31992R3946

Regolamento (CEE) n. 3946/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1992, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle stutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 401 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 3946/92 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1992 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'azione comune di ristrutturazione, di adeguamento e di riorientamento delle capacità nel settore della pesca dev'essere portata avanti utilizzando l'insieme dei mezzi disponibili atti ad assicurare la razionalizzazione delle strutture delle flotte di pesca e il loro adeguamento alle risorse disponibili, conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 4028/86 (2);

considerando che è opportuno completare la gamma dei mezzi cui possono far ricorso gli Stati membri nel cercare un equilibrio tra le capacità delle flotte e le risorse disponibili, introducendo nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86 il concetto di sforzo di pesca e fornendo così agli Stati membri la possibilità di ricorrere a misure di limitazione dello sforzo di pesca prodotto dalle loro flotte in maniera differenziata secondo gli stock, e di fissare degli obiettivi di evoluzione di tale sforzo di pesca, in maniera coordinata e equilibrata a livello comunitario, nei loro programmi pluriennali di orientamento;

considerando che la determinazione del premio di arresto definitivo in modo non forfettario può contribuire a rendere più flessibile la gestione di tale sistema;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4028/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato nel seguente modo:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«d) adattamento dello sforzo di pesca mediante l'arresto temporaneo o definitivo dell'attività di taluni pescherecci;».

2) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis 1. Gli Stati membri adottano misure volte a limitare lo sforzo di pesca ad un livello compatibile con lo sfruttamento equilibrato degli stock ittici.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 consistono nell'azione combinata della riduzione delle capacità delle flotte di pesca comunitarie e dell'adattamento della loro attività.»

3) All'articolo 2:

- al paragrafo 2, lettera a) è aggiunta la seguente parte di frase: «in funzione dello sforzo di pesca effettuato per comparto, espresso come il prodotto della capacità per l'attività;»

- al paragrafo 6, secondo trattino, la parte di frase «una riduzione della capacità globale della flotta da pesca» è sostituita dal testo seguente: «un adeguamento dello sforzo di pesca effettuato da ciascun comparto della flotta».

4) All'articolo 24, paragrafo 3 è depennata la parola «forfettariamente».

5) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992.

Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER

(1) Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/92 (GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 3).