93/203/CEE: Decisione della Commissione, del 18 marzo 1993, relativa ai titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 07/04/1993 pag. 0019 - 0020
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1993 relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia (93/203/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 (2), in particolare l'articolo 27, visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i), considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori; considerando che le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 marzo 1993, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti; considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o aprile 1993, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t; considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (6), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 1993, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine: Repubblica federale di Germania: - 330,00 t originarie del Botswana, - 240,00 t originarie dello Zimbabwe, - 30,00 t originarie della Namibia; Repubblica Ellenica: - 30,00 t originarie del Madagascar; Repubblica Francese: - 15,00 t originarie del Madagascar; Regno dei Paesi Bassi: - 100,00 t originarie del Botswana, - 15,00 t originarie del Madagascar; Regno Unito: - 510,00 t originarie del Botswana, - 131,00 t originarie dello Swaziland, - 475,00 t originarie dello Zimbabwe, - 195,00 t originarie della Namibia. Articolo 2 Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di aprile 1993 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate: - Botswana: 17 868,00 t - Kenia: 142,00 t - Madagascar: 7 448,00 t - Swaziland: 3 200,00 t - Zimbabwe: 7 930,00 t - Namibia: 12 368,00 t Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (2) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43. (5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (6) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.