Regolamento (CEE) n. 3828/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 581/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0044 - 0044
REGOLAMENTO (CEE) N. 3828/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che abroga il regolamento (CEE) n. 581/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 e che applica in Spagna i prezzi previsti da tale regolamento nel settore dello zucchero (2) dispone che l'allineamento dei prezzi applicabili in Spagna allo zucchero e alla barbabietola previsto all'articolo 70 dell'atto di adesione è realizzato, al livello da esso stabilito, il 1o gennaio 1993; che per il Portogallo i prezzi istituzionali della barbabietola e dello zucchero sono allineati dal 1o luglio 1992 ai prezzi comuni; considerando che in virtù degli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione le differenze nei livelli dei prezzi, tra Spagna e Portogallo da una parte e le altre regioni della Comunità dall'altra, sono compensate tramite un regime di importi compensativi; che per la Spagna come per il Portogallo tali differenze non esistono più; che pertanto, al fine di evitare confusioni a livello legislativo, risulta opportuno abrogare, a partire dal 1o gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1800/92 (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 581/86 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32. (2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27. (4) GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 81.