31992R3938

Regolamento (CEE) n. 3938/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame, del regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio recante, per il 1993, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 398 del 31/12/1992 pag. 0033 - 0037


REGOLAMENTO (CEE) N. 3938/92 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame, del regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio recante, per il 1993, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che proroga nel 1993 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (3), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti dei settori delle carni suine, del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore del pollame, in modo da consentire la gestione degli importi fissi in questione;

considerando che per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0020 e 59.0025 (vari prodotti di anatra), le modalità in parola sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (5);

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0020 e 59.002 è opportuno prevedere che la domanda di titolo d'importazione dia luogo alla costituzione di una cauzione, nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli, in particolare per quanto riguarda la limitazione del numero degli operatori che possono richiedere dei certificati tenendo conto delle quantità limitate dei prodotti disponibili nell'ambito di questo regime; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e definire la procedura per l'attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità; che la validità dei titoli deve tuttavia essere limitata al 31 dicembre 1993, tenuto conto del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3917/92;

considerando che per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0030 (vari prodotti di oca), è possibile sostituire il sistema dei titoli d'importazione con un sistema di monitoraggio dei quantitativi realmente importati, meno vincolante per gli importatori;

considerando che per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0030 occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al summenzionato importo fisso, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il medesimo importo fisso a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dell'importo fisso; che occorre adottare le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace del ripetuto importo fisso, prevedendo la possibilità di attingervi i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0020 e 59.0025 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/92, effettuate nell'ambito di detto regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 2

Il volume degli importi fissi è scaglionato nel corso dell'anno nel modo seguente:

- per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020:

- 15 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1993,

- 15 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 1993,

- 35 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993,

- 35 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1993;

- per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025:

- 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1993,

- 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 1993,

- 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993,

- 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3917/92:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore del pollame; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti o i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

b) la domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0020 o 59.0025 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/92. Essa può comprendere più prodotti riferibili a diversi codici NC, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15.

Tuttavia, i richiedenti non possono presentare più di due domande ciascuno per titoli d'importazione di prodotti che rientrano nello stesso numero d'ordine, se tali prodotti sono originari di due paesi in via di sviluppo. Entrambe le domande, ciascuna relativa ad un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda l'importo massimo di cui al terzo comma, nonché per l'applicazione della norma di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 50 % del quantitativo disponibile per il numero d'ordine considerato e per periodo di cui all'articolo 2 relativamente al quale è stata presentata;

c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

d) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Producto SPG (Reglamento (CEE) no 3938/92),

GPO-varer (forordning (EOEF) nr. 3938/92),

APS-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 3938/92),

Ðñïúueí SPG (Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3938/92),

SGP-product (Regulation (EEC) No 3938/92),

Produit SPG (règlement (CEE) no 3938/92),

Prodotto SPG [regolamento (CEE) n. 3938/92],

APS-Produkt (Verordening (EEG) nr. 3938/92),

Produto SPG (Regulamento (CEE) no 3938/92);

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora reducida en un 50 %,

Nedsaettelse af importafgiften med 50 %,

Verminderung der Abschoepfung um 50 %,

ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 %,

Levy reduced by 50%,

Prélèvement réduit de 50 %,

Prelievo ridotto del 50 %,

Heffing verminderd met 50 %,

Direito nivelador reduzido de 50 %.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti riferibili allo stesso numero d'ordine, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi numeri d'ordine. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per numero d'ordine, e dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telescritto o telefax il giorno lavorativo suindicato compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati I e II qualora siano pervenute domande.

4. La Commissione decide al più presto in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

5. I certificati sono rilasciati, quanto prima, dopo la decisione presa dalla Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno di rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3917/92 non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

L'importo fisso per i titoli di cui al numero d'ordine 59.0030 contemplato dall'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/92 è gestito dalla Commissione, che può prendere ogni utile provvedimento amministrativo atto a garantire l'efficace espletamento di tale mansione.

Articolo 9

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3917/92 per i prodotti recanti il numero d'ordine 59.0030 nell'allegato di tale regolamento, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione di immissione in libera pratica, corredata di una domanda relativa ai prodotti considerati e di un certificato di origine. Se accettano tale dichiarazione, le autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi comunicano alla Commissione le domande di assegnazione di un quantitativo nell'ambito dell'importo fisso.

2. Le domande sono trasmesse senza indugio alla Commissione con indicazione della data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

3. La Commissione assegna i quantitativi richiesti, per quanto il saldo disponibile lo permetta, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro importatore.

I quantitativi eventualmente non utilizzati sono riversati quanto prima nell'importo fisso dell'anno per il quale sono stati concessi.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo dell'importo fisso disponibile l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Appena possibile, la Commissione informa gli Stati membri dei quantitativi prelevati.

Articolo 10

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti recanti il numero d'ordine 59.0030 nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/92 l'uguaglianza e la continuità di accesso all'importo fisso, fino a quando il saldo del volume di detto importo fisso lo consente.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

ALLEGATO I

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - UOVA E POLLAME

DOMANDE DI

TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1993

Data:

Stato membro: Regolamento (CEE) n. . . . . /93 della Commissione

Mittente:

Responsabile da contattare:

Telefono:

Telefax:

Numero di pagine:

Numero d'ordine delle domande:

Quantità totale richiesta (in t):

ALLEGATO II

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - UOVA E POLLAME

DOMANDA DI

TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1993

Numero d'ordine: Stato membro:

Codice NC N. Richiedente (nome e indirizzo) Quantità (in t) Paese d'origine Totale tonnellate per numero d'ordine: . . . . . . . . . . . .