31992R3932

Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

Gazzetta ufficiale n. L 398 del 31/12/1992 pag. 0007 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 3932/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (1),

previa pubblicazione del progetto di regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto:

a) la cooperazione riguardante la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero dei sinistri;

b) la fissazione di condizioni tipo di assicurazione;

c) la copertura in comune di certi tipi di rischi;

d) il regolamento dei sinistri;

e) la valutazione e il riconoscimento di apparecchiature di sicurezza;

f) i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2) La Commissione ha acquisito un'adeguata esperienza, nel trattare i casi particolari, per esercitare tale competenza nei riguardi delle categorie di accordi enumerati nei punti a), b), c) ed e).

(3) In diversi casi, la collaborazione tra imprese di assicurazione è andata oltre quanto ammesso dalla Commissione nella sua comunicazione relativa alla cooperazione tra imprese (3) ed è incorsa nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. È pertanto necessario specificare gli obblighi restrittivi della concorrenza che possono essere inclusi nelle quattro categorie di accordi da esso contemplati.

(4) È inoltre necessario specificare, per ognuna delle quattro categorie, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'esenzione possa essere applicata. Queste condizioni devono garantire che la collaborazione tra imprese di assicurazione sia e rimanga conforme alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

(5) È infine necessario specificare, per ognuna di queste categorie, le circostanze di inapplicabilità dell'esenzione. A tale scopo, è necessario definire le clausole che non possono essere incluse negli accordi, in quanto impongono alle parti restrizioni ingiustificate, nonché altre situazioni che rientrano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, per le quali non esiste la presunzione generale che possono recare i vantaggi richiesti dall'articolo 85, paragrafo 3.

(6) La collaborazione tra imprese di assicurazione o tra associazioni di imprese per quanto riguarda la raccolta di statistiche sul numero dei sinistri, il numero di rischi singoli assicurati, il totale delle indennità versate in rapporto ai sinistri e l'ammontare del capitale assicurato rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e facilita alle singole compagnie la valutazione degli stessi. Identici vantaggi derivano dalla loro utilizzazione per la determinazione di premi puri indicativi o, qualora si tratti di assicurazioni che comportano una capitalizzazione, di tavole di frequenza. Possono altresì essere inclusi studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia accertare che le restrizioni siano esentate solo per il raggiungimento di tali obiettivi. Il regolamento stabilisce perciò che le pratiche concordate sui premi commerciali, vale a dire i premi effettivamente applicati ai contraenti e comprensivi del caricamento per la copertura di spese amministrative, commerciali ed altri costi, del caricamento di sicurezza e degli utili previsti, non sono esentate e che anche i premi puri devono avere solo valore di riferimento.

(7) Le condizioni o le clausole tipo di assicurazione diretta ed i prospetti tipo per illustrare i benefici della polizza di assicurazione sulla vita hanno il vantaggio di offire al contraente un miglior confronto delle offerte ed una più grande omogeneità dei rischi ammessi. Tuttavia essi non possono condurre alla standardizzazione dei prodotti o al vincolo dei clienti. Di conseguenza, l'esenzione sarà applicata a condizione che essi non siano vincolanti, bensì servano unicamente da modello.

(8) In particolare, le condizioni tipo non devono comportare qualsivoglia esclusione sistematica di specifici tipi di garanzia senza prevedere la possibilità esplicita di estendere convenzionalmente la garanzia, e non possono prevedere di mantenere la relazione contrattuale con il contraente per un periodo eccessivo, o oltre quanto è stato pattuito inizialmente. Tutto ciò lascia impregiudicati gli obblighi legali derivanti dal diritto europeo e nazionale.

(9) Inoltre, il regolamento deve stabilire che queste condizioni siano comunicate, in particolare, al contraente e siano accessibili a chiunque vi sia interessato al fine di garantire una reale trasparenza e, di consequenza, un beneficio per i consumatori.

(10) La costituzione di consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, destinati a garantire, un numero indeterminato di rischi, deve essere considerata favorevolmente in quanto permette ad un elevato numero di imprese di entrare nel mercato col risultato di accrescere la capacità di garantire, in particolare, rischi difficilmente garantibili per la loro dimensione, rarità o novità.

(11) Tuttavia, per garantire l'effettiva concorrenza, il regolamento deve fare sì che l'esenzione sia accordata a tali consorzi a condizione che i partecipanti non detengano una parte troppo grande del mercato di cui trattasi, oltrepassando una data percentuale. La percentuale del 15 % sembra appropriata per quanto riguarda consorzi di coriassicurazione. Per quanto riguarda i consorzi di coassicurazione la percentuale deve essere ridotta al 10 % in quanto il meccanismo delle coassicurazioni richiede uniformità di condizioni e premi commerciali, cosicché la concorrenza residua tra i membri di un consorzio di coassicurazione è particolarmente ridotta. Per la copertura dei rischi catastrofici o aggravati, queste percentuali possono riferirsi unicamente alla parte di mercato del consorzio.

(12) Per i consorzi di coriassicurazione, il regolamento deve ricomprendere la fissazione in comune dei premi di rischio, che coprono il costo probabile del rischio da garantire. Deve inoltre garantire la fissazione dei costi di esercizio della coriassicurazione e la remunerazione dei partecipanti nella loro qualità di coriassicuratori.

(13) Nei due casi bisogna ammettere che la garanzia del consorzio, per i rischi che gli sono conferiti, sia subordinata all'applicazione di condizioni di copertura comuni o concordate, la sottoscrizione obbligatoria dell'accordo prima del regolamento di grandi rischi, il negoziato in comune della retrocessione e il divieto di retrocedere le quote proprie. L'obbligo di conferire tutti i rischi al consorzio deve comunque essere escluso poiché costituirebbe una restrizione eccessiva della concorrenza.

(14) La costituzione di consorzi composti unicamente di compagnie di riassicurazione non deve essere inclusa in questo regolamento, data l'insufficiente esperienza acquisita in questo settore.

(15) La nuova strategia in materia d'armonizzazione tecnica e di normalizzazione, definita nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (4) e la strategia globale in materia di certificazione e prove presentata dalla Commissione nella comunicazione al Consiglio del 15 giugno 1989 (5), approvata dal Consiglio nella risoluzione del 21 dicembre 1989 (6), costituiscono elementi essenziali per il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in maniera particolare la concorrenza, in quanto si basano su principi uniformi di qualità nell'insieme della Comunità.

(16) Al fine di promuovere tali « principi di qualità », la Commissione permette alle compagnie di assicurazione di riunirsi per stabilire le caratteristiche tecniche e le regole relative alla valutazione ed al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza, che nel limite del possibile dovrebbero essere uniformi a livello europeo costituendo la concreta attuazione dei principi stessi.

(17) La cooperazione relativa al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza, incluse le apparecchiature di prevenzione, nonché delle imprese incaricate della loro installazione e manutenzione è utile in quanto evita la necessità del rilascio di singoli riconoscimenti. A tale scopo il regolamento deve definire le condizioni di esenzione per la definizione di caratteristiche tecniche e per le procedure di valutazione delle apparecchiature di sicurezza nonché delle imprese addette alla loro installazione e manutenzione. Queste condizioni hanno lo scopo di garantire che la domanda di valutazione possa essere presentata da tutti i fabbricanti e dalle imprese di installazione e di manutenzione e che la valutazione sia effettuata in base a criteri oggettivi e ben definiti.

(18) Infine, questi accordi non devono condurre ad una enumerazione limitativa ed ogni impresa deve rimanere libera di accettare apparecchiature o imprese di installazione o manutenzione non riconosciute secondo la procedura comune.

(19) Tuttavia, qualora accordi individuali esentati a norma del presente regolamento producano effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, interpretate, in particolare, secondo la prassi amministrativa della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione deve potere revocare il beneficio dell'esenzione. Ciò si verificherà nel caso in cui gli studi sull'impatto di sviluppi futuri riposino su ipotesi ingiustificabili, o nel caso in cui le condizioni tipo di assicurazioni raccomandate contengano clausole non elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, che creino, a danno dei contraenti, uno squilibrio significativo tra i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto, o quando i consorzi siano utilizzati o amministrati in modo tale da dare ad una o più imprese partecipanti i mezzi per acquisire o rinforzare un'influenza determinante sul mercato di riferimento, quando comportino una ripartizione del mercato, o quando i contraenti incontrano forti difficoltà ad ottenere altrove la copertura dei rischi aggravati. Un'indicazione di questo tipo di norma non esiste quando il consorzio copra meno del 25 % di questi rischi.

(20) Gli accordi esentati in forza di questo regolamento non devono essere notificati. Tuttavia, qualora avessero dubbi, le imprese possono notificare i loro accordi ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio (7), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

In conformità all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate nel settore delle assicurazioni che abbiano ad oggetto la cooperazione per:

a) la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri;

b) la fissazione di condizioni tipo di assicurazione;

c) la copertura in comune di certi tipi di rischi;

d) la fissazione in comune di norme relative alla valutazione ed al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza.

TITOLO II Calcolo del premio

Articolo 2

L'esenzione ai sensi dell'articolo 1, lettera a) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate riguardanti:

a) il calcolo e la comunicazione del costo medio della copertura dei rischi (premio puro) o la redazione e comunicazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, dei sinistri e delle invalidità per le assicurazioni recanti un elemento di capitalizzazione, in base al raggruppamento, su un numero di anni rischio scelti come periodo di riferimento, dei dati relativi a rischi identici o analoghi e raccolti in numero sufficiente per costituire una popolazione avente rilevanza statistica e tali da consentire in particolare la determinazione:

- del numero di sinistri durante detto periodo,

- del numero di rischi individuali assicurati in ogni anno rischio durante il periodo di riferimento prescelto,

- del totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo,

- dell'importo dei capitali assicurati in ciascun anno rischio nel periodo di riferimento prescelto;

b) la realizzazione di studi relativi all'incidenza probabile circostanze d'ordine generale, estranee alle imprese interessate, sulla frequenza o entità dei sinistri o sulla redditività di diversi tipi di investimento, nonché la comunicazione delle risultanze di tali studi.

Articolo 3

L'esenzione si applica sempreché:

a) le tariffe, le tavole o le risultanze degli studi, di cui all'articolo 2, siano redatte e comunicate con la menzione esplicita della loro natura indicativa.

b) le tariffe o tavole di cui all'articolo 2 lettera a) non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali, ivi comprese le commissioni spettanti agli intermediari, i tributi fiscali o parafiscali e l'utile previsto delle imprese partecipanti.

c) le tariffe, le tavole o le risultanze di studi redatte a norma dell'articolo 2 non individuino le imprese di assicurazione interessate.

Articolo 4

Non beneficiano dell'esenzione le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumono l'impegno, o impongano ad altre imprese di non usare tariffe o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell'articolo 2, lettera a), o di non discostarsi dalle risultanze degli studi di cui all'articolo 2, lettera b).

TITOLO III Condizioni tipo di assicurazione diretta

Articolo 5

1. L'esenzione ai sensi dell'articolo 1 lettera b) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche aventi ad oggetto la redazione e la comunicazione di condizioni tipo di assicurazione diretta.

2. L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica altresì agli accordi, alle decisioni e alle pratiche aventi ad oggetto la redazione di prospetti comuni sui vantaggi di contratti di assicurativi recanti un elemento di capitalizzazione.

Articolo 6

1. L'esenzione si applica sempreché le condizioni tipo di assicurazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

a) siano redatte e comunicate con la menzione esplicita della loro natura indicativa,

b) menzionino esplicitamente la possibilità di stipulare clausole diverse,

c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.

2. L'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 si applica sempreché i prospetti siano redatti e comunicati esclusivamente a titolo indicativo.

Articolo 7

1. L'esenzione non si applica quando le condizioni tipo di assicurazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 contengono clausole che:

a) escludono della copertura taluni danni rientranti nel ramo rischi di cui trattasi senza indicare esplicitamente che ogni assicuratore è libero di estendere la garanzia a tali eventi;

b) subordinano la copertura di certi rischi a condizioni determinate senza indicare esplicitamente che ogni assicuratore è libero di rinunciarvi;

c) impongono una copertura globale che includa rischi cui non sia simultaneamente esposto un numero significativo di contraenti senza indicare esplicitamente che ogni assicuratore è libero di proporre coperture separate;

d) indicano importi di garanzia o di franchigia;

e) consentono all'assicuratore di proseguire il rapporto contrattuale anche quando receda in parte dalla garanzia, aumenti il premio senza che vi sia mutamento del rischio o dell'estensione della garanzia, salve le clausole di indicizzazione, o modifichi le condizioni del contratto senza che il contraente abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

f) consentono all'assicuratore di modificare la durata del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

g) impongono all'assicurato, nell'assicurazione non-vita, un periodo di assicurazione superiore a tre anni;

h) impongono, nei casi in cui il contratto sia prorogabile automaticamente salvo disdetta, una durata contrattuale superiore all'anno;

i) impongono al contraente di accettare il ripristino della vigenza del contratto, sospesa per effetto della scomparsa del rischio assicurato, non appena egli sia nuovamente esposto ad un rischio della medesima natura;

j) impongono al contraente di assicurare presso il medesimo assicuratore rischi differenti;

k) obbligano il contraente, in caso di cessione dell'oggetto assicurato, a cedere all'acquirente altresì il contratto di assicurazione.

2. Dell'esenzione non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino, assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non applicare condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 8

Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate tesi ad escludere la copertura di determinate categorie di rischi a causa di caratteristiche peculiari del contraente dell'assicurazione.

Articolo 9

1. L'esenzione non si applica quando, salvi gli obblighi legali, i prospetti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano un'indicazione concreta delle spese di gestione;

2. Dell'esenzione non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non usare prospetti relativi ai vantaggi futuri di contratti d'assicurazione recanti un elemento di capitalizzazione, diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

TITOLO IV Copertura in comune di certi tipi di rischi

Articolo 10

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), si applica agli accordi relativi alla costituzione e all'attività di consorzi di imprese di assicurazione o di imprese di assicurazione e di riassicurazione per la copertura in comune di una certa categoria di rischi in forma di coassicurazione o di coriassicurazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento

a) i consorzi di coassicurazione sono costituiti da imprese di assicurazione che:

- si impegnano a sottoscrivere in nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una certa categoria di rischi, ovvero

- incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una certa categoria di rischi a loro nome e per loro conto;

b) i consorzi di coriassicurazione sono costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione:

- per riassicurare mutualmente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi;

- in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono determinare:

a) la natura e le caratteristiche dei rischi oggetto della coassicurazione o della coriassicurazione;

b) le condizioni di ammissione al consorzio;

c) le quote individuali assunte dai partecipanti sui rischi coassicurati o coriassicurati;

d) le condizioni di recesso individuale dei partecipanti;

e) le regole che disciplinano l'attività e la gestione del consorzio.

4. Inoltre gli accordi di cui al paragrafo 2, lettera b) possono fissare:

a) la quota individuale dei rischi garantiti non ceduta in coriassicurazione dal singolo partecipante (trattenute individuali);

b) il costo della coriassicurazione comprendente sia le spese d'esercizio del consorzio, sia la remunerazione dei partecipanti in quanto coriassicuratori.

Articolo 11

1. L'esenzione si applica sempreché:

a) i prodotti assicurativi sottoscritti dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino su nessumo dei mercati interessati:

- per i consorzi di coassicurazione, più del 10 % dell'insieme dei prodotti assicurativi identici, o considerati analoghi sotto il profilo dei rischi coperti o delle garanzie offerte;

- per i consorzi di coriassicurazione, più del 15 % dell'insieme dei prodotti assicurativi identici, o considerati analoghi sotto il profilo dei rischi coperti o delle garanzie offerte;

b) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a sei mesi e senza subire sanzioni.

2. In deroga al paragrafo 1, le percentuali del 10 o del 15 % possono essere applicate sui soli prodotti assicurativi conferiti al consorzio, con esclusione dei prodotti identici o analoghi sottoscritti dalle imprese partecipanti o per loro conto e non conferiti al consorzio, qualora quest'ultimo copra:

- i rischi catastrofici caratterizzati da sinistri nel contempo poco frequenti e molto gravi, oppure

- i rischi aggravati che presentano un tasso di sinistralità più alto a causa delle caratteristiche del rischio assicurato.

Questa deroga è subordinata alle seguenti condizioni:

- che nessuna delle imprese interessate faccia parte di un altro consorzio che copra rischi sullo stesso mercato;

- che nei consorzi i quali coprono rischi aggravati, i prodotti assicurati conferiti al consorzio non rappresentino più del 15 % dell'insieme dei prodotti identici o analoghi sottoscritti dalle imprese o per loro conto sul mercato di cui trattasi.

Articolo 12

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 10, alle imprese partecipanti al consorzio di coassicurazione non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza al di fuori delle seguenti:

a) l'obbligo, per beneficiare della coassicurazione in seno al consorzio di:

- prendere in considerazione misure di prevenzione,

- usare condizioni generali o particolari di assicurazioni riconosciute dal consorzio,

- usare i premi commerciali fissati dal consorzio;

b) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consorzio ogni regolamento di sinistri relativi a rischi coassicurati;

c) l'obbligo di affidare al consorzio la negoziazione di accordi di riassicurazione per conto comune;

d) il divieto di riassicurare la quota individuale sul rischio coassicurato.

Articolo 13

Oltre agli obblighi enunciati all'articolo 10, alle imprese partecipanti al consorzio di coriassicurazione non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza all'infuori delle seguenti:

a) l'obbligo, per beneficiare della garanzia di coriassicurazione, di:

- prendere in considerazione misure di prevenzione;

- usare condizioni generali o particolari di assicurazione riconosciute dal consorzio;

- usare una tariffa comune di assicurazione diretta con premi di rischio calcolati dal consorzio in base al costo probabile della copertura del rischio, o, qualora non sussista una prassi sufficiente per la redazione di tale tariffa, un premio di rischio riconosciuto dal consorzio;

- partecipare alle spese della coriassicurazione;

b) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consorzio il regolamento dei sinistri relativi ai rischi coriassicurati e superiori a un importo determinato, o di affidare al consorzio il regolamento di tali rischi;

c) l'obbligo di affidare al consorzio le negoziazioni riguardanti accordi di retrocessione per conto comune;

d) il divieto di riassicurare la trattenuta individuale o di retrocedere la quota individuale.

TITOLO V Apparecchiature di sicurezza

Articolo 14

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi oggetto la determinazione, il riconoscimento e la comunicazione:

- di prescrizioni tecniche, in particolare di quelle destinate a diventare norme europee, nonché di procedure relative alla valutazione e alla certificazione delle apparecchiature di sicurezza e alla loro installazione e manutenzione;

- di regole per la valutazione ed il riconoscimento di imprese di installazione e di manutenzione.

Articolo 15

L'esenzione si applica sempreché:

a) le prescrizioni e le procedure relative alla valutazione siano precise, tecnicamente giustificate e proporzionate al risultato cui è preordinata l'apparecchiatura di sicurezza;

b) le regole per il riconoscimento di imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio;

c) dette prescrizioni e regole siano redatte e comunicate con la menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare apparecchiature di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle stesse;

d) dette prescrizioni e regole siano comunicate, su semplice richiesta, a chiunque sia interessato;

e) dette prescrizioni comprendano una classificazione basata sul livello d'efficienza conseguito;

f) la domanda di valutazione possa essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi interessato;

g) la valutazione della conformità non comporti per il richiedente spese sproporzionate rispetto ai costi della procedura di riconoscimento;

h) le apparecchiature e le imprese di installazione o di manutenzione che soddisfano i criteri di valutazione ottengano il certificato in maniera non discriminatoria entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, a meno che non sussistano motivi tecnici che giustifichino un ragionevole periodo supplementare;

i) la conformità o il riconoscimento siano certificati per iscritto;

j) il diniego del certificato di conformità sia motivato per iscritto ed accompagnato da un esemplare dei protocolli delle prove e dei controlli effettuati;

k) il rifiuto di considerare una domanda di valutazione sia motivato per iscritto;

l) le prescrizioni e regole siano applicate da organismi che rispettano le disposizioni pertinenti delle norme EN 45000.

TITOLO VI Disposizioni varie

Articolo 16

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche quando le imprese partecipanti stabiliscono diritti ed obblighi per imprese ad esse collegate. Le quote di mercato, gli atti giuridici o i comportamenti delle imprese collegate vanno considerati alla stregua di quelli delle imprese partecipanti.

2. Sono considerate imprese collegate ai sensi del presente regolamento:

a) le imprese nelle quali un'impresa partecipante dispone direttamente o indirettamente:

- di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

- di oltre la metà dei diritti di voto, o

- del potere di designare oltre la metà dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano l'impresa, o

- del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri menzionati alla lettera a);

c) le imprese nelle quali un'impresa ai sensi della lettera b) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a).

3. Le imprese nelle quali più imprese partecipanti, o le imprese ad esse collegate, dispongano insieme, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri menzionati al paragrafo 2, lettera a) sono considerate collegate ad ognuna delle imprese partecipanti stesse.

Articolo 17

La Commissione può revocare a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91, il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un accordo, una decisione o una pratica concordata esente in virtù del presente regolamento ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, in particolare;

- quando, nei casi considerati al titolo II, gli studi si basano su ipotesi non giustificabili;

- quando, nei casi considerati al titolo III, le condizioni tipo di assicurazione contengono clausole che non sono comprese nell'elenco dell'articolo 7 paragrafo 1 e che creano a danno dei contraenti uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;

- quando nei casi considerati al titolo IV:

a) le imprese partecipanti al consorzio, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e dell'entità dei rischi in questione, non incontrano rilevanti difficoltà ad operare individualmente sul mercato di cui trattasi;

b) una o più imprese partecipanti esercitino un'influenza determinante sulla politica commerciale di più consorzi sullo stesso mercato;

c) la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, è in grado di determinare una ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti affini;

d) il consorzio di assicurazione che beneficia della disposizione dell'articolo 11 paragrafo 2 dispone di una posizione tale, per quanto riguarda i rischi aggravati, che i contraenti hanno forti difficoltà ad ottenere altrove la relativa copertura assicurativa.

Articolo 18

1. Per quanto riguarda gli accordi esistenti al 13 marzo 1962 che sono stati notificati anteriormente al 1o febbraio 1963, nonché gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del regolamento n. 17, anche non notificati, l'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato prevista nel presente regolamento ha effetto retroattivamente dalla data in cui risultano soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regolamento stesso.

2. Per quanto riguarda tutti gli altri accordi notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato prevista nel presente regolamento ha effetto retroattivamente dalla data in cui, a notificazione avvenuta, risultano soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regolamento stesso.

Articolo 19

Se gli accordi esistenti al 13 marzo 1962, notificati anteriormente al 1o febbraio 1963 o gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del regolamento n. 17 notificati prima del 1o gennaio 1967 sono modificati entro il 31 dicembre 1993 in modo da soddisfare alle condizioni per l'applicazione del presente regolamento, il divieto enunciato dall'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica al periodo precedente la modifica, sempreché questa sia stata comunicata alla Commissione entro il 1o aprile 1994. La comunicazione ha effetto dalla data della ricezione da parte della Commissione. Qualora sia effettuata mediante lettera raccomandata, ha effetto dalla data del timbro postale del luogo di inoltro.

Articolo 20

1. Gli articoli 18 e 19 si applicano agli accordi che sono soggetti all'articolo 85 del Trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca; a tal fine la data del 13 marzo 1962 è sostituita con quella del 1o gennaio 1973 e le date del 1o febbraio 1963 e del 1o gennaio 1967 con la data del 1o luglio 1973.

2. Gli articoli 18 e 19 si applicano agli accordi che sono soggetti all'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione della Grecia; a tal fine la data del 13 marzo 1962 è sostituita con quella del 1o gennaio 1981 e le date del 1o febbraio 1963 e del 1o gennaio 1967 con la data del 1o luglio 1981.

3. Gli articoli 18 e 19 si applicano agli accordi che sono soggetti all'articolo 85 del Trattato in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo; a tal fine la data del 13 marzo 1962 è sostituita con quella del 1o gennaio 1986 e le date del 1o febbraio 1963 e del 1o gennaio 1967 con la data del 1o luglio 1986.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1993.

Esso si applica fino al 31 marzo 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 1. (2) GU n. C 207 del 14. 8. 1992, pag. 2. (3) GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3, rettifica. GU n. C 93 del 18. 9. 1968, pag. 3. (4) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. C 267 del 19. 10. 1989, pag. 3. (6) GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 1. (7) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.