31993D0169

93/169/CEE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 1993, recante modificazione della decisione 93/55/CEE per quanto concerne le garanzie relative a taluni molluschi

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 24/03/1993 pag. 0016 - 0016


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1993 recante modificazione della decisione 93/55/CEE per quanto concerne le garanzie relative a taluni molluschi

(93/169/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, con la decisione 93/55/CEE (2), la Commissione ha modificato le garanzie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla « Bonomia ostreae » e alla « Marteilia refringens »;

considerando che, per evitare confusione, le misure previste dalla decisione 93/55/CEE devono riguardare unicamente le partite di molluschi destinati ad essere reimmessi in acqua nel luogo di destinazione;

considerando che, in base a dati scientifici successivi all'adozione della decisione 93/55/CEE, si può concludere che gli scambi di partite di « Crassostrea gigas » non devono essere soggetti a limitazioni per motivi di polizia sanitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 93/55/CEE è così modificato:

1) Al primo periodo, la parola « introdurre » è sostituita dalle parole « reimmettere in acqua ».

2) È aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, è consentito reimmettere in acqua le partite di molluschi della specie "Crassostrea gigas", scortate da un documento di trasporto firmato dal servizio ufficiale e attestante che sono state sottoposte, nel luogo di spedizione, ad un controllo volto ad accertare l'assenza di altre specie. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 24.