93/240/CEE: Decisione della Commissione del 7 aprile 1993 che modifica i confini delle zone svantaggiate dei Paesi Bassi ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 04/05/1993 pag. 0022 - 0033
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1993 che modifica i confini delle zone svantaggiate dei Paesi Bassi ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (93/240/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando che la direttiva 75/275/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi) (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/93/CEE (4), descrive le regioni dei Paesi Bassi figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE; considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, una definizione più precisa e armonizzata dei confini delle zone svantaggiate figuranti nell'allegato della direttiva 92/93/CEE; considerando che questa nuova definizione delle zone già figuranti nell'elenco relativo alle zone classificate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE non modifica i confini di tali zone che rispettano gli indici e i valori, compresi i criteri di deroga, di cui alle direttive 75/275/CEE e 92/93/CEE; considerando che le modifiche chieste dal governo dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE non comportano, nel loro complesso, un aumento della superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate pari a 110 915 ha, figurante nell'allegato della direttiva 92/93/CEE, e di conseguenza non hanno alcuna incidenza sul limite fissato nell'articolo citato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco delle zone svantaggiate dei Paesi Bassi, figurante nell'allegato della direttiva 92/93/CEE, è sostituito da quello figurante nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 229. (4) GU n. L 338 del 23. 11. 1992, pag. 40. ALLEGATO ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE /* Tabelle: v. GUCE */