31992R3949

Regolamento (CEE) n. 3949/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 404 del 31/12/1992 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0261
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0261


REGOLAMENTO (CEE) N. 3949/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione negli Stati membri per quel che concerne il costo della manodopera ed il reddito dei lavoratori;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno Stato membro non consentono di effettuare validi raffronti, a causa soprattutto delle divergenze che esistono tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri; che occorre pertanto effettuare e utilizzare inchieste sulla base di definizioni uniformi e secondo metodi comuni;

considerando che il miglior metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori consiste nell'effettuare inchieste specifiche, analogamente a quanto è stato fatto da ultimo nel 1989 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni (1), sulla base delle informazioni contabili relative all'anno 1988;

considerando che, in seguito alle variazioni sensibili, sia quantitative che strutturali, che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per i salari e i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro, è opportuno, al fine di aggiornare i risultati dell'inchiesta precedente, procedere ad una nuova inchiesta sulla base delle informazioni contabili relative al 1992 nell'industria, nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni;

considerando che, in seguito ai cambiamenti intervenuti nella struttura economica e occupazionale degli Stati membri, è necessario ampliare il campo delle attività economiche coperte, in particolare nel settore dei servizi;

considerando che, per l'ampiezza dell'inchiesta e per alleggerire l'onere per le imprese nonché per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri, occorre procedere secondo il metodo del sondaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche relative al costo della manodopera e al reddito dei lavoratori, la Commissione procede, nel 1993, ad un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria e in taluni settori dei servizi, sulla base delle informazioni contabili relative al 1992.

Articolo 2

1. L'inchiesta riguarda le imprese o le unità locali che hanno alle proprie dipendenze almeno dieci lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle sezioni C, D, E, F, G, H e K, dalle divisioni 65 e 66 e dal gruppo 63.3 della nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, NACE (Rev. 1), tenuto conto delle disposizioni particolari che figurano nell'allegato del presente regolamento.

2. L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o le unità locali comprese nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera, sulla base delle informazioni contabili relative all'anno civile 1992, secondo le modalità in appresso indicate.

Articolo 4

L'indagine riguarda:

1) i costi salariali, compresi i premi e le gratifiche, e tutti gli oneri inerenti, in particolare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla previdenza sociale e ai regimi complementari volontari e le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori e l'importo di eventuali tasse e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera;

2) il numero dei lavoratori occupati presso le imprese o le unità locali;

3) la durata del lavoro.

Articolo 5

1. Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri, che elaborano i questionari idonei alla raccolta dei dati.

La Commissione determina, in collaborazione con detti servizi, l'elenco delle caratteristiche e definizioni di cui tener conto nel quadro dell'inchiesta.

La Commissione fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta nonché i termini per presentare le risposte ai questionari.

2. Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

Articolo 6

1. I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte ai questionari.

Dopo averne verificato i dati, essi trasmettono, conformemente al programma di elaborazione definito dalla Commissione, i risultati dell'indagine, compresi i dati che gli Stati membri dichiarano riservati in virtù delle legislazioni o pratiche nazionali in materia di segreto statistico, conformemente alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (1). Il regolamento precitato disciplina il trattamento riservato dei dati.

2. I risultati sono ripartiti per settore d'attività economica secondo la NACE (Rev. 1), per regione e per classe di grandezza delle imprese o delle unità locali.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici.

Esse non possono essere utilizzate a fini fiscali o ad altri fini e non possono essere comunicate a terzi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 1.

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

(Articolo 2, paragrafo 1)

I. Eccezioni al campo di applicazione dell'indagine

1. Per tutti gli Stati membri: la classe 65.11.

2. Per la Germania: la sezione H, le divisioni 50, 70 e 71, i gruppi 51.1 e 63.3 e la classe 51.57.

Inoltre, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, compresa Berlino Est: le divisioni 72, 73 e 74.

3. Per la Grecia: la sezione F, il gruppo 51.1 e la classe 51.57.

4. Per l'Irlanda: la sezione H.

II. Indicazioni più dettagliate

Gli Stati membri possono prevedere di fornire indicazioni più dettagliate, per esempio operando una distinzione fra operai e impiegati o applicando l'inchiesta ad unità che hanno alle proprie dipendenze meno di dieci lavoratori.

III. Utilizzazione di una nomenclatura particolare

D'accordo con la Commissione, uno Stato membro può trasmettere i risultati dell'inchiesta sulla base della nomenclatura NACE (versione 70).