31992R3936

Regolamento (CEE) n. 3936/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, recante modalità di attuazione del regime applicabile all' importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 398 del 31/12/1992 pag. 0021 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0143


REGOLAMENTO (CEE) N. 3936/92 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1992 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3909/92 (2), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3668/90 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3647/91 (6), ha stabilito le modalità del regime applicabile all'importazione di manioca e di altri prodotti analoghi originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia; che l'esperienza dimostra l'opportunità di ritoccare tali modalità nel quadro di un nuovo regolamento, abrogando il regolamento (CEE) n. 3668/90;

considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti emessi dai paesi interessati;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante che le operazioni di carico e il trasporto marittimo verso la Comunità hanno effettivamente avuto luogo;

considerando che, d'intesa con le autorità indonesiane, il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Indonesia è subordinato alla presentazione di specifici documenti d'origine e d'esportazione;

considerando che, per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive; che dette modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (8), nonché alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2804/92 (10);

considerando che, nel caso in cui risulti che i quantitativi effettivamente scaricati sono inferiori ovvero leggermente superiori ai quantitativi indicati nei titoli d'importazione, è opportuno adottare le misure necessarie affinché i quantitativi mancanti siano riportati ovvero i quantitativi in eccesso siano messi in libera pratica, purché il paese di origine dei prodotti sia in grado di provvedere alla gestione amministrativa delle formalità previste a tale scopo; che si ritiene che l'Indonesia sia effettivamente in grado di poter beneficiare di detta tolleranza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del presente regolamento, i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari delle parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia, beneficiano del regime previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87.

Articolo 2

La domanda di titoli d'importazione è ammissibile se:

a) è accompagnata dall'originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese in questione che attesti l'origine della merce, conformemente al modello di cui all'allegato I; per i paesi membri del GATT diversi dall'Indonesia, questo certificato sarà obbligatorio per qualsiasi importazione originaria di tali paesi a decorrere dal 1o marzo 1993;

b) è accompagnata dalla prova, in forma di copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di cui alla lettera a) ed è trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda, e, se il paese terzo non abbia accesso diretto al mare, se è altresì corredata di un documento di trasporto internazionale che certifica che le merci sono state trasportate dal paese di origine al porto d'imbarco;

c) per i prodotti originari dell'Indonesia, se è accompagnata da un titolo d'esportazione rilasciato dalle autorità indonesiane e debitamente compilato, conformemente al modello di cui all'allegato II; l'originale di questo titolo viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione; tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interssato; ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight »;

d) verte su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 3

La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

- Exacción reguladora a percibir: 6 % ad valorem

- Importafgiften: 6 % af vaerdien

- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts

- AAéóoeïñUE ðñïò aassóðñáîç: 6 % êáô' áîssá

- Amount to be levied: 6 % ad valorem

- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem

- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem

- Toe te passen heffing: 6 % ad valorem

- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem;

c) nella casella 20, il nome della nave su cui la merce è o è stata trasportata nella Comunità, nonché il numero del certificato d'origine presentato e, per i prodotti originari dell'Indonesia, il numero del titolo d'esportazione inondesiano.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 ECU/t.

2. Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata.

3. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano.

Articolo 5

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro ogni settimana dal lunedì al mercoledì fino alle ore 13. Tuttavia, all'inizio dell'anno le domande sono presentate per la prima volta il primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

2. Per i prodotti originari dell'Indonesia, le domande di titolo possono riguardare le importazioni da effettuare per l'anno successivo, se sono presentate nel mese di dicembre in base ad un titolo d'esportazione rilasciato per tale anno dalle autorità indonesiane.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante telescritto, entro e non oltre le ore 13 del giovedì successivo al termine di presentazione della domanda menzionato al paragrafo 1, primo comma, per ciascuna domanda di titolo:

- il paese d'origine del prodotto,

- il quantitativo per il quale è chiesto un titolo d'importazione,

- il nome del richiedente,

- il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento o l'estratto del certificato stesso,

- il nome della nave iscritto nella casella 20,

- per i prodotti originari dell'Indonesia, il numero del titolo d'esportazione indonesiano che figura nella casella superiore del medesimo.

4. Al più tardi il quarto giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande, la Commissione accerta e comunica mediante telescritto agli Stati membri, in quale misura è dato seguito alle domande di titolo.

5. Non appena abbiano ricevuto la notifica della Commissione, gli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione.

Tuttavia, i titoli per le importazioni di prodotti originari dell'Indonesia, per i quali sono state presentate domande nel mese di dicembre a titolo dell'anno successivo, non possono essere rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio dello stesso anno.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione; nella casella 19 del medesimo dev'essere quindi iscritta la cifra 0.

Articolo 7

1. Per i prodotti originari dell'Indonesia, qualora si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna sono superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telescritto, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione indonesiani, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità indonesiane che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo concluso tra la Comunità economica europea e l'Indonesia fintantoché non possano essere presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 5.

2. In deroga al paragrafo 2, ove si constati che i quantitativi eccedenti sbarcati non superano del 2 % i quantitativi coperti dai titoli d'importazione rilasciati corrispondenti ai titoli d'esportazione assegnati alla nave trasportatrice, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un prelievo massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il prelievo corrispondente all'aliquota integrale e il prelievo effettivamente pagato.

Non appena abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità indonesiane chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi eccedenti in causa. La domanda di questo titolo non è accompagnata dall'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 4 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 5, su presentazione di uno o più nuovi titoli d'esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane per i quantitativi eccedenti in causa. Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Certificado complementario. Apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3936/92

- Supplerende licens. Forordning (EOEF) nr. 3936/92 artikel 7, stk. 2

- Zusaetzliche Lizenz - Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3936/92

- Óõìðëçñùìáôéêue ðéóôïðïéçôéêue - ¶ñèñï 7 ðáñUEãñáoeïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3936/92

- Licence for additional quantity. Article 7 (2) of Regulation (EEC) No 3936/92

- Certificat complémentaire. Règlement (CEE) no 3936/92, article 7 paragraphe 2

- Titolo complementare. Regolamento (CEE) n. 3936/92, articolo 7, paragrafo 2

- Aanvullend certificaat - artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3936/92

- Certificado complementar. No 2 do artigo 7o do Regulamento (CEE) no 3936/92.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non viene presentato alcun titolo di importazione complementare nel termine di sei mesi, salvo casi di forza maggiore, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avere come risultato l'importazione di quantitativi superiori al volume globale del contingente autorizzato per l'anno cui si riferisce. Qualora si constati, all'atto del rilascio di un titolo d'importazione complementare, che il volume globale suddetto è superato, il quantitativo oggetto del titolo complementare viene detratto dal volume globale del contingente autorizzato per l'anno successivo.

4. Qualora nel corso delle operzazioni di immissione in libera pratica si constati che i quantitativi effettivamente importati originari dell'Indonesia siano inferiori a quelli indicati nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione, gli uffici doganali registrano i quantitativi mancanti riportati a tergo dei titoli d'importazione.

5. Al più tardi allo scadere del primo semestre dell'anno successivo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco completo dei quantitativi non importati, indicando i numeri dei titoli di importazione relativi alle suddette operazioni e il nome della nave.

6. La Commissione fissa il volume globale dei quantitativi mancanti all'atto delle importazioni realizzate sulla scorta dei titoli di importazione validi e, se del caso, procede al riporto di tali quantitativi al contingente autorizzato per l'anno successivo a quello in cui le importazioni hanno avuto luogo.

Articolo 8

I titoli rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La loro validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Articolo 9

Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3668/90 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 394 del 31. 12. 1992. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 18. (6) GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 84. (7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18. (9) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (10) GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 40.

ALLEGATO I

1 Speditore CERTIFICATO D'ORIGINE

per l'importazione di prodotti agricoli nella

Comunità economica europea

N. ORIGINALE 2 Destinatorio (menzione facoltativa) 3 ORGANISMO EMITTENTE 4 Paese d'origine NOTE

A. Il modulo del titolo deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento meccanografico o simile.

B. L'originale del titolo deve essere presentato contemporaneamente alla dichiarazione di immissione in libera pratica presso l'ufficio competente della Comunità. 5 Osservazioni 6 N. d'ordine - Marche e numeri - Quantità e natura dei colli - DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI 7 Massa lorda

e netta (kg) 8 SI CERTIFICA CHE I PRODOTTI SUINDICATI SONO ORIGINARI DEL PAESE MENZIONATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI DELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE. Luogo e data del rilascio: Firma: Timbro dell'organismo emittente: 9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

SERIAL EC-A No ORIGINAL

DEPARTMENT OF TRADE

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

EXPORT CERTIFICATE

EXPORT CERTIFICATE No

EXPORT PERMIT No

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) 2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) NAME NAME ADDRESS ADDRESS COUNTRY COUNTRY 3. SHIPPED PER 5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EEC 4. EXPECTED TIME OF ARRIVAL 6. TYPE OF MANIOC PRODUCTS 7. WEIGHT (TONNES) 8. PACKING CN-0714 10 91

CN-0714 10 99

CN-0714 90 11

CN-0714 90 19

SHIPPED WEIGHT

IN BULK

BAGS

OTHERS DEPARTMENT OF TRADE

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DATE NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

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FOR USE OF EEC AUTHORITIES: