Regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0017 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 3769/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (1) modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che è necessario stabilire le modalità di esecuzione del regolamento (CEE) n. 3677/90, in appresso denominato « il regolamento di base »; considerando che è necessario definire i quantitativi di soglia delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato del presente regolamento e identificare le miscele contenenti tali sostanze, ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento di base; considerando che occorre individuare i paesi e le sostanze ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di base, in particolare previa ricerca di un accordo con il paese interessato; considerando che in taluni casi in cui non esistono accordi formali con il paese destinatario ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento di base, occorre precisare le condizioni per l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 previa ricerca di un accordo con il paese interessato; considerando che l'identificazione di certe destinazioni sensibili deve aver luogo basandosi sul fatto che un paese è interessato a causa della produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope o per altri fattori quali la vicinanza geografica con un altro paese nel quale si producono tali stupefacenti o sostanze; considerando che la Commissione si adopera per allacciare contatti di questo tipo con un certo numero di paesi; che gli elenchi degli allegati II e III del presente regolamento saranno perciò gradualmente ampliati a mano a mano che tali contatti condurranno a risultati concreti; considerando che occorre definire un modulo di autorizzazione di esportazione specifica e relative modalità di utilizzazione e le norme relative all'applicazione del sistema delle autorizzazioni individuali aperte previsto per alcune esportazioni di sostanze delle categorie 2 e 3; considerando che la Comunità deve applicare la decisione presa dalla Commissione sugli stupefacenti (CND) delle Nazioni Unite nell'aprile 1992 includendo le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato alla convenzione ONU del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope mediante il trasferimento delle sostanze suddette dalla categoria 2 alla categoria 1 nell'allegato del regolamento di base, e che per motivi di chiarezza è opportuno sostituire detto allegato; la decisione è stata presa in considerazione del fatto che le caratteristiche delle predette sostanze sono molto simili a quelle delle sostanze che già figurano nella tabella I, nonché a quelle elencate nella categoria I di cui alla relazione finale della Task Force Azione Clinica (CATF), ed i membri del CATF rappresentati nella CND hanno pienamente condiviso la decisione in quanto misura eccezionale relativa al traffico internazionale che non costituirebbe un precedente alle altre possibili divergenze con riferimento alla classificazione del rapporto CATF; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato precursori delle sostanze stupefacenti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esenzioni dall'obbligo di dichiarazione per le sostanze classificate elencate nella categoria 3 1. Gli operatori che praticano l'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato del regolamento di base, sono esentati dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 di tale regolamento qualora i quantitativi totali delle loro esportazioni nel corso del precedente anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) non superino i quantitativi specificati nell'allegato 1 del presente regolamento. Tuttavia, non appena detti quantitativi sono superati nell'ambito dell'anno civile in corso, essi devono immediatamente ottemperare all'obbligo di dichiarazione. 2. Nel caso dei miscugli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo periodo del regolamento di base, che contengono sostanze figuranti nella categoria 3, gli operatori sono esentati dall'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente regolamento, qualora la quantità della sostanza classificata ivi contenuta non abbia superato, durante il precedente anno civile, le quantità di cui al detto paragrafo 1. Tuttavia, non appena dette quantità sono superate nell'ambito dell'anno civile in corso, essi devono immediatamente ottemperare all'obbligo di dichiarazione. 3. Ai fini della creazione del registro, gli operatori le cui esportazioni delle sostanze della categoria 3 hanno superato nel 1992 il quantitativo stabilito nell'allegato 1 e che intendono continuare ad esportare tali sostanze, sono tenuti a presentare dichiarazione presso le autorità competenti e a notificare le informazioni di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento di base entro il 31 gennaio 1993. Articolo 2 Condizioni specifiche per l'esportazione delle sostanze figuranti nella categoria 2 Alle esportazioni delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 ed elencate nell'allegato II del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base ogniqualvolta esse siano destinate ad un operatore avente sede in un paese figurante in tale allegato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di base. Articolo 3 Condizioni specifiche per l'esportazione delle sostanze figuranti nella categoria 3 Fatte salve condizioni più specifiche da determinarsi mediante accordi con i paesi terzi interessati, alle esportazioni delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base ogniqualvolta esse siano destinate ad un operatore avente sede in un paese figurante nell'allegato III per la sostanza in questione, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento di base e non può essere concessa, conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, un'autorizzazione individuale aperta. Articolo 4 Modulo di autorizzazione di esportazione 1. L'autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento di base è rilasciata su un modulo il cui modello è riportato nell'allegato IV del presente regolamento. Detto modulo è utilizzato nel rispetto delle modalità ivi stabilite. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità. Le autorizzazioni di esportazione sono redatte in una di queste lingue e in conformità delle norme del diritto interno dello stato di esportazione; se completate a mano, le indicazioni vanno riportate in lettere maiuscole. 2. Il modulo di autorizzazione di esportazione è in formato A4. Deve avere il fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. 3. Gli Stati membri possono riservarsi il diritto di provvedere direttamente a stampare detti moduli o a farli stampare da tipografi da essi autorizzati. In quest'ultimo caso, ogni modulo di autorizzazione deve riportare un riferimento a questa approvazione. Inoltre, il modulo di autorizzazione deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un'indicazione tramite la quale si possa identificare quest'ultimo. Esso deve inoltre, recare un numero di serie, stampato o non stampato, che ne consenta l'identificazione. 4. L'autorizzazione è compilata in tre copie numerate da 1 a 3: la n. 1 è trattenuta dall'autorità che rilascia l'autorizzazione; la n. 2 accompagna le merci e va presentata all'autorità doganale dove è depositata la dichiarazione d'esportazione e successivamente, all'autorità doganale del punto di uscita delle sostanze classificate dal territorio doganale comunitario; la n. 3 è trattenuta dall'operatore al quale è stata concessa l'autorizzazione. Su richiesta, possono essere predisposte ulteriori copie. Articolo 5 Autorizzazioni individuali aperte 1. Chiunque richieda un'autorizzazione individuale aperta, prevista agli articoli 5, paragrafo 3 e 5 bis paragrafo 3 del regolamento di base, è tenuto a fornire alle autorità competenti in particolare le seguenti informazioni: a) informazioni particolareggiate relative alle proprie qualifiche ed esperienza professionale nel settore disciplinato dal presente regolamento e, nel caso di una persona giuridica, il nome, le qualifiche e l'esperienza professionale in materia dell'amministratore o delle persone incaricate di assicurare che le esportazioni delle sostanze classificate siano effettuate in conformità delle disposizioni del presente regolamento; b) informazioni sintetiche relative alle operazioni di esportazione delle sostanze classificate in questione effettuate nei dodici mesi precedenti la domanda, specificando, per ciascuna sostanza, il numero totale di operazioni e i quantitativi esportati in ciascun paese per il quale è richiesta un'autorizzazione di esportazione; c) indicazione delle precauzioni adottate per impedire la diversione delle sostanze classificate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, e in particolare delle misure adottate per ottemperare al disposto dell'articolo 3 del regolamento di base. 2. Salva l'applicazione di misure tecniche a carattere repressivo l'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1 è rifiutata, ovvero sospesa o revocata conformemente agli articoli 5, paragrafo 3, e 5 bis, paragrafo 3 del regolamento di base, in particolare qualora: a) esistano ragionevoli motivi per sospettare che le informazioni fornite in conformità al detto paragrafo 1 siano inesatte; b) esistano ragionevoli motivi per sospettare che le precauzioni adottate non siano sufficienti a impedire la diversione delle sostanze classificate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope o per ritenere che il richiedente o, nel caso di una persona giuridica, la persona responsabile, non dia sufficiente garanzie contro i rischi di diversione. 3. Nonostante l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 di cui sopra, le singole operazioni d'esportazione effettuate in forza di tale autorizzazione possono essere vietate dalle competenti autorità a norma dell'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento di base. 4. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento di base, il titolare dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è tenuto a conformarsi alle seguenti disposizioni: a) indicare il numero di detta autorizzazione in ciascuna dichiarazione doganale di esportazione ad essa pertinente; b) procedere alla relativa trascrizione nei registri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base al più tardi quando la spedizione lascia i locali del fornitore per essere esportata; c) ogniqualvolta il rilascio dell'autorizzazione di esportazione è subordinato al rilascio preventivo di una licenza di importazione da parte del paese destinatario, nei registri devono essere indicati il numero eventuale di riferimento, il luogo e la data di emissione della licenza di importazione rilasciata dal paese destinatario; conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, l'esportatore conserva una copia di tale licenza; d) garantire che durante il trasporto la spedizione sia costantemente accompagnata da una copia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, che va presentata all'ufficio doganale nel punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e conservata da quest'ultimo per un periodo di almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta l'esportazione; e) fornire, al termine di ogni trimestre, un elenco delle operazioni di esportazione effettuate in forza dell'autorizzazione. Il contenuto di tale elenco, da stabilirsi in modo più dettagliato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, comprende almeno informazioni sul numero di operazioni, sulle sostanze, sui quantitativi e sui paesi di destinazione. Qualora non siano fornite tali informazioni, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata; f) comunicare alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualsiasi elemento avente un'incidenza sulle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 o qualsiasi informazione richiesta a questo scopo da tali autorità. 5. Il modulo dell'autorizzazione individuale aperta di cui al paragrafo 1 deve essere conforme alle indicazioni che figurano nell'allegato V. Articolo 6 Sostanze classificate L'allegato del regolamento di base è sostituito dal seguente: « ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> I sali delle sostanze elencate in questa categoria, in tutti i casi in cui sia possibile la presenza di tali sali. >SPAZIO PER TABELLA> I sali delle sostanze elencate in questa categoria in tutti i casi in cui sia possibile la presenza di tali sali. >SPAZIO PER TABELLA> I sali delle sostanze elencate in questa categoria, esclusi l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui sia possibile la presenza di tali sali. » Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DI ESPORTAZIONE DI SOSTANZE FIGURANTI NELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/90 >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> > RIFERIMENTO A UN FILM> NOTE 1. Le caselle 1, 3, 4 e da 6 a 18 devono essere completate dal richiedente al momento della domanda; tuttavia, le informazioni di cui alle caselle da 9 a 12 e alla casella 17 possono essere fornite in seguito, se l'informazione non è nota alla data della domanda. In tal caso le informazioni di cui alla casella 17 devono essere fornite al più tardi in occasione della presentazione della dichiarazione e le informazioni di cui alle caselle da 9 a 12 devono essere comunicate al più tardi. 2. Caselle 1, 4, 6 e 8: indicare nomi e indirizzi completi e il nome commerciale. 3. Casella 6: indicare nome e indirizzo completi di tutti gli altri operatori coinvolti nell'operazione di esportazione, come il trasportatore, l'intermediario o lo spedizioniere. 4. Casella 8: indicare nome e indirizzo completi della persona o della società cui vengono consegnate le merci nel paese di destinazione (non necessariamente l'utilizzatore finale). 5. Caselle 9 e 10: specificare, a seconda dei casi, il nome del porto, dell'aeroporto o del punto di frontiera. 6. Casella 11: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno, ecc.). 7. Casella 12: indicare, nella forma più dettagliata possibile, il percorso delle merci. 8. Caselle 13 e 14: indicare sia il nome della sostanza, sia il codice NC indicati nell'allegato del regolamento di base. 9. Caselle 13 a e 13 b: identificare confezioni e sostanze con precisione (esempio: 2 bidoni da 5 litri cadauno). In caso di miscugli, indicare la denominazione commerciale e il quantitativo in questione. 10. Casella 18: indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda. - La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri interessati, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l'applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, in merito: - all'esattezza delle informazioni indicate nella dichiarazione, - all'autenticità dei documenti allegati e - all'osservanza di tutti gli obblighi connessi con l'esportazione di sostanze classificate elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90, modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92. - quando l'autorizzazione è rilasciata mediante procedura computerizzata, l'autorizzazione può non contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma. ALLEGATO V Note relative all'autorizzazione individuale aperta all'esportazione di sostanze elencate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3677/90 1. Il modulo per l'autorizzazione singola aperta è identico a quello di cui all'allegato IV. 2. Esso reca diagonalmente sull'intera pagina, le diciture: Licencia genérica individual AAben individuel eksporttilladelse Offene Einzelgenehmigung ÁíïéêôÞ êáôUE ðaañssðôùóç UEaeaaéá aaîáãùãÞò Open individual export authorization Autorisation générale individuelle Autorizzazione singola aperta all'esportazione Individuele open vergunning Autorização geral individual. 3. Vanno completate solo le caselle 1, 2, 5, 13 e 19. Nella casella 13a va riportato l'elenco delle sostanze classificate e dei paesi di destinazione autorizzati.