Regolamento (CEE) n. 3946/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1992, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle stutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura
Gazzetta ufficiale n. L 401 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 3946/92 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1992 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che l'azione comune di ristrutturazione, di adeguamento e di riorientamento delle capacità nel settore della pesca dev'essere portata avanti utilizzando l'insieme dei mezzi disponibili atti ad assicurare la razionalizzazione delle strutture delle flotte di pesca e il loro adeguamento alle risorse disponibili, conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 4028/86 (2); considerando che è opportuno completare la gamma dei mezzi cui possono far ricorso gli Stati membri nel cercare un equilibrio tra le capacità delle flotte e le risorse disponibili, introducendo nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86 il concetto di sforzo di pesca e fornendo così agli Stati membri la possibilità di ricorrere a misure di limitazione dello sforzo di pesca prodotto dalle loro flotte in maniera differenziata secondo gli stock, e di fissare degli obiettivi di evoluzione di tale sforzo di pesca, in maniera coordinata e equilibrata a livello comunitario, nei loro programmi pluriennali di orientamento; considerando che la determinazione del premio di arresto definitivo in modo non forfettario può contribuire a rendere più flessibile la gestione di tale sistema; considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4028/86, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato nel seguente modo: 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal testo seguente: «d) adattamento dello sforzo di pesca mediante l'arresto temporaneo o definitivo dell'attività di taluni pescherecci;». 2) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis 1. Gli Stati membri adottano misure volte a limitare lo sforzo di pesca ad un livello compatibile con lo sfruttamento equilibrato degli stock ittici. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 consistono nell'azione combinata della riduzione delle capacità delle flotte di pesca comunitarie e dell'adattamento della loro attività.» 3) All'articolo 2: - al paragrafo 2, lettera a) è aggiunta la seguente parte di frase: «in funzione dello sforzo di pesca effettuato per comparto, espresso come il prodotto della capacità per l'attività;» - al paragrafo 6, secondo trattino, la parte di frase «una riduzione della capacità globale della flotta da pesca» è sostituita dal testo seguente: «un adeguamento dello sforzo di pesca effettuato da ciascun comparto della flotta». 4) All'articolo 24, paragrafo 3 è depennata la parola «forfettariamente». 5) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/92 (GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 3).