93/47/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1992, che commina un'ammenda a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (IV/32.447) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1993 pag. 0006 - 0009
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1992 che commina un'ammenda a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (IV/32.447) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (93/47/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (1), in particolare gli articoli 18 e 19, considerando quanto segue: I. I FATTI (1) La «Mediterranean Europe West Africa Conference» (Mewac) è una conferenza marittima il cui segretariato è situato all'indirizzo seguente: 33, rue Jean-François Leca, 13002 Marsiglia Francia Mewac raggruppa alcune compagnie marittime che svolgono un servizio di linea regolare tra la Spagna, la costa mediterranea della Francia, l'ltalia e l'ex Iugoslavia, da un lato, e, dall'altro, la costa dell'Africa dell'Ovest, dalla frontiera settentrionale della Mauritania alla frontiera meridionale dell'Angola. Le compagnie di cui trattasi sono le seguenti: Membri: - Black Star Line (BSL), - Cameroon Shipping Lines (Camship), - Compagnie beninoise de navigation maritime (Cobenam), - Compagnie maritime zairoise (CMZ), - Compagnie sénégalaise de navigation maritime (Cosenam), - Garcia Minaur SA, - Ignazio Messina, - Keller Shipping (Nautilus Line), - Linea Transmare SpA, - Lloyd Triestino, - Mac Lines SA, - Maurel et Prom, - Nigerbras Shipping Line Ltd, - Nigeria America Line (NAL), - Nigerian National Shipping Line Ltd (NNSL), - Société ivoirienne de transports maritimes (Sitram), - Société ivoirienne de navigation maritime (Sivomar), - Navale Delmas, - Société togolaise de navigation maritime (Sotonam), - Splosna Plovba Piran (SPP); Membri associati: - Acoa Lines, - Setramar. (2) Nel corso del 1987 alla Commissione sono state presentate varie denunzie a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 relativamente ai traffici marittimi fra l'Europa e l'Africa dell'ovest e centrale. Tali traffici includono quelli compresi nella zona geografica oggetto delle attività di Mewac. (3) Dopo un primo esame, la Commissione ha ritenuto che, se provati, i comportamenti denunciati avrebbero potuto: - essere incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e indurre quindi la Commissione a revocare l'esenzione per categoria, prevista dal regolamento (CEE) n. 4056/86, alla conferenza nella cui sfera di attività sarebbero stati accertati; - costituire un'infrazione dell'articolo 86 del trattato. Al fine di stabilire la verità dei fatti e ottenere informazioni supplementari ed eventuali elementi di prova, la Commissione ha ritenuto necessario procedere ad accertamenti presso Mewac. Vista la gravità delle infrazioni allegate e il rischio di sottrazione di eventuali elementi di prova, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare una decisione che obbliga Mewac a sottoporsi ad un accertamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86. (4) Il 26 giugno 1989 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86 con la quale imponeva a Mewac di sottoporsi ad un accertamento inteso a stabilire se: - gli atti della conferenza abbiano comportato o comportino l'assenza o l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale, chiudendo il traffico alla concorrenza, e se, in particolare, Mewac, o compagnie aderenti a Mewac, abbia adottato accordi, decisioni o pratiche concordate al fine di ripartirsi l'insieme dei carichi trasportati su collegamenti marittimi fra l'Europa e l'Africa, in violazione dell'articolo 85 del trattato; - l'esercizio delle compagnie che non aderiscono alla conferenza («outsiders») sia ostacolato su traffici situati nella sfera di attività di Mewac mediante atti di paesi terzi; - Mewac abbia sfruttato abusivamente una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato. Il testo della decisione richiama, in particolare, le disposizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86 qualora le imprese o associazioni di imprese non si sottopongano ad un accertamento ordinato in forza dell'articolo 18, paragrafo 3. (5) Il 28 giugno 1989, alle ore dieci, due funzionari della Commissione, accompagnati da due rappresentanti della direzione regionale della concorrenza, si sono presentati nei locali occupati da Mewac a Marsiglia al fine di procedere all'accertamento ordinato con la decisione del 26 giugno. Dato che il segretario generale di Mewac si trovava in trasferta a Parigi, i funzionari della Commissione si sono immediatamente messi in contatto con lui. Essi l'hanno quindi informato dell'oggetto della loro missione e gli hanno trasmesso mediante telefax copia della decisione della Commissione, unitamente ai loro mandati e alla «nota esplicativa» che li accompagnava. Il segretario generale di Mewac ha osservato che egli era l'unico responsabile di Mewac a Marsiglia, che non aveva avvocati in tale città per rappresentarlo e che non poteva dunque consentire ai funzionari della Commissione l'accesso a qualsiasi tipo di documento prima del suo ritorno a Marsiglia, ossia il giorno successivo alle ore 8,30. I funzionari della Commissione hanno risposto che ciò equivaleva ad un rifiuto di sottoporsi alla decisione della Commissione. Il segretario generale ha tuttavia confermato la sua posizione mediante telefax. Pertanto, i funzionari della Commissione, dopo aver informato il segretario generale di Mewac delle conseguenze del suo rifiuto, hanno: - redatto i verbali di notifica e di rifiuto di accertamento; - chiesto l'assistenza delle autorità francesi a norma dell'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 4056/86. Le autorità francesi hanno proposto ai funzionari della Commissione di avviare le formalità per l'apposizione di sigilli a titolo cautelare fino all'indomani, all'ingresso dei locali di Mewac. Informato di tale iniziativa, il segretario generale di Mewac, raggiunto dal suo consulente legale, ha allora suggerito che l'apposizione venisse effettuata con l'accordo delle parti. (6) Questa soluzione è stata accolta e l'accertamento è dunque iniziato il giorno successivo in presenza del segretario generale di Mewac, proseguendo successivamente come di rito. II. VALUTAZIONE GIURIDICA (7) L'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86 dispone che «per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese». Secondo il paragrafo 3 del medesimo, «le imprese e associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione». Mewac è un'associazione di imprese di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 4056/86; essa è dunque tenuta a sottoporsi a qualsiasi decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 18, paragrafo 3 e, pertanto, a permettere ai funzionari della Commissione di accedere ai documenti relativi all'oggetto della loro missione, su loro richiesta e sin dal loro arrivo. Naturalmente i funzionari della Commissione sono disposti a concedere un certo lasso di tempo prima di iniziare l'accertamento per consentire all'avvocato dell'impresa di assistervi, a condizione, tuttavia, che detto lasso di tempo sia ragionevole e che nel frattempo nessun documento venga asportato o distrutto. Nel caso di specie nessun ostacolo materiale si opponeva all'esecuzione della decisione della Commissione: i funzionari della Commissione avrebbero potuto, a scelta della conferenza, essere raggiunti in breve tempo da qualsiasi rappresentante o consulente legale designato dalla conferenza stessa, oppure, più tardi nella giornata, dallo stesso segretario generale o dal suo avvocato di Parigi; in quest'ultimo caso, la conferenza avrebbe potuto permettere ai funzionari della Commissione di iniziare, con l'assistenza del personale della conferenza allora presente, un primo esame dei documenti relativi all'oggetto dell'accertamento, e il segretario generale o il suo rappresentante, non appena arrivati, avrebbero potuto formulare qualsiasi commento avessero ritenuto opportuno. Ciò considerato, non si può ritenere nel caso di specie che l'assenza del segretario generale dalla sede della conferenza (ad una distanza percorribile in treno in 4 ore e 40 minuti e in un tempo ancora più breve in aereo) abbia costituito una circostanza eccezionale atta ad impedire lo svolgimento dell'accertamento. Inoltre, in considerazione delle difficoltà in cui si trovava il segretario generale, i funzionari della Commissione hanno tentato di venirgli in aiuto offrendogli un lasso di tempo ragionevole per ritornare a Marsiglia, posponendo nel frattempo l'inizio dell'accertamento. Anche nell'ipotesi che il segretario generale abbia ritenuto tale circostanza eccezionale, gli sarebbe stato possibile invitare i funzionari della Commissione, a titolo parimenti eccezionale, a restare presso la sede della conferenza dopo l'orario normale di chiusura degli uffici. Esigendo un rinvio manifestamente irragionevole, la conferenza si è di fatto rifiutata di sottoporsi alla decisione di accertamento della Commissione alla data prevista per la sua esecuzione, atteso che non spetta all'impresa sottoposta ad un accertamento ordinato mediante decisione di stabilire la data o l'ora di esecuzione. (8) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4056/86 dispone che la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e associazioni di imprese ammende da 100 a 5 000 ECU, quando intenzionalmente o per negligenza esse non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3. (9) Come risulta da quanto precede, Mewac ha rifiutato di sottoporsi ad un accertamento ordinato dalla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3. Questo atteggiamento è rimasto deliberatamente immutato dopo che i funzionari della Commissione hanno segnalato al segretario generale della conferenza le conseguenze del suo rifiuto nonché la loro intenzione di redigere un verbale di constatazione del rifiuto medesimo e di chiedere l'assistenza delle autorità nazionali. A tale proposito, il fatto che il segretario generale della conferenza abbia in definitiva accettato l'apposizione dei sigilli che le autorità nazionali, adite a norma dell'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 4056/86, intendevano in ogni caso apporre, non può attenuare la gravità del rifiuto opposto dalla conferenza all'esecuzione della decisione della Commissione. L'infrazione è di particolare gravità poiché l'atteggiamento di Mewac poteva mettere in serio pericolo lo scopo e l'efficacia dell'accertamento, dato che questo non poteva avvenire alla data prevista e scelta dalla Commissione per poter procedere ad un accertamento simultaneo nei locali delle varie conferenze marittime sospettate di infrazione collettiva delle regole di concorrenza. Per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda la Commissione tiene conto del fatto che, pur essendosi opposta all'esecuzione dell'accertamento in assenza del suo segretario generale, la Mewac vi ha acconsentito il giorno successivo, per cui non si è trattato di un rifiuto assoluto. Pertanto, va inflitta a Mewac un'ammenda d'importo inferiore al massimo previsto dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 4056/86, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Mewac ha violato le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86 rifiutando di sottoporsi ad un accertamento ordinato dalla Commissione mediante decisione. Articolo 2 Alla Mewac viene inflitta un'ammenda di 4 000 ECU, da versare entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, sul conto della Commissione delle Comunità europee n. 310-0933000-43 Banque Bruxelles-Lambert, Agence Européenne, 5, Rond-Point Schuman, B-1040 Bruxelles. A decorrere dalla scadenza del termine suddetto, l'importo dell'ammenda produce di diritto interessi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu il primo giorno lavorativo del mese di adozione della presente decisione, maggiorato di tre punti e mezzo, ossia 13,25 %. Articolo 3 La Mewac, 33, rue Jean-François Leca, F-13002 Marsiglia, è destinataria della presente decisione. La presente decisione costituisce titolo esecutivo in forza dell'articolo 192 del trattato. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.