31993D0057

93/57/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per Jersey (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 22/01/1993 pag. 0026 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per Jersey (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/57/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (3), prevede che la legislazione veterinaria è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che il Regno Unito, con lettera datata 9 ottobre 1992, ha presentato un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per Jersey;

considerando che questo programma definisce le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie; che le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali consistono soprattutto in esami approfonditi volti a dimostrare che nelle zone in questione non esistono molluschi appartenenti alle specie ricettive, vettrici o portatrici;

considerando che, dopo un esame, questo programma si è rivelato conforme alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per Jersey presentato dal Regno Unito, è approvato.

Articolo 2

Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 entro il 1o gennaio 1993.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.