Regolamento (CEE) n. 3782/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2315/92 e (CEE) n. 3028/92
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0075 - 0078
REGOLAMENTO (CEE) N. 3782/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2315/92 e (CEE) n. 3028/92 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise; considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (6); considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (7); considerando che i regolamenti (CEE) n. 2315/92 (8) e (CEE) n. 3028/92 (9) della Commissione dovrebbero essere abrogati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita di circa: a) 15 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco, 15 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese, 4 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate nei Paesi Bassi, 3 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano, 6 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese, 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga. b) 20 000 t di carni bovine con ossa da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo di intervento tedesco, 10 000 t di carni bovine con ossa da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo di intervento francese. Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3205/92 della Commissione (10). Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 2. Un'offerta presentata nel quadro dei paragrafi 1, lettera b), verte su un numero uguale di quarti anteriori e quarti posteriori e reca un prezzo unico per tonnellata per l'intero quantitativo di carne con osso indicato nell'offerta. 3. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 4 gennaio 1993. 5. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II. Articolo 2 L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita. Articolo 3 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 300 ECU/100 kg. Articolo 4 1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura: Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CEE) n° 3782/92]; Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 3782/92]; Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3782/92]; Ðñïúueíôá ðáñaaìâUEóaaùò ÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ [Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3782/92]; Intervention products without refund [Regulation (EEC) No 3782/92]; Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CEE) n° 3782/92]; Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3782/92]; Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3782/92]; Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CEE) n° 3782/92]. 2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2). Articolo 5 Il regolamento (CEE) n. 2315/92 e (CEE) n. 3028/92 sono abrogati. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I >SPAZIO PER TABELLA> (1) Nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière. (1) Equal number of forequarters and hindquarters. (1) Gleiche Anzahl Vorder- und Hinterviertel. (1) Numero uguale di quarti anteriori e posteriori. (1) Een gelijk aantal voor- en achtervoeten. (1) Lige stort antal forfjerdinger og bagfjerdinger. (1) ºóïò áñéèìueò ìðñïóôéíþí êáé ðéóéíþí ôaaôUEñôùí. (1) Número igual de cuartos delanteros y traseros. (1) Número igual de quartos dianteiros e de quartos traseiros. ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção >SPAZIO PER TABELLA>