93/237/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1993 pag. 0129 - 0133
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (93/237/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/100/CEE della Commissione (4), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; considerando che le autorità del Brasile hanno presentato i risultati relativi alle ricerche di residui nelle carni fresche effettuate lo scorso anno, dai quali emerge che il numero di analisi compiute per gli attivatori di crescita e i nitrofurani è nettamente inferiore a quello previsto nel piano brasiliano adottato dalla Commissione; che, per porre rimedio a tali mancanze, è concesso alle autorità del Brasile un termine di sei mesi; considerando che alcune garanzie sono state inviate dalle competenti autorità della Russia e che pertanto è opportuno, in primo luogo, aggiungere la Russia sulla lista, per l'introduzione nel territorio della Comunità di equidi; considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione della Commissione 79/542/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23. ALLEGATO PARTE 1 ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE /* Tabelle: v. GUCE */ PARTE 2 COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI /* Tabelle: v. GUCE */ (1) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.