31993D0224

93/224/CEE: Decisione della Commissione, del 29 marzo 1993, relativa a un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 21/04/1993 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1993 relativa a un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Laender) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/224/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 92/78/CEE (3) la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Laender);

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania, in data 6 marzo e 8 aprile 1992, ha presentato alla Commissione due piani settoriali, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono una descrizione degli aspetti prioritari di ciascun settore nonché indicazioni sulla partecipazione preventivata del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, alla realizzazione dei piani;

considerando che il comitato di sorveglianza, istituito per la trasposizione dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90, si è pronunciato, in data 15 luglio e 28 ottobre 1992, sulle modifiche del piano di finanziamento del quadro comunitario di sostegno;

considerando che le decisioni del comitato di sorveglianza e l'imputazione di riporti e stanziamenti supplementari richiedono una revisione del contributo comunitario;

considerando che l'addendum del quadro comunitario di sostegno è stato concordato con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4);

considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (5);

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo quadro comunitario di sostegno da parte di altri strumenti di prestito comunitari conformemente alle specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro (6), la presente decisione della Commissione sul quadro comunitario di sostegno è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione d'intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 è approvato l'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Laender).

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione del quadro comunitario di sostegno conformemente alle pertinenti disposizioni nonché alle norme e alle linee direttrici dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Gli elementi essenziali del presente addendum del quadro comunitario di sostegno sono:

a) gli aspetti prioritari delle misure comuni nei seguenti settori:

1. Prodotti della silvicoltura

2. Carni

3. Latte e prodotti lattiero-caseari

4. Cereali

5. Vino e bevande spiritose

6. Ortofrutticoli (compresi i succhi di frutta)

7. Fiori e piante ornamentali

8. Sementi

9. Patate

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1993, con l'indicazione dei costi totali relativi alle azioni prioritarie previste in tutti i settori per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, per un importo di 460 717 555 ECU nell'intero periodo, nonché l'indicazione del contributo comunitario alle misure dei singoli settori:

/* Tabelle: v. GUCE */

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari a 65 466 035 ECU per il settore pubblico e a 333 475 141 ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente dichiarazione d'intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 38.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.

(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.