31992R3919

Regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1993 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

Gazzetta ufficiale n. L 397 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 3919/92 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1992 che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1993 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/83 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio elaborare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che, qualora fosse necessario contenere l'attività di pesca tramite una limitazione delle catture, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92, stabilire il totale ammissibile di catture (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche in base alle quali le catture devono essere effettuate;

considerando che, per proteggere i fondali di pesca e le popolazioni ittiche e per sfruttare in modo equilibrato le risorse alieutiche, è opportuno, nell'interesse sia dei pescatori sia dei consumatori, fissare annualmente, per le varie specie che necessitano di una limitazione delle catture, il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, nonché la parte di tali catture attribuita alla Comunità, nell'osservanza degli impegni assunti con i paesi terzi;

considerando che, in conformità della procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (2), all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Svezia (3), nonché all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Faeroeer (4), le parti si sono consultate sui diritti di pesca reciproci per il 1993;

considerando che dette consultazioni bilaterali si sono concluse positivamente; che, di conseguenza, è possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e le quote per certe popolazioni comuni o autonome di cui è stata attribuita una parte alla Norvegia, alla Svezia ed alle isole Faeroeer;

considerando che le consultazioni trilaterali con la Norvegia e la Svezia sui reciproci diritti di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat non si sono concluse positivamente; che, di conseguenza, non è possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e le quote per certe popolazioni comuni o autonome in queste zone; che si cercherà di concludere queste consultazioni nei primi mesi del 1993 per evitare un'interruzione delle attività di pesca;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali; che occorre tenere presente il livello delle attività esercitate dalle navi della Comunità su tali riserve rispetto all'attività di pesca complessiva e tener conto altresì del contributo finora fornito dalla Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che le restrizioni alle catture di merluzzo bianco nella zona II b dovrebbero riguardare tutte le zone in cui si trova detto stock, per impedire catture illimitate in zone adiacenti;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca del Mar Baltico ha formulato delle raccomandazioni sui TAC per le riserve di merluzzo, salmone, aringa e spratto del Mar Baltico e sui contingenti da assegnare a ciascuna delle parti contraenti;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione, le parti dei TAC disponibili per la Comunità nel 1993 devono essere ripartite equamente fra gli Stati membri in modo da garantire le relative stabilità delle attività di pesca, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che, per talune popolazioni pescate soprattutto in vista della loro trasformazione in farina ed olio, non appare necessario stabilire dei contingenti;

considerando che l'articolo 161 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo stabilisce la quota del TAC assegnato alla Spagna per taluni stock in determinate zone e attribuisce alla stessa quantitativi forfettari di sugarello e di melù;

considerando che i quantitativi forfettari di melù devono essere ripartiti all'interno delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b, e d;

considerando che, a norma dell'articolo 158 dell'atto di adesione, le attività di pesca devono essere distribuite fra specie demersali e specie diverse dalle demersali e che è pertanto necessario definire il gruppo al quale appartengono il melù, il sugarello e l'acciuga;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione dei TAC suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è necessario stabilire una serie di restrizioni stagionali per talune attività di pesca nel Mare del Nord ed aumentare la dimensione minima delle maglie onde limitare le catture di merluzzi bianchi giovani;

considerando che, per consentire un migliore sfruttamento dei contingenti di aringhe e sgombri, si dovrebbero autorizzare trasferimenti di contingenti dalle zone CIEM IV c e VII d alla zona IV b per le aringhe, trasferimenti dalle zone V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV nonché dalla zona VIII a, b e d alle zone II a (zona CE) e IV (zona CE) per i naselli, trasferimenti dalle zone II a (zona CE) e IV nonché dalle zone II (eccetto la zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d ed e, XII e XIV alla zona IV a (zona CE) per gli sgombri e trasferimenti tra le zone V b (zona CE), VI, VII e VIII a, VIII b e VIII d per il melù;

considerando che, per assicurare un migliore sfruttamento delle popolazioni di eglefino che si trovano nelle zone V b (zona CE), VI, XII e XIV, occorre limitare le catture nelle zone V b e VI a;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è necessario stabilire restrizioni stagionali per talune attività di pesca nel Firth of Clyde e nel Mare d'Irlanda per limitare la pesca dell'aringa;

considerando che le catture di talune specie pelagiche possono essere effettuate con reti aventi maglie che derogano alla normativa comunitaria; che nuovi studi sono attualmente in corso per valutare le conseguenze dei pesci impigliati sulla selettività nella pesca delle suddette specie pelagiche nelle regioni 1 e 2; che questi nuovi elementi possono fruire ad una nuova definizione di questo tipo di pesca e che è opportuno prorogare l'applicazione delle condizioni di pesca fissate dal regolamento (CEE) n. 2120/92 (1);

considerando che le catture di gamberi boreali (Pandalus spp. escluso Pandalus montagui) possono essere effettuate con reti aventi maglie che derogano alla normativa comunitaria; che è opportuno portare a termine alcune analisi scientifiche in corso sugli effetti delle nuove disposizioni relative alle dimensioni delle maglie per quanto concerne le perdite di gamberi della dimensione autorizzata e che pertanto è opportuno prorogare l'applicazione delle condizioni di pesca fissate dal regolamento (CEE) n. 2120/92;

considerando che le catture di merlano possono essere effettuate con reti aventi una dimensione delle maglie che deroga alla normativa comunitaria e che è opportuno prorogare l'applicazione delle condizioni di pesca fissate dal regolamento (CEE) n. 2120/92, conformemente al parere emesso dal comitato scientifico e tecnico della pesca, onde acquisire più ampia esperienza sugli effetti negli stock interessati da questo tipo di pesca e per poter così valutare la redditività di una pesca orientata verso il merlano nelle regioni 1 e 2 alle condizioni fissate;

considerando che la situazione di più stock bentonici, segnatamente di eglefino e di merluzzo bianco nella regione 2, è effettivamente o potenzialmente molto seria; che i TAC per questi stock sono inferiori ai quantitativi che possono essere catturati con la capacità di pesca di cui dispongono gli Stati membri; che alla luce dei pareri scientifici lo sforzo di pesca andrebbe ridotto del 30 % per quanto concerne gli stock di merluzzo bianco e di eglefino nel Mare del Nord e nelle acque a ovest della Scozia e di merluzzo bianco nello Skagerrak e nel Kattegat,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa, per il 1993 e per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale ammissibile di catture (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione tra gli Stati membri, nonché le condizioni specifiche cui è soggetta la pesca di queste popolazioni (1).

Ai fini del presente regolamento, lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi fino al punto più vicino della costa svedese.

Ai fini del presente regolamento, il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenoere al Capo Gniben Spids, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg Hoved a Kullen.

Ai fini del presente regolamento, il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM III a non inclusa nella delimitazione dello Skagerrak di cui al secondo comma.

Articolo 2

I TAC per le popolazioni o i gruppi di popolazioni ittiche cui si applica la normativa comunitaria, nonché la parte di queste catture disponibile per la Comunità, sono fissati per il 1993 come indicato nell'allegato I.

Articolo 3

Nell'allegato I figura la ripartizione tra gli Stati membri della parte disponibile per la Comunità dei TAC citati all'articolo 2.

Questa ripartizione è operata senza pregiudicare gli scambi effettuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 e dell'articolo 11 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2241/87 (2).

Articolo 4

Per quanto riguarda le popolazioni di aringhe del Mare del Nord e della Manica orientale, è possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % dei contingenti fissati per le divisioni CIEM IV c e VII d.

Per quanto concerne le popolazioni di naselli delle zone II a (zona CE) e IV (zona CE), gli Stati membri che dispongono di un contingente in tali zone possono, una volta esaurito il contingente, effettuare trasferimenti dalle zone V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV e dalla zona VIII a, b e d verso le zone II a (zona CE) e IV (zona CE).

Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Articolo 5

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare catture provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti TAC o contingenti, salvo nei seguenti casi:

i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità (parte della Comunità) non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se la parte della Comunità non è ancora esaurita, oppure iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 o a 40 mm nella regione 3, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3094/86 (3) e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco;

iv) per le aringhe, se le catture rientrano nei limiti di cui al paragrafo 2, oppure v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e le catture non sono suddivise, oppure vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche conformi al regolamento (CEE) n. 3094/86.

Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte disponibile per la Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne il caso di catture effettuate conformemente ai punti iii), iv), v) e vi).

2. In caso di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2, ad eccezione dello Skagerrak e del Kattegat, e a 40 mm nella regione 3, è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad altre specie, a meno che le catture non siano suddivise e che la percentuale di aringhe, mischiata alle sole catture di spratti, non superi in peso il 10 % del totale delle catture di aringhe e spratti frammisti.

In caso di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2, e a 40 mm nella regione 3, è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad altre specie, a meno che le catture non siano suddivise e che la percentuale di aringhe, mischiata ad altre specie, comprendenti o meno gli spratti, non superi in peso il 5 % del totale delle catture di aringhe e delle altre specie frammiste.

3. La determinazione della percentuale delle catture accessorie e la loro assegnazione sono effettuate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86.

Articolo 6

1. La pesca delle aringhe è vietata dal 1o luglio al 31 ottobre 1993 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- costa occidentale della Danimarca a 55°30′ di latitudine nord,

- 55°30′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,

- 57°00′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,

- costa occidentale della Danimarca a 57°00′ di latitudine nord.

2. La pesca delle aringhe è vietata nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base, fra 54°10′ e 54°45′ di latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 30 settembre 1993 e fra 55°30′ e 55°45′ latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 15 settembre 1993.

3. La pesca delle aringhe è vietata tutto l'anno nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) nella zona di mare compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53°20′ di latitudine nord e, a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man).

4. La pesca delle aringhe è vietata dal 21 settembre al 31 dicembre 1993 nelle parti del Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) delimitate dalle seguenti coordinate:

a) - costa orientale dell'Isola di Man a 54° 20′ di latitudine nord,

- 54°20′ di latitudine nord e 3°40′ di longitudine ovest,

- 53°50′ di latitudine nord e 3°50′ di longitudine ovest,

- 53°50′ di latitudine nord e 4°50′ di longitudine ovest,

- costa sud-occidentale dell'Isola di Man a 4°50′ di longitudine ovest,

b) - costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54°15′ di latitudine nord,

- 54°15′ di latitudine nord e 5°15′ di longitudine ovest,

- 53°50′ di latitudine nord e 5°50′ di longitudine ovest,

- costa orientale dell'Irlanda a 53°50′ di latitudine nord.

La pesca delle aringhe è vietata per tutto il 1993 nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge Mull of Logan, situato a 54°44′ di latitudine nord e 4°59′ di longitudine ovest, a Laggantalluch Head, situato a 54°41′ di latitudine nord e 4°58′ di longitudine ovest).

5. In deroga al paragrafo 4, i pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, immatricolati nei porti situati sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53°00′ e 55°00′ di latitudine nord, possono pescare le aringhe nella zona vietata definita nel paragrafo 4, lettera b). Il solo metodo di pesca autorizzato è quello con resti da posta derivanti con maglie di dimensioni non inferiori a 54 mm.

6. La pesca delle aringhe è vietata, nella zona di mare situata a nord-est della linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point, dal 1o gennaio al 30 aprile 1993.

7. Le zone e i periodi descritti in questo articolo possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 7

Per la pesca dello sgombro, dello spratto e dell'aringa, l'uso di reti a strascico e di ciancioli è vietato nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica e nel Kattegat dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica.

Articolo 8

Il melù, il sugarello e l'acciuga sono considerati specie non bentoniche.

Articolo 9

Le note a piè di pagina (11), (12) e (13) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio sono sostituite dalle note seguenti:

«(11) Fino al 31 dicembre 1993, è autorizzato l'uso di reti aventi maglie di dimensioni pari a 32 mm.

(12) Fino al 31 dicembre 1993, è autorizzato l'uso di reti aventi maglie di dimensioni pari a 30 mm.

(13) Tutte le condizioni relative a questo tipo di pesca sono valide fino al 31 dicembre 1993.»

Articolo 10

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86, alle voci «Regione 2» zona geografica «tutta la regione escluso il settore di pesca del merluzzo norvegese», la percentuale massima di specie protette è del 15 %, di cui non oltre il 5 % di merluzzo bianco e di eglefino.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1992.

Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.

(4) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.

(1) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 3.

(1) La delimitazione delle zone CIEM e delle zone COPACE citate nel presente regolamento è descritta rispettivamente nelle comunicazioni della Commissione 85/C 347/05 (GU n. C 347 del 31. 12. 1985, pag. 14) e 85/C 335/02 (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2).

(2) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).

(3) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1).