31992R3886

Regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89

Gazzetta ufficiale n. L 391 del 31/12/1992 pag. 0020 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0091


REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafi 6 e 8, l'articolo 4 e, paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, l'articolo 4 i, paragrafo 4, e l'articolo 4 k, paragrafo 2,

considerando che i regimi di premi di cui agli articoli da 4 a a 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 (3), con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in appresso denominato « sistema integrato »; che è quindi opportuno che il presente regolamento si limiti a disciplinare gli aspetti non ancora regolati in modo orizzontale nell'ambito del sistema integrato;

considerando che il documento amministrativo previsto dall'articolo 4 b, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 per la gestione del premio speciale deve di norma essere definito e predisposto a livello nazionale; che per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri devono essere ammesse diverse varianti dei documenti amministrativi; che per seguire in modo affidabile gli spostamenti di un animale spedito da uno Stato membro ad un altro è necessario che il documento amministrativo di scambio all'uopo rilasciato sia uniforme per tutta la Comunità;

considerando che occorre precisare che la concessione del premio speciale è subordinata al rispetto delle disposizioni riguardanti i documenti amministrativi e l'identificazione degli animali; che, conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali interessati da tali elementi non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia d'età; che con riguardo al premio di destagionalizzazione occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio;

considerando che l'esperienza acquisita suggerisce di mantenere invariati rispetto al regime precedente i periodi di concessione del premio speciale al momento della macellazione; che per tener conto del nuovo elemento rappresentato dalle due fasce d'età è tuttavia necessario prevedere due distinte opzioni in materia di concessione; che la scelta dell'opzione A presuppone una struttura di produzione stabile, in particolare per quanto attiene alla presenza degli animali presso chi li detiene; che gli aspetti peculiari di ciascuna delle due opzioni rende necessario ed opportuno derogare a talune disposizioni applicabili al regime generale;

considerando che gli specifici problemi di controllo determinati dal fatto che le domande vengono presentate dopo la fine del periodo di detenzione esigono l'introduzione di speciali misure precauzionali riguardanti, tra l'altro, una dichiarazione preventiva di partecipazione, esigenze complementari circa il contenuto della domanda e gli elementi di prova da accludervi, ed obblighi particolari di registrazione degli animali;

considerando che le condizioni di concessione del premio di destagionalizzazione devono venir previste in modo da rendere integralmente operativo il pertinente regime a partire dal 1993, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 c, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4 d, paragrafo 8, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, dev'essere precisata la nozione di vacca nutrice; che a tale riguardo è opportuno fare riferimento alle stesse razze interessate dal regime precedente, eccezion fatta per due razza che sinora non sono state prese in considerazione ai fini della definizione di vacca nutrice; che è inoltre appropriato continuare ad applicare, per gli aspetti fondamentali, le norme di gestione già in vigore per il precedente regime del premio per vacca nutrice, in particolare per quanto riguarda la resa lattiera media e il premio nazionale complementare;

considerando che per mettere in atto il regime dei massimali individuali instaurato dai nuovi articoli del regolamento (CEE) n. 805/68 occorre precisare le norme per la determinazione e la comunicazione ai produttori di detti massimali; che è inoltre necessario definire alcuni termini affinché le pertinenti disposizioni possano essere applicate;

considerando che è opportuno, tenuto conto dell'effetto regolatore che il regime dei massimali individuali esercita sul mercato, prevedere la cessione alla riserva nazionale dei diritti al premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal rispettivo titolare; che è altresì opportuno adottare misure adeguate per garantire che i diritti assegnati a titolo gratuito e provenienti dalla riserva nazionale siano utilizzati dai beneficiari unicamente per i fini previsti;

considerando che l'applicazione uniforme delle disposizioni concernenti il trasferimento e la cessione temporanea di diritti presuppone la definizione di alcune norme amministrative; che, per evitare un carico di lavoro amministrativo supplementare, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il numero minimo di diritti che possono essere trasferiti e ceduti temporaneamente, tenendo conto naturalmente della situazione specifica dei piccoli produttori; che tali norme devono inoltre impedire che venga trasgredito l'obbligo, di cui all'articolo 4 e, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, di cedere alla riserva nazionale, ogni qualvolta vi sia trasferimento di diritto senza trasferimento dell'azienda, una determinata percentuale dei diritti trasferiti; che occorre altresì disporre che la cessione temporanea sia limitata nel tempo onde evitare l'elusione delle norme relative ai trasferimenti;

considerando che va assimilato ad un trasferimento dell'azienda il caso particolare di un produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che trasferisce tutti i suoi diritti ad un altro produttore mettendo fine alla sua attività;

considerando che l'applicazione di un sistema amministrativo di trasferimento in cui tutti i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda vengano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale implica la definizione di un quadro giuridico, onde salvaguardare la coerenza economica rispetto al sistema del trasferimento diretto dei diritti tra produttori; che è opportuno in particolare predisporre criteri oggettivi per determinare l'importo che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito diritti, nonché l'importo che deve versare il produttore che riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale;

considerando che la possibilità di scegliere come campagna di riferimento quella del 1990 o quella del 1991 comporta problemi di transizione che devono essere risolti; che, pur avendo cura che il numero totale di diritti esistenti non venga aumentato al di là del numero di diritti acquisiti e/o potenziali corrispondenti alla campagna di riferimento prescelta, è necessario prevedere l'attribuzione iniziale di diritti a taluni produttori che si trovano in situazioni specifiche; che, per tener conto delle circostanze eccezionali a seguito delle quali un produttore non ha chiesto il premio per la campagna o le campagne successive alla campagna di riferimento pur avendo ottenuto il premio per quest'ultima, è necessario prevedere la possibilità per tale produttore di ricevere diritti dalla riserva nazionale; che inoltre, conformemente al principio del legittimo affidamento, è necessario prevedere, sotto forma di attribuzione di diritti supplementari, una compensazione al produttore il cui massimale individuale non raggiunga il livello normale a causa della partecipazione ad un programma comunitario di estensivizzazione;

considerando che le isole Canarie sono soggette soltanto dal 1o luglio 1992 alle disposizioni della politica agraria comune, in particolare a quelle del regime del premio per vacca nutrice; che per tale motivo i massimali individuali dei produttori situati in questo territorio non possono essere fissati basandosi sui premi concessi per la campagna di riferimento; che tuttavia, per restare quanto più possibile vicini alla situazione economica della campagna di riferimento, è opportuno fissare i massimali individuali sulla base ed entro il limite del numero di capi censiti in tale territorio nella campagna di riferimento e tenendo conto dei premi concessi ai produttori per la campagna 1992;

considerando che il passaggio dal regime esistente quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 2066/92 al regime dei massimali individuali può determinare, in taluni Stati membri, problemi particolari connessi ai trasferimenti dei diritti al premio da parte dei produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle aziende rispettive; che occorre disporre, per il corretto funzionamento del mercato, che tali Stati membri adottino le misure opportune per risolvere questi problemi, sempre nel rispetto del vincolo esistente tra produttore e diritti al premio quale risulta dal regime istituito dagli articoli 4 d, 4 e e 4 f del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che è necessario determinare il metodo di calcolo del coefficiente di densità; che per semplificare l'applicazione pratica di detto coefficiente è d'uopo stabilire una data fissa per la determinazione del quantitativo di latte di riferimento;

considerando che i regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice assumono l'anno civile quale periodo di riferimento; che è quindi necessario stabilire la data che determina l'imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dei regimi summenzionati; che per garantire una gestione efficace e coerente è opportuno scegliere a tal fine la data di presentazione della domanda;

considerando che per l'applicazione del premio di trasformazione, vanno precisati alcuni termini e le modalità relative alla presentazione delle domande; che per consentire un controllo efficace ed agevole ad un tempo delle operazioni di trasformazione, occorre offrire agli Stati membri la facoltà di designare gli stabilimenti ammessi e di specificare i giorni di trasformazione;

considerando che bisogna evitare che il regime di premio di trasformazione dia luogo ad abusi; che a tale scopo vanno definite le condizioni per la concessione del premio in parola, precisando che sono tra l'altro esclusi dal beneficio dello stesso gli animali importati e quelli che presentano anomalie; che occorre altresì specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo;

considerando che per poter controllare le misure adottate nell'ambito della riforma dei regimi di premi nel settore delle carni bovine, la Commissione dev'essere esaurientemente informata in merito alle misure d'attuazione introdotte dagli Stati membri e ai risultati quantitativi dell'applicazione di detti regimi; che è quindi necessario imporre agli Stati membri una serie di obblighi in materia di comunicazione delle informazioni;

considerando che il passaggio dai preesistenti regimi di premio a quelli nuovi pone agli Stati membri numerosi problemi amministrativi e pratici; che per agevolare detto passaggio è il caso di introdurre alcune disposizioni transitorie; che appare segnatamente opportuno non escludere completamente dalla possibilità di beneficiare del premio di cui all'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68 i bovini maschi che abbiano già beneficiato del premio speciale in applicazione del precedente regime; che è parimenti indicato ammettere una certa elasticità per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli animali, tenuto conto del fatto che i pertinenti meccanismi previsti dal sistema integrato saranno operativi soltanto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che ai fini dell'applicazione del massimale regionale nelle isole Canarie, è d'uopo prevedere disposizioni analoghe a quelle decise con riguardo al massimale individuale nel quadro del premio per vacca nutrice;

considerando che la nuova definizione di vacca nutrice esclude dal beneficio del premio alcune razze che erano invece precedentemente ammesse; che per evitare che i produttori interessati vengano indebitamente penalizzati e per favorire la conversione delle loro mandrie è opportuno continuare ad ammettere le razze di cui trattasi al beneficio del premio per un periodo transitorio comprendente le campagne 1993 e 1994, disciplinando tuttavia severamente tale deroga;

considerando che è d'uopo abrogare i regolamenti (CEE) n. 1244/82 (4) e (CEE) n. 714/89 (5);

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti agli articoli 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i, 4 j e 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (in appresso denominato « sistema integrato »), istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92. CAPITOLO I PREMIO SPECIALE [articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68] Sezione 1 Regime generale

Articolo 2

Domanda (6)

1. A complemento di quanto prescritto in relazione al sistema integrato, ogni domanda di aiuto « animali » (in appresso denominato « domanda ») deve precisare:

a) il numero di animali, ripartito per fascia di età,

b) i documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2. Possono formare oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data d'inizio del periodo di detenzione all'azienda abbiano:

- non meno di 8 mesi e non più di 20 mesi per la prima fascia di età,

- non meno di 21 mesi per la seconda fascia di età.

Articolo 3

Documenti amministrativi

1. Gli Stati membri dispongono che, al più tardi a partire dalla prima domanda di premio, ogni animale sia provvisto di un documento amministrativo nazionale, inteso a garantire che venga concesso un solo premio per singolo capo e per singola fascia di età.

2. Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale consista:

- in un documento che accompagna ogni singolo animale;

- in un registro tenuto dal produttore, contenente tutti i dati previsti per il documenti amministrativo, a condizione che, a partire dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso produttore fino alla loro immissione sul mercato a fini di macellazione;

- in un registro tenuto all'autorità centrale, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro (o la regione di uno Stato membro) che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e faccia obbligo ai produttori di apporre su ogni capo controllato un contrassegno indelebile (perforazione dell'orecchio).

Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una di tali possibilità ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le norme di applicazione da essi adottate al riguardo. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, soltanto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate come regioni di uno Stato membro.

3. Per ogni animale avente diritto al premio che forma oggetto di scambio intracomunitario, lo Stato membro di provenienza rilascia, dietro richiesta da presentare prima della transazione, un apposito documento amministrativo, il cui modello è riprodotto nell'allegato I. In base al documento amministrativo di scambio, lo Stato membro destinatario rilascia, su richiesta, un documento amministrativo nazionale.

Tuttavia, qualora il documento amministrativo nazionale di uno Stato membro corrisponda pienamente al summenzionato modello, esso può essere utilizzato direttamente come documento amministrativo di scambio, sempreché quesa denominazione figuri nel titolo del documento stesso.

4. Gli Stati membri collaborano tra loro per controllare nel modo più efficace l'autenticità dei documenti amministrativi di scambio presentati.

Articolo 4

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione ha una durata di due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare al produttore la facoltà di stabilire altre date iniziali, sempreché non distino più di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 5

Massimale regionale

1. Se applicando la riduzione proporzionale per determinare il numero di animali aventi diritto al premio si ottiene come risultato un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio; a tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 1993:

- le regioni determinate,

- il numero di bovini maschi per regione che costituisce il massimale regionale;

b) entro il 30 giugno di ogni anno civile, il numero degli animali - ripartiti per fascia di età - per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale regionale, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente.

Articolo 6

Massimale individuale

Prima di assegnare i massimali individuali, gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, indicando i criteri che intendono applicare in proposito.

Articolo 7

Concessione del premio

1. Per la concessione del premio vengono presi in considerazione soltanto gli animali:

- provvisti del rispettivo documento amministrativo nazionale e

- debitamente identificati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

2. Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione o del coefficiente di densità o della riduzione proporzionale di cui all'articolo 4 b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono considerati alla stregua di animali che hanno ottenuto il premio. Sezione 2 Concessione del premio alla macellazione [articolo 4 b, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68]

Articolo 8

Opzioni in materia di concessione

1. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione degli animali o della loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione, secondo una delle opzioni seguenti:

- concessione per la prima fascia di età e concessione congiunta per entrambe le fasce di età, sempreché la rispettiva struttura di produzione lo consenta (opzione A), oppure

- concessione soltanto per la seconda fascia di età (opzione B).

2. Gli Stati membri che abbiano fatto uso di una delle due possibilità di cui al paragrafo 1, dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3. In deroga al disposto degli articoli 2, 3 e 4, in caso di ricorso ad una delle due possibilità di cui al paragrafo 1, la concessione del premio è subordinata all'osservanza delle disposizioni sotto riportate.

Articolo 9

Dichiarazione di partecipazione

Per poter fruire del premio per un determinato anno civile, ogni produttore presenta, anteriormente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione, nella quale devono figurare:

- nome e indirizzo del produttore medesimo,

- un'indicazione approssimativa del numero di animali per il quale egli intende chiedere il premio per l'anno civile in questione.

Articolo 10

Domanda

1. La domanda di aiuto « animali » dev'essere presentata entro e non oltre 30 giorni dopo la macellazione dell'animale o la sua prima immissione sul mercato. In caso di spedizione dell'animale verso un altro Stato membro o di sua esportazione verso un paese terzo, la domanda deve essere presentata prima che l'animale stesso lasci il territorio dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dal produttore; in questo caso, la domanda dovrà recare nome e indirizzo del produttore ammissibile al premio.

2. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda deve contenere:

a) se presentata dopo la macellazione, un attestato del macello recante:

- nome e indirizzo del macello stesso,

- data di macellazione, nonché numeri d'identificazione e numeri di macellazione degli animali,

- una dichiarazione in cui si certifica che il peso della carcassa è pari o superiore a 200 kg.

Lo Stato membro verifica l'esattezza degli attestati mediante controlli regolari e non preannunciati;

b) se presentata dopo la prima immissione sul mercato:

- nome e indirizzo dell'acquirente,

- numeri d'identificazione degli animali,

- una dichiarazione in cui si certifica che il peso vivo dell'animale è pari o superiore a 370 kg;

c) se presentata dopo la spedizione verso un altro Stato membro o l'esportazione verso un paese terzo:

- nome e indirizzo dello speditore o dell'esportatore,

- numeri d'identificazione degli animali,

- una dichiarazione in cui si certifica che l'animale ha compiuto almeno dieci mesi di età.

Fatto salvo l'articolo 15, lettera a), la domanda deve essere corredata del documento amministrativo nazionale.

3. In caso di spedizione dell'animale verso un altro Stato membro o di sua esportazione verso un paese terzo, la prova di avvenuta spedizione o esportazione di cui all'articolo 13 dev'essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data di uscita dell'animale stesso dal territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Macellazione

In caso di concessione del premio alla prima immissione sul mercato, gli animali devono essere macellati entro 15 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato.

Gli Stati membri si accertano che tale disposizione venga rispettata.

Articolo 12

Peso e presentazione della carcassa

1. Il peso della carcassa viene determinato in base ad una carcassa conforme ai requisiti definiti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione (7).

Se la presentazione della carcassa non risponde a tali requisiti, si applicano i coefficienti correttivi precisati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione (8).

2. Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato.

In tal caso, il peso della carcassa è considerato superiore a 200 kg, se il peso vivo dell'animale macellato era superiore a 370 kg.

Articolo 13

Spedizione o esportazione

1. In caso di spedizione di un animale verso un altro Stato membro, la prova della transazione viene fornita con una dichiarazione dello speditore indicante la destinazione dell'animale stesso.

2. In caso di esportazione di un animale verso un paese terzo, la prova di uscita dal territorio doganale della Comunità viene fornita secondo le stesse modalità valide per la restituzione all'esportazione.

Articolo 14

Registro

Fermo restando quanto previsto nell'ambito del sistema integrato, ogni bovino maschio presente all'azienda dev'essere iscritto con il proprio numero d'identificazione nel registro del produttore al più tardi il terzo giorno successivo all'arrivo dell'animale nell'azienda.

Articolo 15

Opzione A

Qualora si ricorra all'opzione A:

a) gli Stati membri possono sospendere l'applicazione del documento amministrativo nazionale; in tal caso, prendono provvedimenti onde evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che formino oggetto di scambio intracomunitario;

b) gli Stati membri prevedono la concessione del premio per la seconda fascia di età in favore degli animali che formino oggetto di scambio intracomunitario dopo aver compiuto 19 mesi di età;

c) il periodo di detenzione:

- è di due mesi prima della prima immissione sul mercato, nel caso di animali per i quali sia stata presentata domanda di premio per la prima fascia di età,

- è di quattro mesi a partire dal primo giorno del ventesimo mese di vita, nel caso di animali per i quali sia stata presentata domanda congiunta di premio per le due fasce di età;

d) per calcolare il coefficiente di densità, ogni animale oggetto di domanda congiunta per le due fasce di età viene conteggiato due volte.

Articolo 16

Opzione B

Qualora si ricorra all'opzione B, il periodo di detenzione è di due mesi a partire, al più presto, dal primo giorno del ventiduesimo mese di vita degli animali in questione.

Articolo 17

Concessione e versamento del premio

Il premio è concesso e versato al produttore che ha presentato la relativa domanda o il cui nome figura nella medesima.

Articolo 18

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile in causa, l'opzione prescelta e le relative modalità. CAPITOLO II PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE [articolo 4 c del regolamento (CEE) n. 805/68]

Articolo 19

Applicazione del premio

Al più tardi il 1o luglio di ogni anno civile, la Commissione decide in quali Stati membri il premio di destagionalizzazione possa venir concesso per l'anno civile successivo. Per quanto riguarda l'anno civile 1993, la Commissione decide entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 20

Diritto al premio

1. Il premio può essere concesso soltanto per i bovini che abbiano già ottenuto il premio speciale in uno Stato membro in cui vige il premio di destagionalizzazione - in virtù dell'ex articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 o dell'articolo 4 b del medesimo - e che vengano macellati in uno Stato membro in cui vige parimenti il premio di destagionalizzazione.

2. Può fruire del premio soltanto il produttore che ha detenuto per ultimo l'animale prima della macellazione.

Articolo 21

Domanda di premio

1. Il produttore presenta la domanda di premio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sua azienda.

2. Ogni domanda contiene un attestato del macello indicante:

a) nome e indirizzo del macello in cui sono stati macellati gli animali dichiarati,

b) numeri d'identificazione e di macellazione degli animali, nonché data di macellazione.

La domanda è corredata dei documenti amministrativi nazionali, tranne per gli animali che abbiano ottenuto il premio speciale esclusivamente in virtù dell'ex articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.

Gli Stati membri provvedono a verificare l'effettiva concessione del premio speciale e accertano l'esattezza degli attestati di cui sopra mediante controlli regolari e non preannunciati. CAPITOLO III PREMIO PER VACCA NUTRICE [articolo 4 d del regolamento (CEE) n. 805/68] Sezione 1 Regime generale

Articolo 22

Vacche ad orientamento carneo

Le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato II del presente regolamento non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento carneo ai sensi dell'articolo 4 a, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 23

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di sei mesi, menzionato all'articolo 4 d, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 24

Domanda

1. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, qualora il premio venga richiesto in base all'articolo 4 d, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, la domanda di aiuto « animali » (denominata in appresso « domanda ») deve recare:

a) una dichiarazione indicante il quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore all'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione. Se tale quantitativo non è noto alla data di presentazione della domanda, esso viene comunicato all'autorità competente non appena possibile;

b) un impegno del produttore a non aumentare il suo quantitativo di riferimento individuale oltre il massimale regolamentare, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), le domande possono essere presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Articolo 25

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato III del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare per questo calcolo un documento da essi riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera del produttore.

Articolo 26

Premio nazionale complementare

1. Può essere concesso un premio nazionale complementare soltanto:

- al produttore che fruisca per lo stesso anno civile del premio comunitario per vacca nutrice,

- e limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare di questo premio.

2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari, per quanto riguarda la concessione del premio complementare, informandone tempestivamente la Commissione prima di metterle in vigore. Sezione 2 Massimale individuale, riserve, trasferimenti [articoli 4 d, 4 e e 4 f del regolamento (CEE) n. 805/68]

Articolo 27

Massimale individuale

1. Gli Stati membri fissano per ogni produttore un massimale individuale, secondo le modalità e condizioni definite all'articolo 4 d, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. A tal fine, si tiene conto del numero di vacche nutrici ammesse al beneficio del premio per il periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1244/82 iniziato nell'anno di riferimento prescelto.

3. L'entità del massimale individuale viene comunicata ad ogni produttore non appena possibile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1993. Qualora il numero di premi da versare per l'anno di riferimento non sia ancora definitivamente fissato a causa di un disaccordo tra il produttore e l'autorità competente, può venir comunicato un massimale individuale provvisorio.

4. Se un produttore, essendo stato escluso dal beneficio del premio in seguito all'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1244/82, non ha chiesto il premio:

- per l'anno di riferimento, si considera che egli abbia fruito del premio per il numero di animali ammissibili constatato all'atto del controllo che ha dato luogo all'applicazione della disposizione suddetta;

- per uno degli anni successivi all'anno di riferimento, sino al 1992 incluso, si considera che egli abbia fatto domanda per il numero di animali ammissibili constatato all'atto del controllo che ha dato luogo all'applicazione della disposizione suddetta.

Articolo 28

Definizioni

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 d, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- per « l'anno di riferimento più vicino » si intende l'anno di riferimento, più vicino sia all'anno di riferimento prescelto, sia all'anno 1993, durante il quale non esistevano le circostanze in causa;

- possono essere considerate « circostanze naturali » le circostanze che hanno dato luogo all'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1244/82, nonché le circostanze sotto esposte, a condizione che queste ultime si siano verificate prima della presentazione della domanda o anteriormente al termine di presentazione delle domande di premio per l'anno di riferimento e che siano riconosciute dall'autorità competente:

- una grave catastrofe naturale che abbia danneggiato seriamente l'azienda del produttore;

- la distruzione accidentale delle risorse foraggere o dei fabbricati del produttore destinati all'allevamento della sua mandria di vacche nutrici;

- una epizoozia che abbia reso necessario l'abbattimento di almeno la metà della mandria di vacche nutrici del produttore.

Articolo 29

Comunicazioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 agosto 1993:

- la somma dei massimali individuali, ripartita per tipo di regione (svantaggiata e non svantaggiata), somma che la Commissione mette a raffronto con il totale dei premi concessi in base alle domande ritenute ammissibili per l'anno di riferimento;

- il numero di diritti supplementari al premio accordati ai produttori in virtù dell'articolo 4 d, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, precisando il tipo di circostanze naturali in causa.

Articolo 30

Riserve nazionali

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, la percentuale di riduzione approvata in applicazione dell'articolo 4 f, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. A decorrere dall'anno civile 1994, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- entro il 30 aprile di ogni anno civile, il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

- entro il 30 aprile di ogni civile, il numero di diritti al premio accordati, conformemente all'articolo 4 f, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, nel corso dell'anno civile precedente;

- entro il 30 aprile di ogni anno civile, il numero totale dei diritti al premio accordati nel corso dell'anno civile precedente ai produttori delle zone svantaggiate e provenienti dalla riserva addizionale.

Articolo 31

Zone svantaggiate

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 f, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 e delle disposizioni del presente regolamento, per « produttore di una zona svantaggiata » si intende un produttore di carni bovine:

- la cui azienda sia situata nelle zone definite a norma dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (9) oppure

- di cui almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata dell'azienda, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (10), si trovi nelle zone suddette e venga utilizzato per la produzione bovina.

Articolo 32

Diritti ottenuti gratuitamente

Qualora un produttore abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale:

a) egli non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi;

b) se egli non fa valere la totalità dei suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi, lo Stato membro ritira la media dei diritti non utilizzati in questi tre anni civili e li riversa nella riserva nazionale.

Articolo 33

Utilizzazione di diritti

Fatto salvo il disposto dell'articolo 32 e tranne casi eccezionali debitamente giustificati, se un produttore non ha utilizzato almeno il 50 % dei propori diritti durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno civile viene versata nella riserva nazionale.

Articolo 34

Trasferimento dei diritti e cessione temporanea

1. Il numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda è fissato a:

- 5 per i produttori che detengono più di 25 diritti;

- 3 per i produttori che detengono non meno di 10 e non più di 25 diritti.

Per i produttori che detengono meno di 10 diritti al premio, gli Stati membri possono fissare un numero minimo di diritti, che può variare secondo le loro strutture di produzione ma non deve essere superiore a 3.

2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notifica deve essere effettuata entro un termine che sarà fissato dallo Stato membro e, al più tardi, due mesi prima del giorno iniziale del periodo di presentazione delle domande stabilito da ciascuno Stato membro.

Per l'anno 1993 tale notifica è però effettuata entro la data stabilita dallo Stato membro.

3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e, per lo meno, il numero minimo di diritti di cui al paragrafo 1. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore deve utilizzare direttamente, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta, la cessione non è più valida. Tuttavia, per i produttori che aderiscono a programmi di estensivizzazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Articolo 35

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento e di cessione temporanea dei diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e, prima che abbia inizio il primo periodo da essi previsto per la presentazione delle domande di premio, comunicano ai produttori interessati il numero dei rispettivi diritti al premio.

Articolo 36

Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

Il produttore che utilizza solo terreni pubblici o collettivi e che decide di non utilizzarli più e di trasferire tutti i propri diritti ad un altro produttore è assimilato al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale produttore è assimilato al produttore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 37

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Se uno Stato membro prevede che il trasferimento dei diritti senza trasferimeto dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale, detto Stato membro applica disposizioni nazionali analoghe a quelle previste agli articoli da 33 a 37 del presente regolamento. In tal caso:

- gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;

- all'atto del trasferimento dei diritti al premio o della cessione temporanea qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto dopo relativa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro al produttore che effettua il trasferimento e/o la cessione, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro produttore acquista efficacia soltanto dopo relativa notifica a detto produttore da parte delle stesse autorità.

Inoltre, tali disposizioni devono prescrivere che, per la parte dei diritti non corrispondente a quella di cui all'articolo 4 e, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe derivato da un trasferimento diretto tra produttori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro di cui trattasi. Questo pagamento è pari a quello che verrà chiesto al produttore, il quale riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale.

Articolo 38

Disposizioni specifiche

1. Qualora dei produttori abbiano presentato domanda di premio per la prima volta per l'anno 1991 o 1992:

a) se hanno ereditato o rilevato l'azienda da un altro produttore che, dopo aver fruito del premio per l'anno di riferimento, abbia cessato la produzione bovina, ottengono i diritti al premio che quest'ultimo avrebbe ottenuto se avesse continuato a produrre fino al 1992. Ai fini dell'applicazione della presente lettera a), viene tenuto conto soltanto delle domande presentate per le aziende ereditate o rilevate;

b) se l'anno suddetto è direttamente successivo all'anno di riferimeto prescelto dallo Stato membro, quest'ultimo può accordare a tali produttori - oltre all'utilizzazione delle riserve di cui all'articolo 4 f, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68 - diritti al premio, a condizione che non ne fruiscano in virtù della lettera a). Tuttavia, il numero totale dei diritti così concessi in ciascuno Stato membro non può in alcun caso superare il totale dei diritti potenziali corrispondenti ai produttori che hanno ottenuto il premio per l'anno di riferimento ed hanno cessato la produzione senza successore od altra persona che abbia rilevato l'azienda nell'anno civile seugente, nonché ai produttori di cui al paragrafo 2. Qualora il numero dei diritti così concessi sia inferiore al numero dei suddetti diritti potenziali, la differenza può essere versata nella riserva nazionale.

2. I produttori che abbiano ottenuto il premio per l'anno di riferimento ma che, a motivo di circostanze eccezionali, non abbiano chiesto il premio per l'anno civile 1991 e/o 1992, pur continuando a produrre, possono, se del caso, ricevere diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale.

3. Al produttore che durante l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro abbia partecipato ad un programma di estensivizzazione della produzione a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (11) viene assegnato dietro sua richiesta, al termine della partecipazione a tale programma, un numero supplementare di diritti al premio pari alla differenza tra il numero dei premi versati per l'anno di riferimento e il numero dei premi versati per l'anno che precede quello in cui il produttore ha iniziato a partecipare al programma stesso. In questo caso:

a) il produttore non è autorizzato a trasferire o cedere temporaneamente i suoi diritti nei tre anni civili successivi;

b) qualora il produttore non faccia valere la totalità dei propri diritti nei tre anni civili successivi, lo Stato membro ritira e riversa nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati in questi tre anni.

4. Ai produttori insediati nel territorio delle isole Canarie che hanno chiesto il premio per la prima volta per l'anno civile 1992, sono attribuiti diritti al premio alle seguenti condizioni:

a) è fissato un massimale regionale corrispondente ai dati statistici che rappresentano il numero delle vacche nutrici presenti in tale territorio durante l'anno di riferimento scelto dalla Spagna, massimale che non può peraltro superare il limitie di 8 000 capi;

b) nel limite del suddetto massimale regionale è fissato un massimale individuale per produttore, tenendo conto sia del numero di capi per i quali il premio è stato concesso per l'anno civile 1992, sia degli elementi correttori indicati all'articolo 4 d, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissone, entro il 30 aprile 1993, le disposizioni nazionali d'applicazione, nonché il numero dei diritti al premio accordati in virtù dei paragrafi da 1 a4.

6. Le domande presentate per l'anno 1993 per un numero di animali che oltrepassa il massimale individuale stabilito conformemente all'articolo 27, paragrafo 1 del presente regolamento verranno ridotte al numero corrispondente a detto massimale.

Articolo 39

Problemi particolari

Se necessario, gli Stati membri adottano le opportune misure transitorie per trovare soluzioni eque ai problemi che potrebbero insorgere nei rapporti contrattuali esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tra produttori non proprietari di tutti i terreni che utilizzano ed i proprietari dei terreni stessi, in caso di trasferimeto del diritto al premio o nell'eventualità di altre azioni aventi il medesimo effetto. Siffatte misure possono essere adottate soltanto per risolvere le difficoltà eventualmente provocate dall'introduzione di un regime di diritto al premio vincolato al produttore e, in ogni caso, devono rispettare i principi che regolano questo vincolo.

Articolo 40

Diritti parziali

1. Se il risultato dei calcoli da effettuare in sede di applicazione delle norme della presente sezione non è un numero intero, il valore di cui viene tenuto conto si arresta al primo decimale.

2. Se l'applicazione delle norme della presente azione fa sorgere diritti parziali al premio presso un produttore o presso la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

3. Se un produttore detiene un diritto parziale, viene concessa in virtù di questo diritto parziale soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AL PREMIO SPECIALE E AL PREMIO PER VACCA NUTRICE

Articolo 41

Domanda

1. Gli Stati membri possono disporre, per motivi amministrativi, che la domanda verta su un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

2. Gli Stati membri possono stabilire:

a) periodi e date per la presentazione delle domande di premio,

b) il numero di domande che un produttore può presentare per singolo regime di premi e per singolo anno civile.

Articolo 42

Coefficiente di densità

1. Per ogni produttore che, per lo stesso anno civile, presenti:

- una domanda di aiuto « superfici » ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92

- ed almeno una domanda di premio speciale o di premio per vacca nutrice,

le autorità competenti stabiliscono il numero di UBS corrispondente al numero di animali per il quale può essere concesso un premio, correlativamente alla superficie foraggera aziendale.

2. Il numero di capi preso in considerazione ai fini dell'applicazione del limite di 15 UBA viene calcolato conformemente all'articolo 4g, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. Per calcolare il coefficiente di densità:

a) si tiene conto del quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore all'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia durante l'anno civile in causa;

b) si provvede a determinare, a norma dell'articolo 25 del presente regolamento, il numero di vacche lattiere necessario per produrre tale quantitativo di riferimento.

4. Per calcolare il numero degli animali che possono beneficiare di un premio:

a) il numero di ettari determinato in base alle regole prescritte nell'ambito del sistema integrato viene moltiplicato per il coefficiente di densità applicabile durante l'anno civile in causa;

b) dal risultato di questa moltiplicazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di vacche lattiere necessario per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore;

c) dal risultato di tale operazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di ovini e/o caprini per il quale è stata presentata domanda di premio.

Per l'applicazione della tabella di conversione riprodotta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (12), una vacca lattiera corrisponde a 1,0 UBA.

Il valore finale così ottenuto corrisponde al numero massimo di UBA per il quale possono essere concessi il premio speciale ed il premio per vacca nutrice.

5. Gli Stati membri comunicano ad ogni produttore interessato il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso un premio.

Articolo 43

Importo complementare

1. Le autorità competenti procedono all'identificazione dei produttori che, per un determinato anno civile, fruiscono del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice e per la cui azienda è stato constatato, per lo stesso anno civile, un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/ha.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, i riproduttori esentati dall'applicazione del coefficiente di densità per effetto del limite di 15 UBA possono fruire dell'importo complementare, a condizione di aver presentato una domanda di aiuto « superfici », conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

3. Gli importi complementari sono versati ai produttori aventi diritto unitamente agli importi dovuti a titolo di pagamento definitivo del premio.

Articolo 44

Versamento di anticipi

1. In base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa al produttore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale o del premio per vacca nutrice.

L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 1o novembre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio.

2. Il pagamento definitivo del premio verte su un ammontare pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio cui il produttore ha diritto.

Articolo 45

Anno d'imputazione

Il fatto generatore per determinare l'anno d'imputazione degli animali oggetto dei regimi di premi ed il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità è rappresentato dalla data di presentazione della domanda.

CAPITOLO V

PREMIO DI TRASFORMAZIONE

[articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68]

Articolo 46

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si intende per:

- « operatore »: il produttore o qualunque altra persona fisica o giuridica che esercita attività commerciali nel settore dei bovini vivi e che è iscritto in un registro pubblico dello Stato membro interessato dalla misura in oggetto, nel cui territorio si trova la sua sede sociale;

- « trasformazione »: la macellazione di un animale ai fini dell'utilizzazione dei prodotti così ottenuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto V della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (13);

- « razza lattiera »: una delle razze elencate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 47

Domanda di premio

1. La domanda di premio dev'essere presentata dall'operatore all'autorità competente al più tardi tre giorni prima della trasformazione dell'animale.

2. Ogni domanda deve indicare:

a) il numero degli animali di cui è prevista la trasformazione,

b) il centro ed il giorno previsti per la trasformazione degli animali dichiarati,

c) che gli animali sono nati nella Comunità.

Articolo 48

Condizioni di trasformazione

1. La trasformazione di un animale intesa all'ottenimeto del premio può aver luogo soltanto in un centro di trasformazione, riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio esso è situato.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire i giorni in cui gli animali oggetto di domanda di premio possono essere presentati e trasformati nei centri suddetti.

Articolo 49

Concessione del premio, controllo

1. Salvo causa di forza maggiore, la concessione del premio è subordinata alla condizione che ogni animale per il quale è stata inoltrata una domanda:

- sia conforme a quanto disposto dall'articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68;

- sia nato nella Comunità;

- venga presentato in uno stato generale che non denoti la presenza di anomalie sul piano sanitario o di malformazioni;

- venga trasformato nel centro di trasformazione precisato nella domanda stessa e alla data ivi indicata; tuttavia, nei casi di forza maggiore, il premio è concesso a condizione che, entro i dieci giorni successivi all'evento di cui trattasi, l'operatore dimostri all'autorità competente che l'animale è stato trasformato in un centro di trasformazione riconosciuto e prima di superare l'età di 10 giorni.

2. Nei giorni stabiliti per la presentazione e la trasformazione degli animali, ogni Stato membro procede, nei centri di trasformazoine, a un controllo materiale permanente, inteso a verificare l'osservanza delle condizioni prescritte per l'erogazione del premio. Per ogni animale controllato i controlli effettuati danno luogo alla stesura di un verbale.

3. Qualora si constati che il numero di animali indicato nella domanda è superiore a quello degli animali presentati al centro di trasformazione, il premio è concesso per il numero degli animali presentati, diminuito della differenza rilevata.

Articolo 50

Versamento del premio

I premi per gli animali trasformati nel corso di un mese vengono versati in un'unica soluzione entro un termine massimo di due mesi dalla fine del mese in causa.

Articolo 51

Pagamento indebito

In caso di pagamento indebito del premio, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito del sistema integrato (14) in materia di ripetizione dell'indebito.

Articolo 52

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate per istituire il regime di premi di trasformazione.

2. Gli Stati membri che decidono di non applicare il premio ne informano la Commissione al più tardi un mese in anticipo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- i centri di trasformazione da essi riconosciuti, nonché gli eventuali ritiri del riconoscimento,

- ogni mercoledì, il numero di animali per i quali è stato chiesto il premio nella settimana precedente. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53

Conversione in moneta nazionale

La conversione degli importi dei premi in moneta nazionale viene effettuata:

a) per i premi di destagionalizzazione e di trasformazione, secondo il tasso di conversione agricolo applicabile il 1o gennaio dell'anno civile in cui l'animale è stato macellato;

b) per gli altri premi e per l'importo complementare, secondo il tasso di conversione agricolo applicabile il 1o gennaio dell'anno civile per il quale è concesso il premio e/o l'importo in questione.

Articolo 54

Nuovi Laender tedeschi

In sede di applicazione dell'articolo 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68, la Germania terrà conto delle strutture agrarie esistenti nei nuovi Laender, nonché dell'evoluzione prevedibile delle rispettive strutture di produzione agricola.

Articolo 55

Misure d'applicazione nazionali

Gli Stati membri adottano tutte le altre misure utili per la corretta applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 56

Comunicazioni

1. A decorrere dal 1994, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente:

- il numero dei bovini maschi per i quali sono state accolte domande di premio speciale, ripartendo tale numero per fascia di età e segnalando l'eventuale concessione dell'importo complementare previsto per le aziende il cui coefficiente di densità è inferiore a 1,4 UBA/ha;

- il numero delle vacche nutrici per le quali sono state accolte domande di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo 4 d, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 e segnalando l'eventuale concessione dell'importo complementare previsto per le aziende il cui coefficiente di densità è inferiore a 1,4 UBA/ha.

2. A decorrere dal 1993, entro il 1o agosto di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero degli animali per i quali sono state accolte domande di premio di destagionalizzazione.

Articolo 57

Passaggio al nuovo regime di premio speciale

1. Gli animali per i quali è stato corrisposto un premio speciale in virtù dell'ex articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 non sono ammissibili, per la prima fascia di età, al premio speciale di cui all'articolo 4 b del medesimo regolamento.

2. Gli Stati membri che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68, decidono di passare dal retgime generale di premio speciale al regime di premio concesso alla macellazione degli animali o alla loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione, o viceversa, possono, per le domande presentate fino al 31 marzo 1993 al più tardi, applicare parallelamente entrambi i regimi alle condizioni precisate dagli articoli 4 b e 4 g del regolamento (CEE) n. 805/68 e delle norme del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri possono mettere in vigore disposizioni in materia di detenzione analoghe a quelle previste dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 468/87 del Consiglio (15).

Essi adottano le misure necessarie per evitare che l'applicazione del presente articolo dia luogo alla doppia concessione del premio per la stessa fascia di età.

3. Fino all'entrata in vigore del sistema alfanumerico d'identificazione e di registrazione dei bovini, menzionato all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92, il produttore indica nella domanda di premio speciale per la seconda fascia di età se la domanda stessa verte su animali non castrati.

4. In deroga all'articolo 4:

a) per le domande presentate tra il 1o gennaio e il 28 febbraio 1993 gli Stati membri possono ridurre il periodo di detenzione a un mese per fascia di età;

b) per le domande presentate nel gennaio 1993, gli Stati membri possono considerare che il periodo di detenzione sia iniziato nel dicembre 1992. In questo caso, la domanda deve essere corredata di una dichiarazione del produttore, attestante che egli ha effettivamente proceduto per almeno un mese all'ingrasso dell'animale e che la sua azienda dispone dei mezzi di produzione che hanno reso possibile l'ingrasso durante tale periodo.

5. I produttori insediati nel territorio delle isole Canarie, che hanno chiesto il premio speciale per la prima volta per l'anno civile 1992, possono fruire del premio alle condizioni seguenti:

a) è fissato un massimale regionale corrispondente ai dati statistici che rappresentano il numero di animali ammissibili presenti in tale territorio durante l'anno di riferimento scelto dalla Spagna, massimale che non può peraltro superare il limite di 25 000 capi;

b) se il numero totale degli animali oggetto di domanda che rispondono alle condizioni per la concessione del premio speciale oltrepassa il suddetto massimale regionale, il numero degli animali ammissibili per produttore durante l'anno in questione viene proporzionalmente ridotto.

Articolo 58

Passaggio al nuovo regime di premio per vacca nutrice

In deroga al disposto dell'articolo 22 e limitatamente alle domande da presentare per il 1993 e il 1994, sono considerate appartenenti a una razza ad orientamento carneo le vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato II od ottenute da un incrocio fra tali razze, a condizione:

- che esse siano state montate da tori appartenenti a una razza ad orientamento carneo o fecondato con seme di tali tori,

- e che il produttore in questione abbia ottenuto il premio per vacca nutrice per il 1990 o il 1991.

Il numero di vacche cui si applicano le disposizioni sopra riportate non può superare il numero di vacche nutrici per il quale il produttore ha ottenuto il premio per il 1990 o il 1991.

Articolo 59

Identificazione degli animali

Fino all'entrata in vigore del sistema alfanumerico d'identificazione e di registrazione dei bovini, menzionato all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92:

a) fatti salvi gli obblighi d'identificazione e di registrazione di cui all'articolo 4 g, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli Stati membri provvedono a un'adeguata identificazione e registrazione degli animali per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale o di premio per vacca nutrice, applicando rispettivamente - se del caso - l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 714/89 e l'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1244/82;

b) qualora non sia possibile accertare mediante documenti l'età dell'animale, le autorità competenti possono accettare l'età dichiarata dal produttore, ma in caso di dubbio sono tenute a ricorrere ad altre fonti d'informazione, particolarmente quando si tratti di domande di premio speciale per la seconda fascia di età relative a bovini non castrati.

Articolo 60

Abrogazione di regolamenti

I regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 1993. Essi continuano ad applicarsi alle domande presentate fino al 31 dicembre 1992 al più tardi. Inoltre, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 714/89 e l'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1244/82 restano applicabili sino all'entrata in vigore del sistema alfanumerico d'identificazione e di registrazione degli animali, menzionato al'articolo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 61

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o gennaio 1993, eccezion fatta per gli articoli 18 e 30, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49. (3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20. (5) GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 38. (6) Vedi articolo 6, paragrafo 1 del progetto di regolamento del Consiglio sul sistema integrato. Gli altri elementi della domanda verranno specificati nelle modalità di applicazione del sistema integrato. (7) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (8) GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23. (9) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (10) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1. (11) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (12) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (13) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (14) Vedi il regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato, che verrà adottato in seguito. (15) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.

ALLEGATO I

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI SCAMBIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

N. del documento (a):

1. Bovino maschio nato in data (b):

2. Identificazione

Marca auricolare:

Marca precedente (c):

3. Situazione in materia premi (d)

Domanda/concessione 1a quota sì/no

Domanda/concessione 2a quota sì/no

4. Richiedente del documento:

(indirizzo):

5. Rilascio autorità timbro

data

(a) Codice alfanumerico le cui prime due cifre indicano la Stato membro che provvede al rilascio (01 = Belgio, 02 = Danimarca, 03 = Germania, 04 = Grecia, 05 = Spagna, 06 = Francia, 07 = Irlanda, 08 = Italia, 09 = Lussemburgo, 10 = Paesi Bassi, 11 = Portogallo e 12 = Regno Unito).

(b) In attesa che venga istituito un sistema d'identificazione armonizzato, è sufficiente l'indicazione del mese o dell'anno di nascita.

(c) Se del caso.

(d) Gli animali non ammessi al beneficio del premio a seguito dell'applicazione della riduzione proporzionale sono considerati alla stregua di animali che lo hanno ottenuto (articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento).

ALLEGATO II

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 22

- Angler Rotvieh (Angeln) - Roed dansk maelkerace (RMD),

- Ayreshire,

- Armoricaine,

- Bretonne Pie-noire,

- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR).

- Groninger Blaarkop,

- Guernsey,

- Jersey,

- Kerry,

- Malkeborthorn,

- Montbéliarde,

- Reggiana,

- Valdostana Nera.

ALLEGATO III

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 25

Belgio 4 350 kg

Danimarca 6 150 kg

Germania 4 850 kg

Grecia 3 000 kg

Spagna 3 600 kg

Francia 4 950 kg

Irlanda 3 950 kg

Italia 4 150 kg

Lussemburgo 4 800 kg

Paesi Bassi 6 000 kg

Portogallo 3 550 kg

Regno Unito 5 200 kg