93/169/CEE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 1993, recante modificazione della decisione 93/55/CEE per quanto concerne le garanzie relative a taluni molluschi
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 24/03/1993 pag. 0016 - 0016
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1993 recante modificazione della decisione 93/55/CEE per quanto concerne le garanzie relative a taluni molluschi (93/169/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che, con la decisione 93/55/CEE (2), la Commissione ha modificato le garanzie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla « Bonomia ostreae » e alla « Marteilia refringens »; considerando che, per evitare confusione, le misure previste dalla decisione 93/55/CEE devono riguardare unicamente le partite di molluschi destinati ad essere reimmessi in acqua nel luogo di destinazione; considerando che, in base a dati scientifici successivi all'adozione della decisione 93/55/CEE, si può concludere che gli scambi di partite di « Crassostrea gigas » non devono essere soggetti a limitazioni per motivi di polizia sanitaria; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 1 della decisione 93/55/CEE è così modificato: 1) Al primo periodo, la parola « introdurre » è sostituita dalle parole « reimmettere in acqua ». 2) È aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, è consentito reimmettere in acqua le partite di molluschi della specie "Crassostrea gigas", scortate da un documento di trasporto firmato dal servizio ufficiale e attestante che sono state sottoposte, nel luogo di spedizione, ad un controllo volto ad accertare l'assenza di altre specie. » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 24.