93/85/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa il contributo finanziario concesso dalla Comunità al Marocco per l'acquisto di vaccino, nel quadro della lotta contro l'afta epizootica
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 12/02/1993 pag. 0043 - 0043
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 che fissa il contributo finanziario concesso dalla Comunità al Marocco per l'acquisto di vaccino, nel quadro della lotta contro l'afta epizootica (93/85/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE (2), in particolare gli articoli 8 e 13, considerando che dal 1991 si registrano focolai di afta epizootica in Marocco; che questa evoluzione della situazione zoosanitaria in Marocco costituisce un pericolo per la Comunità; considerando che è opportuno prestare assistenza al Marocco nella lotta contro l'afta epizootica, conformemente all'articolo 8 e 13 della decisione 90/424/CEE; considerando che il Regno del Marocco si è impegnato, con lettera del 26 maggio 1992, a prendere provvedimenti per l'eradicazione della malattia nel suo territorio; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno del Marocco può ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'acquisto di vaccino antiaftoso, nel quadro del programma che deve essere realizzato nel 1992 nelle seguenti province: Tangeri, Tetouan, Larache, Chefchaouen, Al Hoceima, Nador, Oujda, Kenitra, Sidi Kacem, Taounate, Tarza, Fez e Meknes. Articolo 2 Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è concesso a condizione che le autorità marocchine adottino le seguenti misure: 1) Un programma sistematico di vaccinazione nelle provincie specificate all'articolo 1 delle specie ricettive, e più precisamente: - vaccinazione due volte all'anno di tutti gli ovini e i caprini, - vaccinazione annuale di tutti i bovini, utilizzando un vaccino contenente un ceppo efficace e ben sperimentato del sottotipo 01, del quale l'istituto comunitario di coordinamento dei vaccini antiaftosi (CCI) abbia riconosciuto l'efficacia ai fini dell'eradicazione del ceppo virale locale. 2) Marcatura degli animali con un apposito bollo, indicante che sono stati vaccinati. 3) Uno studio epidemiologico su ogni focolaio della malattia, per individuarne l'origine e il possibile ambito di diffusione. 4) Limitazioni territoriali per frenare la propagazione della malattia fuori dalla zona infetta. 5) Il vaccino deve rispondere ai seguenti requisiti: - essere pienamente conforme alle disposizioni della Farmacopea europea; - il laboratorio che lo produce deve fornire all'Istituto comunitario di coordinamento i dati necessari per verificare la conformità del vaccino alle condizioni prescritte. Articolo 3 Il contributo finanziario della Comunità ammonta a 1 Mio di ECU. Articolo 4 1. Il contributo finanziario della Comunità viene versato: - non appena la Commissione abbia ricevuto un rapporto sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 2; - non appena siano stati presentati i documenti comprovanti l'acquisto del vaccino da utilizzare a norma dell'articolo 1. 2. Il Regno del Marocco dovrà trasmettere il rapporto e la documentazione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo 1993. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.