31993D0090

93/90/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dell'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/90/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE (2), in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione (3), è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che il programma di eradicazione presentato dall'Italia comprende le zone limitrofe dell'Austria e della Slovenia;

considerando che, con lettera in data 12 giugno 1992, l'Italia ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (4), modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (5);

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992.

Articolo 2

L'Italia mette in vigore entro il 1o settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.

(3) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.

(4) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

(5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.