31992R3781

Regolamento (CEE) n. 3781/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0073 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0116


REGOLAMENTO (CEE) N. 3781/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3780/92 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi hanno chiesto l'estensione nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 di 2 pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che i pescherecci aggiunti all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituiscono quelli che sono stati soppressi sullo stesso elenco in virtù del regolamento (CEE) n. 1131/92 (5) e (CEE) n. 3033/91 (6) della Commissione; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87: >SPAZIO PER TABELLA>