93/175/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativa al programma nazionale AIMA recante interventi di sostegno agli operatori agricoli per l'esportazione di agrumi in URSS e nei paesi dell'Est (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0084 - 0086
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 relativa al programma nazionale AIMA recante interventi di sostegno agli operatori agricoli per l'esportazione di agrumi in URSS e nei paesi dell'Est (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (93/175/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 31, avendo intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato (3), considerando quanto segue: I 1. Con lettera n. 3857 del 3 aprile 1991, protocollata il 18 aprile 1991, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione gli aiuti in oggetto, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE. 2. Le misure in oggetto sono state elaborate in base alla delibera CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) del 24 maggio 1990. 3. Dette misure prevedono un aiuto di 150 LIT per kg di agrumi esportati, per un quantitativo totale di 20 000 t. I beneficiari sono operatori agricoli, singoli o associati. L'aiuto è destinato a favorire la commercializzazione di agrumi di qualità superiore in URSS e nei paesi dell'Est. II 1. Con lettera n. SG(91)D/12651 del 3 luglio 1991, la Commissione ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare in merito a tale aiuto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato. 2. Con tale lettera la Commissone ha informato le autorità italiane di ritenere che questo aiuto si configuri come un aiuto al funzionamento, incompatibile con la pratica costantemente seguita dalla Commissione per l'applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato; detta misura determina direttamente un calo artificiale dei prezzi di costo nonché il miglioramento delle condizioni di produzione e delle possibilità di smercio dei produttori beneficiari rispetto a produttori di altri Stati membri, che non beneficiano di aiuti analoghi. Dato che tali prodotti sono oggetto di scambi intracomunitari (vedere punto V), si tratta pertanto di un aiuto atto a falsare la concorrenza ed a incidere sugli scambi tra Stati membri; esso risponde ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, senza poter beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. La Commissione sostiene inoltre che la normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [regolamento (CEE) n. 1035/72] costituisce un sistema completo ed esauriente, che esclude per gli Stati membri qualsiasi possibilità di adottare misure complementari autonome. L'aiuto in oggetto viola pertanto le disposizioni comunitarie. 3. Nell'ambito della suddetta procedura, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni. La Commissione ha inoltre invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni. III Il governo italiano ha risposto con lettera del 5 agosto 1991, formulando le seguenti osservazioni: a) benché, dal punto di vista giuridico, le considerazioni della Commissione non possano essere contestate, si sottolinea che il provvedimento è limitato per quanto riguarda sia il quantitativo (20 000 t) sia la durata; b) si sottolinea quindi il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento, destinato a risolvere una situazione congiunturale particolarmente difficile del mercato italiano; c) infine, si mette in evidenza il modesto importo (3 Mrd di LIT) dell'aiuto, che non si può pertanto ritenere atto a falsare la concorrenza. IV In merito alle argomentazioni delle autorità italiane si sottolinea quanto segue: Qualsiasi misura necessaria per risolvere le difficoltà del mercato agrumicolo deve essere adottata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al fine, in particolare, di evitare che misure nazionali unilaterali, trasferendo i problemi esistenti nelle regioni beneficiarie di tali provvedimenti a regioni produttrici di agrumi per le quali tali interventi non sono previsti, determinino difficoltà ancora maggiori. I problemi del mercato agrumicolo non sono nuovi. Per numerosi prodotti, infatti, il mercato è caratterizzato da eccedenze strutturali di vecchia data che, nonostante i programmi comunitari di risanamento strutturale a favore del settore agrumicolo italiano, non sono ancora state riassorbite. Promuovendo la commercializzazione degli agrumi italiani, l'aiuto in oggetto incentiva le produzioni sovvenzionate. Tale aiuto è quindi contrario alle misure strutturali previste dai programmi comunitari, necessarie per ovviare definitivamente alle difficoltà endemiche rilevate in Italia. La Commissione non ritiene che la misura prevista possa risolvere i problemi sociostrutturali del settore, dati il tipo stesso dell'aiuto e le possibili ripercussioni negative sul processo di risanamento del settore. La concessione dell'aiuto all'esportazione incoraggia il mantenimento delle colture esistenti, se non addirittura l'aumento della produzione agrumicola; potrebbe inoltre determinare un aumento dell'offerta, incidendo in tal modo sugli scambi intracomunitari. L'aiuto in questione non può essere ritenuto compatibile con il mercato comune, poiché è contrario al sistema previsto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, che comporta una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi [articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72]. L'argomentazione che invoca l'esiguità dell'aiuto non può essere accolta. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'importo relativamente modesto di un aiuto non esclude a priori l'eventualità che possa incidere sugli scambi tra Stati membri [sentenza 730/79 (Philip Morris) del 17 settembre 1980, Racc. 1980, pag. 2688; sentenza 52/84 (Boch) del 15 gennaio 1986, Racc. 1986, pag. 89; sentenza 234/84 (Meura) del 10 luglio 1986, Racc. 1986, pag. 2263; sentenza (France, textile) dell'11 novembre 1987, Racc. 1987, pag. 4393; sentenza C-142/87 (Tubemeuse) del 21 marzo 1990, Racc. 1990, pag. I-959). V Nella campagna 1990/91 l'Italia ha prodotto 2 930 000 t di agrumi, la Comunità circa 8 965 000 t. Nello stesso periodo, l'Italia ha importato 48 000 t di agrumi da altri Stati membri e 57 000 t da paesi terzi. Le esportazioni italiane di tali prodotti verso gli altri Stati membri sono ammontate a 162 000 t e quelle verso paesi terzi a 170 000 t. L'aiuto, che interessa 20 000 t di prodotto esportato, rischia pertanto di incidere notevolmente sugli scambi. VI 1. Gli articoli da 92 a 94 del Trattato si applicano alla produzione e alla commercializzazione degli agrumi in virtù dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'aiuto in oggetto avvantaggia direttamente gli esportatori e indirettamente i produttori di agrumi, garantendo loro artificialmente introiti che, in condizioni normali, il mercato non avrebbe procurato. L'aiuto falsa pertanto la concorrenza tra i beneficiari e gli altri operatori, italiani e degli altri Stati membri, cui non viene erogato. Un siffatto aiuto può indurre i produttori a mantenere, se non ad aumentare, la produzione agrumicola. Il provvedimento in oggetto risponde quindi ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, che sancisce il principio dell'incompatibilità di tali aiuti con il mercato comune. 2. Inoltre, si rileva che l'aiuto riguarda un prodotto soggetto ad un'organizzazione comune dei mercati e che esistono limiti alla facoltà degli Stati membri di intervenire sul funzionamento di tale organizzazione, che comporta un regime comune di prezzi, ormai di esclusiva competenza della Comunità. Le organizzazioni comuni devono essere considerate come sistemi completi ed esaurienti, che escludono qualisiasi possibilità per gli Stati membri di adottare misure di mercato complementari. La concessione dell'aiuto previsto per tale settore non rispetta le condizioni fissate dall'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, nell'ambito della quale detti aiuti nazionali non sono consentiti. Si deve pertanto ritenere che l'aiuto previsto violi la normativa comunitaria. 3. Le deroghe all'incompatibilità con il mercato comune, previste all'articolo 92, paragrafo 2, non sono applicabili all'aiuto in oggetto. Quelle previste al paragrafo 3 dello stesso articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non soltanto di settori specifici dell'economia nazionale. Tali deroghe devono essere interpretate rigorosamente. In particolare, si possono concedere soltanto qualora l'aiuto sia necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi previsti. Concedere il beneficio di dette deroghe senza la contropartita prevista equivarrebbe ad ammettere un pregiudizio degli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate dal punto di vista dell'interesse comunitario, nonché, parallelamente, vantaggi indebiti per i produttori di taluni Stati membri. Nella fattispecie, l'aiuto non consente di individuare tale contropartita. Il governo italiano non ha fornito - né la Commissione ha riscontratto - alcuna giustificazoine in base alla quale si possa stabilire che l'aiuto in oggetto soddisfa le condizioni per l'applicazione di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato. Non si tratta di misure destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), poiché, date le potenziali ripercussioni sugli scambi, l'aiuto è contrario all'interesse comune. Non si tratta neppure di un provvedimento inteso ad ovviare ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi della stessa disposizione. Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività di cui alla lettera c), si sottolinea che il provvedimento non può determinare un miglioramento duraturo della situazione del settore economico beneficiario, poiché, qualora cessasse l'erogazione dell'aiuto, esso si ritroverebbe nella stessa situazione strutturale esistente prima dell'entrata in vigore dell'aiuto di Stato. L'aiuto in oggeto induce infatti artificialmente gli esportatori dei prodotti interessati a mantenere, se non ad aumentare, le esportazioni e ha ripercussioni negative sul processo di risanamento del settore. D'altro canto, il provvedimento in questione garantisce in modo affatto provvisorio i posti di lavoro nelle imprese del settore beneficiario. Pertanto, gli aiuti devono essere considerati aiuti al funzionamento per le imprese interessate; la Commissione si è sempre opposta a questo tipo di aiuti, poiché la loro concessione non sottende condizioni che consentirebbero l'applicazione di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Inoltre, quand'anche fosse stata possibile una deroga per i prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato, il provvedimento in oggetto, violando l'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato, esclude l'applicazione di tale deroga. 4. L'aiuto è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. Non può quindi essere data esecuzione alle misure progettate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto all'esportazione di agrumi in URSS e nei paesi dell'Est, deciso dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), di cui alla decisione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) del 23 ottobre 1990, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato CEE e non può essere applicato. Articolo 2 Il governo italiano informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarsi alla presente decisione. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23. (3) GU n. C 251 del 26. 9. 1991, pag. 3.