schema delle forme d'intervento da attivare (programma operativo multifondo e, ove del caso, grandi progetti);

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1992 che specifica, per le azioni di iniziativa nazionale ed eventualmente per quelle di iniziativa comunitaria, sia il costo totale, sia l'entità dei finanziamenti previsti sotto forma di contributi a carico del bilancio della Comunità, così ripartiti:

FESR: 38,251 Mio di ECU

FSE: 9,569 Mio di ECU

Totale Fondi strutturali: 47,820 Mio di ECU

Il corrispondente fabbisogno di finanziamento nazionale può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti creditizi.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.(4) GU n. L 206 del 4. 8. 1990, pag. 26.(5) GU n. C 20 del 27. 1. 1990, pag. 3.