Decisione n. 322/92/CECA della Commissione, del 7 febbraio 1992, recante l' abrogazione della decisione n. 3499/87/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro e di acciaio, originarie del Messico
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 12/02/1992 pag. 0009 - 0011
DECISIONE N. 322/92/CECA DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1992 recante l'abrogazione della decisione n. 3499/87/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro e di acciaio, originarie del Messico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare gli articoli 9 e 14, sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione, considerando quanto segue: A. PROCEDURA PRECEDENTE (1) Nel dicembre 1986 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie del Messico (2). (2) Con la decisione n. 2247/87/CECA della Commissione (3) è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti soggetti alla procedura e originari del Messico. (3) Con la decisione n. 3499/87/CECA (4), modificata dal regolamento (CEE) n. 486/88 (5), la Commissione ha successivamente istituito dazi antidumping definitivi. B. RIESAME (4) Nel gennaio 1990 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni dei prodotti in questione originari del Messico, che è stata presentata dall'esportatore messicano Sidermex SA de CV, in conformità dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA. (5) Nella domanda si sosteneva che dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo le circostanze inerenti alle esportazioni nel mercato comunitario delle lamiere di ferro o di acciaio sono cambiate in misura sufficiente per giustificare un riesame delle misure antidumping in vigore. (6) La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati in merito alla modifica delle circostanze fossero sufficienti per giustificare il riesame e poiché dette circostanze riguardavano anche le importazioni degli stessi prodotti originari della Iugoslavia, nei cui confronti erano stati istituiti dazi antidumping definitivi, è stato considerato opportuno effettuare il riesame congiuntamente per i due paesi. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6), la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere di ferro o di acciaio, originarie del Messico e della Iugoslavia. (7) In seguito, dato che i dazi definitivi erano stati istituiti da decisioni distinte, è stato ritenuto opportuno che le conclusioni della Commissione nell'ambito della procedura di riesame fossero esposte in decisioni separate, relative a ciascun paese esportatore. (8) La Commissione ha debitamente informato i produttori/esportatori e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. (9) La maggior parte dei produttori comunitari e tutti gli esportatori interessati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcune parti interessate hanno chiesto e ottenuto di essere sentite. (10) Non sono state presentate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari oppure dell'industria comunitaria che trasforma le lamiere di ferro o di acciaio in questione. (11) La Commissione ha chiesto e verificato le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: produttori comunitari: - Dillinger Huettenwerk, Dillingen, Germania, - Thyssen Stahl AG, Duisburg, Germania, - Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Germania, - ILVA SpA, Genova, Italia, - Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio, - Forges de Clabecq SA, Tubize (Clabecq), Belgio, - Sidmar NV, Gent, Belgio, - British Steel pic., Londra, Regno Unito; produttori/esportatori di paesi terzi: - Sidermex SA de CV, Mexico D.F., Messico (holding), - Altos Hornos de Mexico SA (AHMSA), Monclova, Messico (produttore/esportatore), - Sidermex International Inc., San Antonio, Texas, USA (esportatore). (12) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1989. (13) Data la complessità della procedura e in particolare a causa delle difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere i dati pertinenti chiesti ad alcune parti interessate, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9 della decisione n. 2424/88/CECA. C. PRODOTTO (14) I prodotti in questione sono alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza superiore a 500 mm, di spessore uguale o superiore a 3 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e corrispondenti ai seguenti codici NC: ex 7208 32 10, ex 7208 32 30, ex 7208 32 51, ex 7208 32 59, ex 7208 32 91, ex 7208 32 99, ex 7208 33 10, ex 7208 33 91, ex 7208 33 99, ex 7208 34 10, ex 7208 34 90, ex 7208 42 10, ex 7208 42 30, ex 7208 42 51, ex 7208 42 59, ex 7208 42 91, ex 7208 42 99, ex 7208 43 10, ex 7208 43 91, ex 7208 43 99, ex 7208 44 10, ex 7208 44 90, ex 7211 12 10, ex 7211 19 10, ex 7211 22 10 e ex 7211 29 10. D. RISULTATI DEL RIESAME RELATIVI AL MESSICO a) Dumping (15) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi, nel novembre 1987, le esportazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari del Messico sono completamente cessate. Non è stato pertanto possibile stabilire i prezzi all'esportazione da confrontare con il valore normale. (16) L'interruzione delle esportazioni dal Messico nella Comunità non permette di accertare l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta. A questo proposito la Commissione ritiene che l'assenza di esportazioni in quanto tale non sia sufficiente per stabilire se i dazi antidumping istituiti debbano essere aboliti. Si è pertanto tenuto conto di altri elementi e in particolare dell'andamento del mercato dell'acciaio in Messico, per stabilire se l'abrogazione delle misure in vigore possa creare una situazione tale da provocare un pregiudizio sostanziale oppure una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria. b) Andamento del mercato siderurgico in Messico (17) La domanda complessiva di prodotti siderurgici finiti sul mercato messicano è passata da 6,5 milioni di tonnellate nel 1986 a 7,8 milioni di tonnellate nel 1989. L'incremento è stato particolarmente marcato per le lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo, per le quali nello stesso periodo è stato registrato un aumento superiore al 30 %. Nel 1990 il consumo totale di prodotti siderurgici finiti in Messico ha raggiunto 8,7 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni sono state importate. (18) La produzione messicana di lamiere laminate a caldo è interamente destinata a soddisfare la domanda interna. L'unico produttore, AHMSA, opera al limite della propria capacità e per il prossimo futuro non è previsto alcun piano di espansione. (19) Le esportazioni di lamiere di ferro o di acciaio nella Comunità sono cessate completamente dal 1988 in poi, mentre negli ultimi anni le vendite all'esportazione effettuate dall'AHMSA nei paesi non comunitari e in particolare negli Stati Uniti hanno avuto un'andamento favorevole. In considerazione della vicinanza geografica degli Stati Uniti rispetto al Messico e dei vantaggi che ne derivano in termini di costi di trasporto, il mercato statunitense è tradizionalmente il principale sbocco per le esportazioni messicane. Tale tendenza si accentuerà ulteriormente in quanto il nuovo accordo di autolimitazione volontaria tra il Messico e gli Stati Uniti prevede un incremento delle esportazioni messicane negli Stati Uniti pari a circa 500 000 tonnellate. Inoltre, la conclusione dell'accordo di libero scambio tra il Messico e gli Stati Uniti, che è attualmente oggetto di negoziati, potrebbe agevolare ulteriormente l'accesso dei prodotti siderurgici messicani al mercato statunitense. Negli ultimi anni sono stati inoltre sviluppati nuovi mercati d'esportazione, quali il Giappone, la Tailandia e altri paesi asiatici, nonché il Venezuela. (20) Nei prossimi anni la domanda di prodotti laminati a caldo sul mercato messicano dovrebbe aumentare di un margine compreso tra il 4 e il 5 %. Dopo gli incrementi dei prezzi sul mercato interno, in seguito all'eliminazione del controllo dei prezzi che è decisa dal governo messicano a decorrere dalla fine del 1990, gli utili dobrebbero essere adeguati ai costi di produzione. Le vendite sul mercato interno dovrebbero quindi aumentare a scapito delle esportazioni, dati i limiti della capacità produttiva. c) Conclusione (21) In considerazione dell'andamento sostenuto e dell'espansione della domanda di prodotti laminati a caldo sul mercato messicano, della limitata capacità produttiva, del previsto flusso di esportazioni in paesi non comunitari e dell'assenza di esportazioni nella Comunità dal 1988 in poi, la Commissione ha ritenuto che non sussistano elementi sufficienti per prevedere che, dopo l'abrogazione delle misure in vigore, le importazioni dal Messico nella Comunità possano conquistare una quota di mercato consistente e ha concluso che in tali circostanze non esistono rischi a breve termine di un pregiudizio sostanziale. E. CHIUSURA DELLA PROCEDURA E ABROGAZIONE DEI DAZI (22) Alla luce di quanto precede e in considerazione dell'assenza di imminenti pratiche di dumping tali da provocare pregiudizio o minaccia di pregiudizio, la Commissione ritiene che la procedura di riesame relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere di ferro o di acciaio, originari del Messico, debba essere chiusa con l'abrogazione delle misure antidumping in vigore, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3 della decisione n. 2424/88/CECA della Commissione. (23) Il ricorrente è stato informato in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende chiudere la procedura di riesame e non ha comunicato osservazioni in proposito, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È abrogata la decisione n. 3499/87/CECA. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18. Rettifica in GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19. (2) GU n. C 308 del 2. 12. 1986, pag. 2. (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 21. (4) GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 42. (5) GU n. L 50 del 24. 2. 1988, pag. 5. (6) GU n. C 118 del 12. 5. 1990, pag. 3.