31993D0133

93/133/CEE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1992, concernente gli aiuti concessi dal governo spagnolo all'impresa Merco (settore agroalimentare) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 06/03/1993 pag. 0054 - 0060


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1992 concernente gli aiuti concessi dal governo spagnolo all'impresa Merco (settore agroalimentare) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(93/133/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente al suddetto articolo, a presentare osservazioni e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I Con telescritti in data 20 dicembre 1990 e 23 aprile 1991 la Commissione, a seguito di una denunzia, ha chiesto al governo spagnolo informazioni concernenti un aiuto che esso avrebbe concesso all'impresa pubblica Merco nella forma di un conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA.

Con lettera della sua rappresentenza permanente in data 27 maggio 1991 il governo spagnolo ha confermato che una somma di 5 900 Mio di PTA è stata versata all'impresa Merco per decisione dei due azionisti pubblici: la « Dirección General del Patrimonio del Estado » e il FORPPA (Fondo para la Ordenación y Regulación de la Producción de los Precios Agrarios) sotto forma di un conferimento di capitale.

In base alle informazioni di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che il conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA fosse una misura intesa soltanto a compensare perdite accumulate dall'impresa Merco e che pertanto un operatore privato, in condizioni normali di economia di mercato, non avrebbe proceduto a un conferimento di capitale. Si trattava quindi di un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato.

Poiché tale aiuto rischiava di causare una distorsione della concorrenza, pregiudicando gli scambi fra Stati membri dei prodotti in questione, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato.

Con lettera in data del 23 luglio 1991 la Commissione ha intimato al governo spagnolo di presentarle le sue osservazioni, completando le informazioni relative all'aiuto in questione richieste nell'allegato del telescritto del 23 aprile 1991. Sono stati invitati a presentare le loro osservazioni anche gli altri Stati membri e i terzi interessati (1).

II Il governo spagnolo ha presentato le sue osservazioni con lettera in data 4 ottobre 1991. Il conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA non rappresenta, a parere del governo spagnolo, un aiuto statale ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. La decisione adottata dagli azionisti pubblici era infatti ispirata a un criterio economico, tenuto conto del fatto che il governo spagnolo aveva deciso di riorganizzare l'impresa nell'intento di limitarne le attività a quelle redditizie.

La riorganizzazione consisteva, da un lato, nell'abbandono della divisione « Olio » e, dall'altro, in un conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA. La divisione « Olio » era responsabile in gran parte della perdita di redditività dell'impresa. Nel 1990 tale divisione ha infatti registrato un costo finanziario di circa 2 022 Mio di PTA.

Inoltre, quand'anche il conferimento di capitale si dovesse considerare come un aiuto statale, le autorità spagnole ritengono che esso sarebbe compatibile con il mercato comune, tenuto conto del fatto che tale conferimento era necessario a realizzare il piano di riduzione dell'attività dell'impresa a seguito dell'abbandono della divisione « Olio ». Poiché l'attività di questa divisione interessa principalmente zone svantaggiate, l'aiuto potrebbe inoltre beneficiare delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato.

Tuttavia, il governo spagnolo riconosce che il conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA non è sufficiente a rendere redditizia l'impresa Merco e che dovranno essere avviate altre riforme, in particolare per quanto riguarda la struttura finanziaria.

Nel quadro della procedura in questione, tre terzi interessati hanno comunicato le loro osservazioni, che sono state trasmesse al governo spagnolo con lettere in data 13 novembre 1991 e 24 gennaio 1992.

III L'impresa pubblica Mercorsa (Mercados en origen de productos agrarios) fu istituita nel 1972 con decreto n. 3178/70 del 15 ottobre 1970 del ministero dell'Agricoltura. Nel 1987 essa ha modificato la propria ragione sociale, assumendo il nome Merco.

Gli azionisti, esclusivamente pubblici, sono la Dirección General del Patrimonio del Estado (ministero delle Finanze) con una partecipazione del 69,3 % del capitale e il FORPPA (organismo pubblico che dipende dal ministero dell'Agricoltura) con una partecipazione del 30,7 %.

La Merco, la cui attività consiste nella commercializzazione di prodotti agricoli, ha un capitale di 8 782 Mio di PTA e conta 900 dipendenti. Con 55 centri d'acquisto di prodotti agricoli situati nelle zone di produzione, la Merco svolge un'attività di commercializzazione in Spagna e all'estero.

Con una cifra d'affari di circa 71 000 Mio di PTA nel 1990, la Merco si poteva considerare una delle principali imprese spagnole per il fatturato, che è così ripartito fra le varie divisioni:

"" ID="01">Ortofrutticoli> ID="02">95 713> ID="03">6 002,1"> ID="01">Olio di oliva> ID="02">158 657> ID="03">32 717,7"> ID="01">Cereali e sementi> ID="02">878 812> ID="03">23 760,7"> ID="01">Semi oleosi e cotone> ID="02">92 133> ID="03">6 960,4"> ID="01">Altri prodotti> ID="02">1 793> ID="03">1 190,7 "> ID="01">Totale > ID="02">1 227 108> ID="03">70 632 ">

La stessa impresa Merco, è stata nel 1990, con il nome Uteco-Jaén la terza impresa spagnola nel settore dell'imbottigliamento dell'olio d'oliva, con un quantitativo di 29 798 773 litri pari all'8,9 % delle vendite totali in Spagna (nel 1986 l'impresa era al dodicesimo posto, con una percentuale dell'1,7 %).

Secondo una relazione contabile (sull'esercizio 1990) elaborato da Price Waterhouse nel 1991, la Merco ha avuto nel 1990 un disavanzo di 8 727 Mio di PTA, cui si aggiungono i disavanzi degli esercizi precedenti per un importo di 9 800 Mio di PTA. Al 31 dicembre 1990 il disavanzo globale era quindi di 18 527 Mio di PTA. Secondo la stessa relazione, la Merco potrà continuare la sua attività solo con conferimenti supplementari di capitali.

Secondo la relazione annuale del 1990, le varie divisioni dell'impresa hanno ottenuto i seguenti risultati:

(in Mio di PTA)

Ortofrutticoli 1 560,3

Olio d'oliva 2 480,2

Cereali e sementi 369,2

Semi oleosi e cotone + 250,3

(79,4 in meno dell'anno precedente)

Sempre secondo la summenzionata relazione annuale, al 31 dicembre 1990 l'impresa Merco aveva debiti non commerciali per un importo di circa 33 Mrd di PTA: 30 Mrd di PTA a breve termine e 2 966 Mio di PTA a lungo termine.

IV La Merco aveva già beneficiato di aiuti statali assai cospicui. Va ricordato che la Commissione, con lettera in data 27 dicembre 1990, aveva informato le autorità spagnole della conclusione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE nei confornti degli aiuti concessi alle imprese Mercorsa (Merco), Olcesa e Uteco-Jaén/Merco-Jaén (aiuto n. C 28/90 ex NN. 17/89), per i seguenti motivi:

Per quanto riguarda l'impresa Mercorsa (Merco), la Commissione ha ritenuto che l'aiuto sotto forma di aumento di capitale costituiva una misura precedente l'adesione. Le autorità spagnole avevano infatti dimostrato che l'aumento di capitale di 1 592 Mio di PTA nel 1986 rientrava in un'operazione globale decisa anteriormente al 1o gennaio 1986 nel quadro di un piano di ristrutturazione.

Per quanto riguarda il credito a tasso ridotto di 2 340 Mio di PTA concesso nel 1987 all'impresa Uteco-Jaén/Merco-Jaén, la Commissione ha ritenuto che esso esuli dagli articoli da 92 a 94 del Trattato, essendo dimostrato il legame fra tale credito e le spese sostenute a decorrere dal 1984 dalla Merco per realizzare la ristrutturazione della Uteco-Jaén. L'intervento statale attraverso la Merco rispondeva ad un obbligo giuridico imposto dalla legge n. 12/1984 - anteriore all'adesione della Spagna alle Comunità europee - in cui si accolla allo Stato il risanamento finanziario della Uteco-Jaén fino a un importo di 15 410 Mio di PTA. La società Merco aveva anticipato già dal 1984 i fondi necessari alla ristrutturazione.

Per quanto riguarda, infine, il credito di 2 500 Mio di PTA concesso nel 1986 alla Uteco-Jaén/Merco-Jaén, la Commissione ha ritenuto che, alla data dell'impegno di intervenire a favore di quest'impresa, le disposizioni degli articoli da 92 a 93 del Trattato CEE non erano ancora applicabili in Spagna.

V Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La Commissione ha definito la propria posizione nei confornti delle partecipazioni delle pubbliche autorità al capitale delle imprese nel settembre 1984, informandone gli Stati membri con lettera in data 17 settembre 1984 (2).

Secondo tale comunicazione, si è in presenza di un aiuto statale quando lo Stato conferisce capitale nuovo a imprese in circostanze che sarebbero inaccettabili per un investitore privato che opera in condizioni normali di economia di mercato. Tale caso si configura quando la situazione finanziaria dell'impresa e in particolare la struttura e il volume dell'indebitamento sono tali che non è giustificato prevedere un rendimento normale (in dividenti o in valore) dei capitali investiti entro un termine ragionevole ovvero quando l'impresa, per il solo fatto di avere un insufficiente margine lordo di autofinanziamento, non sarebbe in grado di ottenere sul mercato dei capitali i mezzi finanziari necessari a effettuare un programma di investimenti.

La posizione della Commissione è stata confermata dalla Corte di giustizia (3).

Per stabilire se un conferimento di capitale costituisca un aiuto di Stato, la Corte di giustizia ritiene che sia necessario accertare se l'impresa in questione avrebbe potuto ottenere il finanziamento necessario sul mercato dei capitali. Qualora risulti che l'impresa beneficiaria dell'aiuto non avrebbe potuto sopravvivere senza un intervento pubblico, non essendo in grado di procurarsi i capitali necessari presso un investitore privato, si può concludere a giusto titolo che il contributo di cui essa ha beneficiato costituisce un aiuto statale.

Tenuto conto delle perdite finanziarie subite dalla Merco nel 1990, con un disavanzo di 8 727 Mio di PTA, cui vanno aggiunti i disavanzi degli esercizi precedenti per un importo di 9 800 Mio di PTA e un volume d'indebitamento che al 31 dicembre 1990 raggiungeva un importo di circa 33 Mrd di PTA in debiti non commerciali (cfr. punto III), è improbabile che l'impresa avrebbe potuto ottenere sul mercato dei capitali mezzi sufficienti a garantire la propria sopravvivenza. Infatti, nessuna impresa privata, basandosi sulle prevedibili possibilità di profitto ed escludendo qualsiasi considerazione sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe proceduto a tale conferimento di capitale. Conseguentemente, il conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato.

Le autorità spagnole non hanno peraltro fornito alla Commissione elementi che consentano di concludere che il conferimento di capitale costituisce una pratica commerciale.

A tale riguardo occorre ricordare che le autorità spagnole nella lettera del 4 ottobre 1991 hanno riconosciuto che il conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA non era sufficiente a rendere redditizia l'impresa Merco. Ciò dimostra chiaramente che il conferimento di capitale in questione si deve considerare con un aiuto statale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Tale aiuto ha impedito che le forze presenti sul mercato producessero i loro normali effetti, eliminando un'impresa non competitiva, invece di mantenerla artificialmente in attività.

VI Gli aiuti concessi alla Merco nel 1990 pregiudicano il commercio tra gli Stati membri, poiché tutti i prodotti agricoli commercializzati da questa impresa sono oggetto di scambi fra gli Stati membri (cfr. tabella della pagina seguente).

"" ID="01">Semi di cotone (1) > ID="02">2 224> ID="03">12 688> ID="04">144> ID="05">639> ID="06">8> ID="07">40> ID="08">2 912> ID="09">16 343> ID="10">1 159> ID="11">6 098> ID="12">0> ID="13">0 "> ID="01">Semi di girasole (2) > ID="02">648 485> ID="03">1 201 479> ID="04">50 889> ID="05">82 539> ID="06">26 476> ID="07">41 546> ID="08">465 820> ID="09">995 496> ID="10">17 617> ID="11">25 436> ID="12">6 177> ID="13">11 242 "> ID="01">Olio d'oliva (3) > ID="02">788 033> ID="03">314 168> ID="04">444 828> ID="05">190 717> ID="06">27 490> ID="07">13 861> ID="08">1 124 864> ID="09">436 486> ID="10">778 905> ID="11">319 417> ID="12">57 428> ID="13">23 720 "> ID="01">Cereali (4) > ID="02">5 295 436> ID="03">24 429 093> ID="04">164 350> ID="05">537 775> ID="06">188 341> ID="07">863 848> ID="08">6 220 824> ID="09">26 954 427> ID="10">250 932> ID="11">767 024> ID="12">445 821> ID="13">2 179 137 "> ID="01">Frutta (5) > ID="02">5 276 044> ID="03">7 190 975> ID="04">1 656 086> ID="05">2 715 977> ID="06">117 714> ID="07">165 046> ID="08">6 050 293> ID="09">7 508 485> ID="10">1 961 096> ID="11">2 769 572> ID="12">127 143> ID="13">155 823 "> ID="01">Ortaggi (6) > ID="02">5 439 985> ID="03">12 034 124> ID="04">790 849> ID="05">1 059 719> ID="06">169 819> ID="07">528 943> ID="08">6 216 291> ID="09">13 414 299> ID="10">964 981> ID="11">1 292 583> ID="12">211 850> ID="13">703 320 ""A: Importazioni CE provenienti dalla Spagna.

B: Importazioni spagnole provenienti dalla Comunità europea.

>

Se un aiuto finanziario concesso dalle pubbliche autorità rafforza la posizione di determinate imprese rispetto a quella dei loro concorrenti della Comunità, si deve considerare che tale aiuto pregiudica gli interessi di questi ultimi. Tanto più, come nel caso in questione, se l'aiuto ha consentito di rafforzare le finanze di un'impresa, che normalmente avrebbe dovuto scomparire.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l'aiuto alla Merco può incidere sugli scambi fra Stati membri e falsare la concorrenza e configura quindi le condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CEE.

VII Come previsto all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, l'aiuto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione. Poiché il governo spagnolo ha omesso di farlo, la Commissione non ha potuto pronunciarsi sulla misura prevista prima della sua esecuzione. Conseguentemente, non essendo state rispettate le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, l'aiuto è da considerare illegale sotto il profilo del diritto comunitario.

Occorre ricordare che, dato il carattere obbligatorio delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, norme che hanno rilevanza anche dal punto di vista dell'ordine pubblico e cui la Corte di giustizia ha riconosciuto effetto diretto nelle sentenze pronunciate il 19 giugno 1973 nella causa 77/72 (4), l'11 dicembre 1973 nella causa 120/73 (5), il 22 marzo 1977 nella causa 78/76 (6) e il 21 novembre 1991 nella causa C-354/90 (7), non è possibile rimediare a posteriori all'illegalità dell'aiuto in questione.

Inoltre, in caso d'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione può ricorrere alla facoltà riconosciutale dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 luglio 1973 nella causa 70/72 (8), confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 e del 20 settembre 1990 nelle cause 310/85 (9) e C-5/89 (10), obbligando gli Stati membri a recuperare presso i beneficiari l'importo degli aiuti concessi illegalmente.

VIII L'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato enuncia il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche in esso indicate.

Per quanto riguarda le deroghe a tale principio, quelle previste all'articolo 92, paragrafo 2 del Trattato sono inapplicabili al caso in questione, tenuto conto della natura e degli obiettivi dell'aiuto. Il governo spagnolo non ha peraltro fatto valere l'applicabilità di tali deroghe.

Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato, per salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune e rispettare gli obiettivi enunciati all'articolo 3, lettera f) del Trattato, le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti vanno interpretate in senso restrittivo nell'esame dei regimi di aiuto o di qualsiasi misura individuale di aiuto.

In particolare, le deroghe si possono concedere soltanto se la Commissione ha potuto accertare che, in mancanza degli aiuti, la dinamica del mercato non possa costituire un sufficiente incentivo per gli eventuali beneficiari ad agire per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Applicare deroghe a casi che non contribuiscono al raggiungimento di tali obiettivi o senza che l'aiuto sia necessario a tal fine significherebbe concedere vantaggi alle industrie o alle imprese di alcuni Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe artificialmente rafforzata, incidendo sugli scambi fra Stati membri e falsando la concorrenza, senza alcuna giustificazione fondata sul comune interesse menzionato all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

Tenuto conto di quanto precede, l'aiuto considerato dalla presente decisione non rientra in nessuna delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

Quanto alle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), concernenti gli aiuti intesi a promuovere o a favorire lo sviluppo di alcune regioni, esse non sono applicabili alla misura in questione.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) prevede una deroga per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) prevede anche una deroga per lo sviluppo di talune regioni. In tale contesto, sebbene la Merco abbia sviluppato alcune delle proprie attività in regioni ammesse a beneficiare degli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), occorre ricordare che la misura di aiuto in questione non è stata concessa nel quadro di programmi regionali di aiuto, bensì in base a decisioni ad hoc del governo spagnolo e sotto forma di aumenti del capitale arbitrari effettuati con criterio discrezionale.

Quand'anche l'aiuto in questione si dovesse considerare come regionale, esso non potrebbe beneficiare delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), poiché gli aiuti concessi conformemente a tale articolo devono contribuire allo sviluppo regionale a lungo termine - il che significa nella fattispecie che l'aiuto avrebbe dovuto essere utilizzato per ripristinare la redditività dell'impresa, obiettivo che alla luce delle informazioni comunicate alla Commissione non è stato raggiunto per la Merco - senza avere incidenze negative inaccettabili sulle condizioni di concorrenza nella Comunità.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del Trattato CEE, è evidente che l'aiuto in questione non è inteso a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia spagnola. Il governo spagnolo non ha peraltro addotto tali motivi per giustificare l'aiuto in questione.

Infine, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato a favore degli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche, la Commissione ritiene che taluni aiuti settoriali siano compatibili con il mercato comune, purché siano soddisfatte due condizioni previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c): gli aiuti devono essere necessari allo sviluppo del settore da un punto di vista comunitario e non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Il conferimento di capitale nel 1990 all'impresa Merco per un importo di 5 900 Mio di PTA, tenendo conto della situazione finanziaria dell'impresa descritta al punto VI, costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune.

In realtà, la riorganizzazione menzionata nelle osservazioni delle autorità spagnole e consistente nell'abbandono della divisione « Olio » non si può considerare un programma di ristrutturazione soddisfacente. Recentemente la Merco aveva già beneficiato di aiuti nel quadro di un piano di ristrutturazione, che avrebbe dovuto consentire il ripristino della redditività dell'impresa (cfr. punto IV), sicché una nuova ristrutturazione nel 1990 non appare giustificata.

Nelle loro osservazioni le autorità spagnole hanno peraltro riconosciuto che il conferimento di 5 900 Mio di PTA non è sufficiente a rendere redditizia l'impresa (cfr. punto II). Inoltre, l'abbandono da parte della Merco della divisione « Olio » non garantirà la redditività dell'impresa. A tale riguardo, occorre ricordare che anche le altre divisioni dell'impresa, ad eccezione di quelle dei semi oleosi e del cotone, hanno registrato nel 1990 perdite finanziarie (cfr. punto III).

considerando che l'aiuto non è stato oggetto di una notifica preliminare, che è stato utilizzato per compensare perdite e ridurre l'indebitamento, che non rientra in un programma di ristrutturazione soddisfacente e che ha potuto avere un effetto sfavorevole sulle imprese concorrenti della Comunità, mantenendo la competitività grazie a un miglioramento artificiale della situazione finanziaria dell'impresa, gli aiuti in questione sono incompatibili con il mercato comune.

Inoltre, dalle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nelle cause 234/84 (Meura) e 40/85 (Boch) (11) si evince chiaramente che tale tipo di aiuto non soddisfa le condizioni richieste per la concessione di una delle deroghe previste all'articolo 92, in quanto non contribuisce al risanamento dell'impresa, nel senso che non è prevedibile il ripristino della redditività entro termini ragionevoli senza altri interventi. Nella fattispecie, come hanno riconosciuto le autorità spagnole, il conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA non è sufficiente a rendere redditizia l'impresa Merco.

A mano a mano che si approfondisce l'integrazione nel quadro di un mercato unico senza frontiere interne, le distorsioni di concorrenza dovute alla concessione di aiuti incidono con un peso crescente sui concorrenti che non beneficiano di tali aiuti. La Commissione deve tenerne conto nell'esaminare le misure di aiuto. A tale riguardo essa ritiene che tutti gli operatori economici abbiano diritto a un trattamento uniforme e compatibile con il Trattato.

Conseguentemente, la Commissione può approvare aiuti alla ristrutturazione solo in casi eccezionali. Tali aiuti devono rientrare in un vero piano di ristrutturazione e possono essere concessi solo se è comprovato che il mantenimento in attività di un'impresa e il ritorno alla redditività corrispondono all'interesse comunitario. In particolare, è necessario che la Commissione vigili affinché gli aiuti non consentano ai beneficiari di accrescere o di mantenere la propria quota di mercato a danno di concorrenti che non beneficiano di aiuti.

In base a quanto precede si deve concludere che l'aiuto concesso alla Merco ha consentito di mantenere artificialmente in essere questa impresa, ritardandone la liquidazione, ossia la normale conseguenza del libero gioco delle forze del mercato, impedendo nel contempo agli altri concorrenti di aumentare la loro quota di mercato.

Pertanto, l'aiuto concesso all'impresa Merco sotto forma di conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA è incompatibile con il mercato comune e non giustifica nessuna delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

IX Come indicato al punto VI, la Commissione può imporre agli Stati membri di esigere la restituzione degli aiuti concessi illegalmente.

Tenuto conto di quanto precede, l'aiuto di 5 900 Mio di PTA sotto forma di conferimento di capitale a favore dell'impresa Merco deve essere soppresso e rimborsato.

Il rimborso deve effettuarsi secondo le disposizioni procedurali e sostanziali della legislazione spagnola, in particolare secondo quelle concernenti gli interessi di mora sui crediti dello Stato, tali interessi devono decorrere dalla data della concessione dell'aiuto. Questa misura è necessaria per ripristinare la situazione precedente, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa ha beneficiato dalla data del versamento dell'aiuto illegale.

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre sul piano del finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG).

Infine, con lettere in data 1o e 31 luglio 1992, le autorità spagnole hanno comunicato che il governo aveva deciso la liquidazione totale dell'impresa. La Commissione ritiene che tale provvedimento non possa pregiudicare l'obbligo di rimborso dell'aiuto.

A tale riguardo occorre innanzitutto ricordare che la soppressione di un aiuto illegale mediante recupero del medesimo è la logica conseguenza della constatata illegalità (12).

La soppressione dell'obbligo di rimborso nel quadro della liquidazione di un'impresa significherebbe rendere vane le regole in materia di aiuti concessi dagli Stati nonché le disposizioni adottate e constantemente applicate dalla Commissione per il recupero degli aiuti illegali e incompatibili (13). Basterebbe infatti che un'impresa, dopo aver beneficiato di un sostegno finanziaro dello Stato, sia dichiarata in liquidazione per impedire l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato.

Va infine ricordato che l'argomento secondo cui il recupero degli aiuti sarebbe vano in seguito alla liquidazione di un'impresa è già sviluppato infruttuosamente, dinanzi alla Corte di giustizia (14),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto concesso dal governo spagnolo in forma di conferimento di capitale per un importo di 5 900 Mio di PTA all'impresa Merco nel 1990 è illegale, essendo stato erogato in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE. Inoltre, l'aiuto è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, poiché non soddisfa le condizioni di deroga previste all'articolo 92, paragrafo 3.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è tenuto a sopprimere l'aiuto menzionato all'articolo 1 e ad esigerne la restituzione dalla società Merco entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

La restituzione si effettua secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione nazionale, in particolare secondo quelle concernenti gli interessi di mora da pagare sui crediti dello Stato; tali interessi decorrono dalla data della concessione dell'aiuto illegale.

Articolo 3

Il governo spagnolo è tenuto ad informare la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 246 del 21. 9. 1991, pag. 4.

(2) Comunicazione agli Stati membri concernente la partecipazione delle autorità pubbliche al capitale delle imprese (Boll. CE n. 9/1984).

(3) Cfr., fra l'altro, le sentenze del 10 luglio 1986 nella causa 234/84, Racc. 1986, pag. 2263 e del 21 marzo 1991 nella causa 305/89, Italia/Commissione, Racc. 1991 I, pag. 1603.

(1) NC 1207 20.

(2) NC 1206 00.

(3) NC 1509.

(4) NC capitolo 10.

(5) NC capitolo 08.

(6) NC capitolo 07.

(4) Racc. 1973, pag. 611.

(5) Racc. 1973, pag. 1471.

(6) Racc. 1977, pag. 595.

(7) Racc. 1991, pag. I-5505.

(8) Racc. 1973, pag. 813.

(9) Racc. 1987, pag. 901.

(10) Racc. 1990, pag. I-3437.

(11) Racc. 1986, pag. 2321.

(12) Causa C-142/87 del 21 marzo 1990 (Tubemeuse), Racc. 1990, pag. I-959.

(13) Cfr. comunicazione della Commissione, GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 1.

(14) Causa C-142/87, considerando da 49 a 51.