93/90/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dell'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0038 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (93/90/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE (2), in particolare l'articolo 24, considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione (3), è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità; considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia; considerando che il programma di eradicazione presentato dall'Italia comprende le zone limitrofe dell'Austria e della Slovenia; considerando che, con lettera in data 12 giugno 1992, l'Italia ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992; considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (4), modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (5); considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992. Articolo 2 L'Italia mette in vigore entro il 1o settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1. Articolo 3 La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione. Articolo 4 Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi. Articolo 5 La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45. (3) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19. (4) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27. (5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.