93/45/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, relativo alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0055 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0195
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 relativo alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato (93/45/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, considerando che la situazione attuale e l'evoluzione prevista del sistema di trasporto nella Comunità richiedono di gestire al meglio le risorse della Comunità nel campo dei trasporti, nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente, e che tale gestione ottimale implica che si incorraggi il ricorso al trasporto combinato, come dichiarato dal Consiglio nella sua risoluzione del 30 ottobre 1990 relativa alla creazione di una rete europea di trasporto combinato (1); considerando che è opportuno completare la realizzazione di una rete di trasporto combinato tramite misure relative all'organizzazione delle catene di trasporto intermodale; considerando che, trattandosi per tali misure di un campo nuovo, è necessario acquisire le conoscenze indispensabili al fine di poter esaminare l'utilità di una politica comune in tale settore, e che in tale situazione, conviene promuovere progetti pilota aventi lo scopo di fornire informazioni circa la fattibilità delle azioni di organizzazione delle catene di trasporto intermodale; considerando che tali progetti pilota devono, nel rispetto del principio della libera scelta del modo di trasporto, comprendere misure di intervento finanziario volte a favorire lo sviluppo di servizi di buona qualità mediante una cooperazione efficace e rispettosa delle regole di concorrenza tra operatori; considerando che tali interventi finanziari, destinati a promuovere azioni di organizzazione della catena dei modi di trasporto interessati, devono concernere misure qualitative varie, tranne, tuttavia, un finanziamento di infrastrutture fisiche o di progetti di ricerca tecnologica, e presentarsi sia sotto forma di studi, in particolare di fattibilità, sia di contributi finanziari ad azioni innovative miranti a migliorare la qualità del servizio; considerando che tali interventi finanziari devono essere limitati nel tempo e rappresentare un contributo determinante, tale da indurre gli operatori a sviluppare tali servizi, DECIDE: Articolo 1 1. Possono beneficiare di un intervento finanziario comunitario azioni pilota, su assi esistenti o da creare, di trasporto combinato, che mirino a: - sperimentare misure: - di miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi di trasporto combinato su tali linee, - di integrazione degli operatori su tutta la catena logistica, e tali da associare tutti gli operatori; - valutare se siffatte misure permettono di ottenere, a termine, servizi di trasporto combinato efficaci, concorrenziali rispetto al trasporto su strada di merci ed efficienti da un punto di vista economico. 2. Il finanziamento delle azioni pilota copre un periodo di cinque anni. Articolo 2 1. Ai fini della presente decisione, si intende per trasporto combinato il trasporto fra Stati membri di veicoli stradali, di contenitori o di casse mobili, effettuato senza scarico della merce, che utilizzi almeno due modi di trasporto tra strada, ferrovia e via navigabile. 2. Allorquando una traversata marittima costituisca, per una regione della Comunità, l'unico accesso possibile in territorio comunitario, tale percorso marittimo può essere compreso nell'azione pilota. 3. Le azioni pilota possono ugualmente riguardare linee di trasporto combinato all'esterno della Comunità quando ciò sia giustificato da un importante traffico a destinazione della Comunità, o in partenza da essa. Articolo 3 1. L'intervento finanziario può concernere - studi preliminari su aspetti comuni a tutti i progetti, - studi di fattibilità su un asse pilota determinato, - azioni innovative miranti a migliorare la qualità del servizio. 2. La Commissione finanzia le azioni pilota nei seguenti limiti: - fino al 100 % nel caso di uno studio preliminare, - fino al 50 % nel caso di uno studio di fattibilità, - fino al 30 % nel caso di azioni innovative. Articolo 4 L'intervento finanziario comunitario viene accordato in base ad un contratto stipulato tra la Commissione e ciascun beneficiario. Articolo 5 Le procedure di presentazione, di selezione e di valutazione dei progetti sono precisate nell'allegato. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) Nota del Segretariato generale del Consiglio n. 9832/90 del 12 novembre 1990. ALLEGATO Condizioni per la concessione del sostegno finanziario comunitario alle azioni pilota di trasporto combinato 1. Svolgimento delle azioni Il finanziamento delle azioni pilota copre un periodo di cinque anni (1992-1996). 2. Procedura di presentazione La procedura di azione pilota è presentata alla Commissione da uno Stato membro o da un'impresa privata o pubblica. La proposta può provenire, congiuntamente, da più Stati membri o imprese. 3. Criteri di selezione a) La proposta d'azione pilota deve essere accettata dagli Stati membri sul territorio dei quali è situato l'asse di trasporto combinato oggetto dell'azione pilota. b) La Commissione esamina le proposte in funzione dei criteri seguenti: - l'interesse dell'asse a livello europeo, - l'impatto sul traffico delle merci e le possibilità di trasferimento del traffico stradale verso il trasporto combinato, - il costo delle misure proposte, - il livello ed il tipo di cooperazione proposti tra i partner del progetto, - la possibilità e l'interesse di estendere il progetto pilota ad altri servizi di trasporto combinato, - il rispetto delle regole in materia di concorrenza e di aiuti statali. 4. Decisione di concessione del finanziamento La Commissione decide in merito al finanziamento del progetto in base ai criteri enumerati al punto 3 e previa consultazione di un gruppo di esperti designati dagli Stati membri.