31993D0152

93/152/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 12/03/1993 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0167


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 1993 che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle

(93/152/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'allegato III,

considerando che, a norma di detto allegato III della direttiva 90/539/CEE, la Commissione può determinare i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle;

considerando che tali criteri devono garantire che i vaccini vivi attenuati e quelli inattivati utilizzati nei programmi di vaccinazione abituale siano conformi a determinati requisiti, per quanto riguarda l'indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) del ceppo di virus della malattia di Newcastle usato in detti vaccini;

considerando che appare opportuno definire chiaramente il livello dello IPIC dei ceppi di virus da utilizzare nella produzione dei vaccini;

considerando che il comitato scientifico veterinario e il comitato veterinario permanente sono stati consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere utilizzati nei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle:

A. i vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa di cui il « Ceppo Madre » (Master Seed) è stato sottomesso a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) di:

i) meno di 0,4; se ogni uccello ha ricevuto almeno 107 EID50 per la prova,

sia

ii) meno di 0,5; se ogni uccello ha ricevuto almeno 108 EID50 per la prova;

B. i vaccini attenuati contro la malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa di cui il « Ceppo Madre » (Master Seed) è stato sottomesso a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) di meno di 0,7; se ogni uccello ha ricevuto almeno 108 EID50 per la prova.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

(2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.